Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12627 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29633-2019 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIA D’ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

S.E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANALBERTO CARADONNA,

FRANCESCO VOLPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1591/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che E.A. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1591 del 2018, pubblicata il 18 settembre 2018, che ha accolto l’appello proposto da S.E.L. avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3230 del 2013, e per l’effetto ha condannato E. a pagare la somma di Euro 2778,87 oltre interessi, a titolo di saldo di prestazioni odontoiatriche;

che il giudice d’appello, dopo avere rilevato che le allegazioni difensive di E. fossero incompatibili con l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex adverso azionato, ha ritenuto congrua la somma pretesa dal professionista, peraltro solo genericamente contestata, tenuto conto dell’entità delle cure prestate;

che E. censura la decisione sulla base di tre motivi, ai quali resiste il S. con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., perchè la Corte d’appello avrebbe ravvisato erroneamente la parziale contestazione del credito, attribuendo significato e valenza di contestazione alle deduzioni con le quali E. aveva indicato il contenuto delle prestazioni ricevute dal Dott. S. come “semplici otturazioni e interventi odontoiatrici in genere”;

che, secondo il ricorrente, non vi sarebbe collegamento tra il profilo della valutazione del contenuto della prestazione e quello del quantum dovuto;

che il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., perchè la Corte d’appello avrebbe riconosciuto la fondatezza della domanda in assenza di prova sia documentale sia orale, assumendo che la formulazione dell’eccezione di prescrizione presuntiva da parte di E. concretasse l’ammissione del fatto costitutivo;

che il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione perchè la Corte d’appello, pur avendo rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva formulata da E. sull’assunto che questi avesse contestato la prestazione dedotta ex adverso ed il quantum richiesto, ha poi accolto la domanda del S. sull’assunto che non fossero contestati i fatti allegati alla base della domanda stessa;

che non sussiste la violazione di legge sostanziale denunciata con il primo motivo, poichè la Corte d’appello si è uniformata al principio consolidato secondo cui la contestazione anche parziale del credito azionato è incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva (ex plurimis, Cass. 16/02/2016, n. 2977; Cass. 01/10/2009, n. 21107);

che, peraltro, il motivo si risolve nella contestazione dell’attività di interpretazione della domanda effettuata dal giudice di merito – come evidenziato anche nella memoria di parte ricorrente in cui si esplicita la censura di erronea qualificazione della fattispecie – che non può essere sindacata sotto il profilo del dedotto error in indicando, involgendo una questione processuale;

che il secondo motivo è inammissibile in quanto si risolve nella censura dell’apprezzamento delle prove, attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità;

che la Corte d’appello, con argomentazione logica ed esaustiva, ha chiarito le ragioni che l’hanno indotta a ritenere non dimostrata la tesi prospettata da E. “in subordine” all’eccezione di prescrizione presuntiva – vale a dire che le prestazione erano state pagate da suo padre – evidenziando l’esito contraddittorio della prova per testimoni, oltre che l’inverosimiglianza di numerose circostanze emergenti dal raffronto tra le dichiarazioni testimoniali e le affermazioni della parte;

che del pari argomentato è l’accoglimento della domanda del professionista, la cui prestazione era consistita in diverse otturazione, due impianti in oro porcellana, oltre alle visite di controllo, come confermato dalla teste Sc., segretaria dello studio odontoiatrico;

che, infine, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la somma richiesto dal S. per le prestazioni rese, ed ha anche chiarito la scelta di non disporre sul punto CTU;

che risulta manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia contraddittorietà – illogicità della motivazione;

che, come evidenziato nei rilievi che precedono, la decisione della Corte d’appello è basata sull’esame delle prove assunte;

che al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese genarli ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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