Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12627 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28267-2011 proposto da:

ARDA DI I.P. SNC, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO N 1, presso lo studio

dell’avvocato CARMINE GIORDANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO PALAZZI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DOMINVEST IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, V.VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato

ENZO GIARDIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

SPARANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3222/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato PALAZZI Antonio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppe SPARANO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SPARANO Vincenzo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1102/03 il tribunale di Nola condannò la società ARDA s.n.c., nella contumacia della stessa, a rilasciare alla Cutatela del Fallimento Dominvest Immobiliare srl un immobile sito in (OMISSIS), nella cui detenzione la stessa ARDA era stata immessa dalla Dominvest Immobiliare in bonis in forza di un preliminare di acquisto a cui non aveva mai fatto seguito il contratto definitivo di trasferimento. Con la stessa sentenza la ARDA venne condannata a pagare alla Curatela la somma di Euro 19.308,06 a titolo di indennità di occupazione.

La ARDA appellò la sentenza di primo grado, deducendo:

la nullità della notifica della citazione introduttiva, perchè effettuata non presso la sede legale ma presso una unità locale priva di institore o legale rappresentante;

l’incompetenza del tribunale di Nola, competente essendo quello di Napoli L. Fall., ex art. 24;

la nullità della citazione per mancata quantificazione del danno di cui si richiedeva il risarcimento;

l’erronea quantificazione dell’indennità di occupazione, calcolata in relazione ad un immobile diverso da quello effettivamente occupato e, comunque, già da tempo rilasciato;

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato tutte le doglianze della ARDA, confermando la sentenza di prime cure.

Avverso la sentenza di secondo grado la ARDA ricorre per cassazione con tre motivi.

La Curatela si è costituita con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.2.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dalla contro ricorrente secondo cui la procura speciale ad litem rilasciata al difensore della ricorrente sarebbe invalida perchè posta su un foglio bianco in calce al ricorso, privo di collegamenti con il testo che lo precede; il foglio su cui è apposta la procura è spillato al ricorso e ciò soddisfa il requisito della “congiunzione materiale” di cui all’art. 83 c.p.c.; può altresì aggiungersi che detto foglio è numerato e reca il numero immediatamente successivo a quello dell’ultima pagina del ricorso e immediatamente precedente a quello del foglio contenente la relata di notifica del ricorso stesso, nonchè, sotto altro aspetto, che la procura indica il numero e la data della sentenza oggetto del ricorso per cassazione.

Ancora preliminarmente deve escludersi che, come prospettato nella memoria ex art. 378 c.p.c. del contro ricorrente, nel presente giudizio il ricorso per cassazione con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 sarebbe precluso per la conformità della sentenza di appello con quella di primo grado; l’art. 348 ter c.p.c., introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, non si applica nei procedimenti in cui, come nel presente, la sentenza di primo grado è stata appellata prima del 12 settembre 2012, primo giorno successivo alla decorso di trenta giorni dopo quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, come modificato dalla Legge di conversione).

Passando all’esame dei motivi, si rileva che, con il primo –

promiscuamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, con riguardo agli artt. 145, 148 e 160 c.p.c. – la ricorrente attinge la statuizione della Corte di appello che ha ritenuto valida la notifica della citazione introduttiva, ancorchè eseguita in luogo diverso dalla sede legale della società, sul rilievo che l’atto era stato consegnato a persona incaricata di ricevere gli atti. Secondo la società ricorrente detta notifica andava giudicata nulla, perchè il luogo dove era stata eseguita non era la sede nè legale nè effettiva della società destinataria, ma un ufficio periferico e, d’altra parte, la persona che aveva ricevuto l’atto, qualificata dell’ufficiale giudiziario come incaricata della ricezione atti, non era stata compiutamente identificata e, comunque, non era legata alla società da alcun rapporto organico.

Il motivo va disatteso.

La statuizione della Corte territoriale si fonda sull’accertamento in fatto che la notifica in questione era stata effettuata a mani di persona qualificatasi come addetta alla ricezione atti per la società, tal C.F., come riportato a pag. 4 della sentenza gravata (palese essendo l’errore materiale della scritturazione ” C.S.”, contenuta a pag. 5 della stessa sentenza, posto che nella relata si legge ” C.F.”).

Tale accertamento non è stato validamente censurato con il mezzo di ricorso in esame, che non pone in discussione la circostanza (in ordine alla quale, peraltro, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso) che l’atto venne consegnato a persona qualificatasi come addetta alla ricezione per la società, nè indica risultanze, dedotte in sede di merito e trascurate dalla Corte di appello, idonee a superare la presunzione iuris tantum che chi si sia qualificato “addetto” alla ricezione sia effettivamente tale (a tale proposito, si veda, tra le molte, Cass. 21817/12); inconcludente, a quest’ultimo riguardo, è la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova orale articolata nell’atto di appello dell’odierna ricorrente (trascritta a pag. 7 del ricorso), in ragione della inidoneità dei capitoli ivi formulati (ed in particolare del secondo, inammissibilmente generico) a superare la presunzione che C. F. fosse addetta alla ricezione atti per la società.

Dal presupposto di fatto che la notifica era stata eseguita a mani di persona incaricata della ricezione degli atti la Corte distrettuale ha poi correttamente tratto la conclusione dell’irrilevanza della circostanza che l’indirizzo ove la notifica era stata effettuata non fosse quello della sede legale della società. Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica (come l’odierna ricorrente, società in nome collettivo) si eseguono infatti, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 2, (nel testo, applicabile nella specie ratione temporis, anteriore alla modifica recata dalla L. n. 263 del 2005, art., 2), nella sede indicata dall’art. 19 c.p.c., comma 2, vale a dire dove le società svolgano attività continuativa; non illogicamente, dunque, la Corte distrettuale ha implicitamente ritenuto, con un giudizio di fatto non specificamente censurato in ricorso, di poter presumere che l’indirizzo ove si trovava una persona addetta al ritiro degli atti per la società corrispondesse a quello in cui questa svolgeva attività continuativa. Nè può, in questa sede, essere preso in considerazione l’argomento, svolto nel mezzo di ricorso, secondo cui il luogo dove venne effettuata la notifica non era la sede effettiva (rectius: il luogo dì svolgimento della attività continuativa), ma solo un ufficio periferico, della società ARDA, trattandosi di una circostanza di fatto non risultante dalla sentenza gravata e non suscettibile di accertamento nel giudizio di legittimità.

Col secondo mezzo di ricorso – promiscuamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 con riferimento all’art. 345 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 3, artt. 164 e 112 c.p.c. – la ricorrente censura la statuizione con cui la Corte distrettuale ha rigettato il motivo di appello con il quale essa aveva denunciato la nullità della citazione introduttiva per indeterminatezza dell’oggetto della domanda (non avendo il Fallimento quantificato l’importo della richiesta indennità di occupazione, nè precisato il periodo in relazione al quale aveva richiesto tale indennità) e, conseguentemente, il vizio di ultrapetizione in cui il primo giudice sarebbe incorso determinando di ufficio numero ed entità delle mensilità riconosciute al Fallimento.

Il motivo è infondato, perchè la citazione – che, in ragione della natura processuale del vizio denunciato) deve essere esaminata direttamente da questa Corte (SSUU 8077/12) – non può ritenersi nulla (e, conseguentemente, la sentenza di primo grado non può ritenersi viziata di ultrapetizione); al riguardo è sufficiente richiamare:

da un lato, l’orientamento di legittimità (cfr. senti. n. 7074/05 e n. 12567/09) secondo cui la nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del petitum (art. 164 c.p.c., comma 4), inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall’attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell’atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, purchè l’attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese;

d’altro lato, e in termini più generali, il principio per il quale la nullità della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9), presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, sicchè non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (cfr. sentt. n. 18783/09, 20294/14).

Nessun adito, in questa sede di legittimità, possono poi trovare le argomentazioni, tutte di mero fatto, proposte a pag. 15 del ricorso per sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito di primo e secondo grado, l’attore sarebbe rimasto inadempiente all’ onere probatorio di cui era gravato.

Con il terzo motivo – con cui sì denuncia la violazione di legge (art. 2697 c.c.) e il vizio di insufficiente contraddittoria e illogica motivazione – la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe accolto la domanda del Fallimento attore senza essere pervenuta ad una corretta identificazione dell’immobile occupato dalla ARDA s.n.c., evidenziando talune confusioni nell’indicazione del numero dell’interno e del numero di subalterno catastale dell’unità immobiliare rilevabili testo della c.t.u.

disposta per la determinazione del valore locativo dell’immobile; che la c.t.u., recepita dal giudice, aveva ingiustificatamente ritenuto di non operare decurtazioni del valore locativo in considerazione del fatto che l’appartamento non era allacciato alla rete elettrica e riceveva l’elettricità da un generatore collocato al proprio interno; che la qualificazione dell’immobile operata dal consulente tecnico (come uffici), contrastava con la destinazione urbanistica contenuta nella concessione edilizia (centro artigianale); che al momento dell’avvio dell’azione di rilascio la ARDA aveva già restituito le chiavi; che l’immobile era stato sottoposto sequestro giudiziario.

Il motivo va disatteso, perchè non individua violazioni delle regole di riparto dell’onere probatorio fissate dall’art. 2697 c.c. nè vizi logici del ragionamento decisorio svolto nella sentenza gravata, ma prospetta, per un verso, taluni refusi del testo della c.t.u., senza tuttavia illustrare le ragioni della relativa decisività ai fini della concreta individuazione dell’appartamento occupato dalla ARDA, nonchè, per altro verso, una serie di circostanze di fatto che non emergono dalla sentenza e che nel ricorso non si precisa in quali termini ed in quale sede processuale sarebbero state dedotte nel giudizio di merito.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

A norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la domanda del contro ricorrente di condanna della ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96 c.p.c., u.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, non può trovare accoglimento, poichè il presente giudizio è stato instaurato prima del 4/7/09, data di entrata in vigore della suddetta L. n. 69 del 2009.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.800, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA