Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12628 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SERVIMAX SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2010 della COMM. TRIB. REG. della

BASILICATA, depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Basilicata, n. 10/01/10 dep. il 19.1.2010, che ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della C.T.P. di Matera che, su ricorso di Servimax s.r.l., aveva annullato l’avviso di accertamento relativo ad Irpeg, Irap e Iva per l’anno 2003, fondato su p.v.c. dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Matera.

– In particolare la C.T.R. ha escluso che sussistesse occultamento di ricavi derivanti da lavori non fatturati, eseguiti dalla società con l’utilizzo di un bene (un escavatore Fiat Hitachi acquistato nel 2001), ritenendo provato, sulla base di una scrittura privata di comodato avente data certa (in quanto recante timbro di spedizione dell’ufficio postale) e sulla base dell’assenza di costi operativi, la circostanza per cui nell’anno in questione la società non aveva la disponibilità del mezzo escavatore e non aveva pertanto effettuato con esso alcun lavoro, non conseguendo, quindi, alcun ricavo occulto.

– Servimax s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1 e art. 2697 c.c.), non avendo la C.T.R. rilevato il dedotto occultamento di ricavi, derivanti da lavori non fatturati eseguiti dalla società con l’utilizzo di un bene (un escavatore Fiat Hitachi acquistato nel 2001) e da cessione non fatturata di due macchinari (una macchina spandiletame ed una falciacondizionatrice), asseritamente ceduti a titolo gratuito a terzi, con contratto di comodato non registrato. Rileva l’antieconomicità del comportamento della società, con conseguente assenza di causa del contratto di comodato.

– Il motivo è inammissibile.

– A fronte della asserita condotta di occultamento di ricavi la società aveva opposto, fin dai gradi di merito, di non avere avuto la disponibilità dei mezzi nell’anno oggetto di accertamento (2003), in quanto gli stessi erano stati concessi in comodato gratuito a terzi, come da scrittura privata avente data certa. Ciò anche con riferimento a quanto riportato dall’ufficio in chiusura del motivo di ricorso.

– Con esso infatti si prospetta un inammissibile mutamento di questione rispetto al motivo di appello, che era focalizzato esclusivamente sull’efficacia probatoria della scrittura privata di comodato, siccome sprovvista di data certa e non opponibile a terzi. Era questo il punto dibattuto e risolto nel giudizio di merito; e nulla su questo punto si deduce nel ricorso per cassazione, col quale non è ammissibile un ampliamento del thema decidendum (sul punto cfr. da ultimo Cass. n. 27/01/2017 n. 2033).

– Sui recuperi per cessioni non fatturate (spandiletame e falciacondizionatrice), la sentenza della C.T.R. non contiene alcuna argomentazione. Essa andava pertanto censurata come omessa pronuncia.

– Con il secondo motivo del ricorso, l’ufficio deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la C.T.R. compensato le spese del giudizio e non essersi pronunciata sulla domanda relativa alle spese del giudizio della C.T.P., che aveva condannato l’Ufficio al pagamento delle spese.

– Il motivo è infondato e va rigettato, in quanto la C.T.R. ha compensato le spese – in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, applicabile ratione temporis – del solo giudizio di appello, lasciando invece immutata la statuizione sulle spese del primo grado, che legittimamente, in base al principio di soccombenza, ha condannato l’Ufficio al pagamento delle spese.

– Con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), quanto alla detrazione dell’Iva riguardante l’utilizzo di un fuoristrada.

– Questo motivo è inammissibile, atteso che è avulso dal thema decidendum, non risultando la questione oggetto del presente ricorso per l’annualità in questione.

– In conclusione il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato, va respinto.

– Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della controparte.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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