Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12626 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29269-2011 proposto da:

DIESEL MOTOR DIEMME SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio dell’avvocato CARLO MARIO D’ACUNTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO GIUSTI;

– ricorrente –

contro

D.G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTESANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO ORSINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA

ALESSANDRA GOLINELLI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 550/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Stefano D’ACUNTI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato D’ACUNTI Carlo Mario, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito l’Avvocato GOLINELLI Maria Alessandra, difensore del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, e

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

inammissibilità del ricorso incidentale, ex art. 366 c.p.c., n. 4.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 28 maggio 1997 la società (OMISSIS) srl in liquidazione convenne il signor D.G.G. davanti al tribunale di Bologna deducendo, per quanto qui ancora interessa, che:

con contratto preliminare del 22 novembre 1987 essa attrice si era impegnata ad acquistare dal convenuto, che si era impegnato a venderle, un fabbricato composto da sei appartamenti ed accessori in comune di (OMISSIS), per il prezzo complessivo di 445 milioni di Lire, di cui 252 già pagati;

che in forza della clausola 5 del suddetto contratto, il rogito avrebbe potuto avere ad oggetto sia l’intero complesso, sia le singole unità abitative, in relazione all’avvenuto pagamento del prezzo di quello o di queste, così come distintamente determinato dalla clausola 3 del medesimo contratto;

che la somma pagata corrispondeva al prezzo dei primi tre appartamenti (più un acconto del quarto) da consegnarsi secondo la clausola 4 del contratto.

Sulla scorta di tale narrativa di fatto l’attrice chiedeva il trasferimento di proprietà dell’intero bene, con sentenza ex art. 2932 c.c., previa corresponsione del residuo prezzo di 193 milioni di Lire “diminuito della somma illegittimamente ad oggi ricavata dal convenuto per la locazione delle singole unità immobiliari”; in subordine chiedeva sentenza di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. per le singole unità immobiliari già pagate.

Il D.G. resisteva alla domanda eccependo il grave inadempimento dell’attrice per la tardiva corresponsione degli acconti ed il mancato versamento del saldo del corrispettivo pattuito; in via riconvenzionale il convenuto chiedeva la condanna della Diesel Motor Diemme al risarcimento dei danni, quantificati in 200 milioni di Lire, e l’accertamento della legittimità del proprio recesso per l’inadempimento della controparte o, in subordine, la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto dedotto in giudizio con effetto dal 19 settembre 1988.

Il tribunale di Bologna ha rigettato le domande dell’attrice e la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.

La sentenza del tribunale veniva appellata con impugnazione principale dalla Diesel Motor Diemme e con impugnazione incidentale dal D.G..

La Diesel Motor Diemme – dopo aver riproposto la domanda di trasferimento della proprietà del fabbricato, o, in ipotesi, di alcune delle unità immobiliari già pagate – avanzava altresì, per la prima volta, una domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore, con conseguente condanna del D.G. alla restituzione delle somme ricevute, nonchè una domanda ulteriormente subordinata di condanna del D.G. alla restituzione delle somme ricevute anche per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado.

Il D.G., a propria volta, per la denegata ipotesi di riforma della sentenza del tribunale, domandava la declaratoria di legittimità del suo recesso (o in subordine di risoluzione del contratto) per inadempimento del promissario acquirente e, in ulteriore subordine, per il caso di accoglimento parziale o totale dell’avversa domanda di trasferimento degli immobili, la condanna della Diesel Motor Diemme alla rifusione delle spese sostenute per la relativa gestione.

La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello principale della Diesel Motor Diemme e dichiarato assorbito quello incidentale dal D.G., confermando interamente la sentenza di primo grado.

La Corte d’appello argomenta che il contratto inter partes si sarebbe risolto per effetto dell’inerzia mantenuta dalla promissaria acquirente di fronte all’intimazione ad adempiere all’obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo (per 193 milioni di Lire) reiteratamente rivoltale dal prominente venditore; nè, secondo la Corte d’appello, sarebbe possibile una caducazione solo parziale del contratto, attesa l’inscindibilità del relativo oggetto. A quest’ultimo riguardo la sentenza gravata argomenta che i contraenti avevano convenuto “la vendita di un edificio nel suo complesso senza che le sue singole parti vi rivestissero importanza causale autonoma”.

Aggiunge la sentenza gravata che inoltre, anche a prescindere dalla riconosciuta fondatezza dell’eccezione di risoluzione per inadempimento proposta dal D.G., la domanda di adempimento del contratto in forma specifica avanzata dall’attrice non sarebbe in ogni caso suscettibile di accoglimento, nemmeno limitatamente ad alcune delle unità immobiliari del fabbricato, per difetto dei relativi presupposti.

Infine la Corte distrettuale dichiara inammissibile, perchè non proposta in primo grado, la domanda di restituzione delle somme pagate avanzata dalla Diesel Motor Diemme nell’atto di appello.

Avverso tale sentenza la Diesel Motor Diemme ricorre per cassazione per tre motivi.

Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione delle regole di interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.) e degli artt. 113 e 115 c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo non frazionabile l’oggetto del contratto inter partes. Il ricorrente invoca, al riguardo, il tenore letterale di una serie di clausole contrattuali e lamenta che le stesse non siano state tenute in alcun conto dal giudice territoriale.

Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia il vizio di motivazione in cui il giudice territoriale sarebbe incorso affermando che la promissaria avrebbe accettato la risoluzione del contratto senza tener conto nè del tenore letterale del contratto nè della raccomandata 8/11/88 con cui Diesel Motor Diemme aveva chiesto esplicitamente il trasferimento delle tre unità abitative già pagate.

Col terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., in rapporto all’art. 345 c.p.c., in cui il giudice territoriale sarebbe incorso omettendo di pronunciarsi sulla domanda dell’appellante Diesel Motor Diemme di restituzione degli acconti versati al D.G. (previa declaratoria di risoluzione del contratto o, anche, in assenza di tale declaratoria) sull’assunto della novità di tali domande.

Il D.G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, sostanzialmente condizionato, con il quale reitera anche in questa sede – per il caso di accoglimento della domanda di trasferimento totale o parziale degli immobili de quibus proposta Diesel Motor Diemme – la richiesta di condanna di quest’ultima alla rifusione di tutte le spese sostenute per la gestione degli immobili stessi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.2.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

la Corte felsinea ha disatteso la domanda di adempimento in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare dedotto in giudizio dalla Diesel Motor Diemme sulla scorta di due distinte rationes decidendi, ossia:

a) erchè, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal promittente venditore, ha ritenuto il suddetto contratto preliminare risolto per grave inadempimento della promissaria acquirente, individuato nel mancato versamento del saldo del prezzo pattuito (per 193 milioni di Lire), nonostante le intimazioni ad adempiere alla stessa rivolta dal D.G. con le lettere del 19/9/88 e del 31/10/88. D’altra parte, si legge a pag. 12 nella sentenza gravata, l’oggetto della promessa era costituito dalla “vendita di un edificio nel suo complesso senza che le sue singole parti vi rivestissero importanza causale autonoma”, con conseguente impossibilità di risolvere soltanto parzialmente il contratto preliminare, limitatamente alle unità immobiliari rimaste non pagate, trasferendo alla promissaria acquirente le tre unità dalla stessa pagate.

b) perchè, quand’anche si ritenesse di scarsa importanza l’inadempimento della promissaria acquirente e quindi si ritenesse infondata l’eccezione di risoluzione sollevata dal promittente venditore, l’azione di adempimento in forma specifica del contratto preliminare esercitata dalla Diesel Motor Diemme risulterebbe comunque insuscettibile di accoglimento, in quanto:

1)la promissaria acquirente non aveva “offerto di pagare l’intera sua prestazione ma solo una parte del prezzo (l’intero decurtato dei corrispettivi delle locazioni ovvero quello corrispondente ad alcuni soltanto degli appartamenti)” (pag. 13 della sentenza);

2) l’oggetto della domanda parziale, ossia alcune unità immobiliari, non risulterebbe sufficientemente individuato nel contratto, in mancanza dei dati catastali e del frazionamento previsto dalle postille contrattuali;

3) non vi sarebbe alcuna evidenza in ordine alla conformità urbanistica degli immobili oggetto della domanda di trasferimento.

Ciò premesso, il Collegio osserva che il primo mezzo di ricorso attinge soltanto la ratio decidendi sub a), in quanto censura, sotto il profilo della violazione di legge (e, in particolare, della violazione delle regole dell’ermeneutica contrattuale) la statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto che l’oggetto del contratto preliminare dedotto in giudizio fosse da identificare nell’intero fabbricato – senza possibilità di frazionare tale oggetto nelle singole unità immobiliari di cui il fabbricato si componeva –

conseguentemente giudicando risolto, in accoglimento dell’eccezione del convenuto, l’intero contratto e, quindi, escludendo la possibilità di accogliere la domanda dell’attrice di esecuzione del preliminare in forma specifica con riferimento alle sole unità immobiliari già pagate.

Il secondo mezzo di ricorso, col quale si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata, per un verso censura nuovamente, questa volta sotto il profilo del vizio motivazionale, il presupposto della ratio decidendi sub a), ossia la statuizione di infrazionabilità dell’oggetto del contratto preliminare e, per altro verso, censura la ratio decidendi sub b), limitatamente ai punti sopra sintetizzati sub b2) e b3), attingendo le affermazioni della sentenza gravata concernenti l’assenza dei dati necessari all’accoglimento, anche parziale, della domanda di trasferimento immobiliare e l’assenza di evidenze in ordine alla conformità urbanistica degli immobili oggetto della domanda di trasferimento. Al riguardo nel secondo mezzo di ricorso si deduce che gli immobili sarebbero stati “perfettamente identificati nel contratto e nell’atto di citazione avanti il tribunale di Bologna” e che la eventuale mancanza di ulteriori dati non sarebbe imputabile alla promissaria acquirente, essendo onere del promittente venditore rilasciare la dichiarazione di conformità degli immobili e ben potendo colmarsi le eventuali lacune istruttorie mediante la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio.

In ordine al secondo mezzo di ricorso deve quindi rilevarsi:

in primo luogo, che nessuna censura viene specificamente svolta con riferimento all’affermazione della sentenza gravata, sopra sintetizzata sub b1), secondo cui, anche a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione di risoluzione contrattuale sollevata dal convenuto, la domanda dell’attrice non sarebbe stata suscettibile di accoglimento, perchè la stessa non aveva offerto l’intera sua prestazione ma solo una parte del prezzo;

in secondo luogo, che le censure che attingono le affermazioni della sentenza gravata sopra sintetizzate sub b2) e b3), rispettivamente concernenti l’assenza dei dati necessari all’accoglimento, anche parziale, della domanda di trasferimento immobiliare e l’assenza di evidenze in ordine alla conformità urbanistica degli immobili oggetto della domanda di trasferimento, sono inammissibili perchè:

a)l’affermazione svolta nel terzo rigo di pag. 12 del ricorso secondo cui “gli immobili sono perfettamente identificati nel contratto e nell’atto citazione” è priva di autosufficienza per quanto riguarda l’individuazione in contratto (non specificandosi in quali termini ed in quale punto del contratto sarebbe stata effettuata tale identificazione degli immobili), è irrilevante nel riferimento all’atto di citazione e non contiene alcuna specifica critica all’argomentazione della sentenza gravata secondo cui “non c’è nessuna traccia del frazionamento ritenuto necessario dalle postille contrattualì (pag. 13 della sentenza);

b)l’ affermazione svolta nel sesto rigo di pag. 12 del ricorso, secondo cui la eventuale mancanza di ulteriori dati non sarebbe imputabile alla promissaria acquirente, essendo onere del promittente venditore rilasciare la dichiarazione di conformità degli immobili, non è pertinente all’argomentazione censurata, la quale si limitava a prendere atto dell’impossibilità di pronunciare una sentenza di trasferimento in assenza di documentazione della conformità urbanistica degli immobili, senza che in causa fosse stato in alcun modo introdotto il tema di un eventuale inadempimento del promittente venditore all’obbligo di garantire tale conformità;

c)infine, l’ affermazione svolta nel nono rigo di pag. 12 del ricorso, secondo cui i giudici di merito “avrebbero dovuto introdurre una consulenza tecnici d’ufficio volta a reperire ciò che si riteneva necessario” non è pertinente al motivo dì ricorso in esame, giacchè, a prescindere da qualunque rilievo sulla sua intrinseca esattezza giuridica, essa comunque censura un errore in procedendo e non un vizio di motivazione.

Le critiche svolte nel secondo mezzo alla seconda ratio decidendi della sentenza gravata, sopra illustrate sub b), non attingono dunque efficacemente tale ratio, la quale, pertanto, resiste alla censura della ricorrente; poichè essa è autonomamente idonea a sorreggere la decisione della Corte distrettuale, le censure alla statuizione della sentenza gravata di infrazionabilità dell’oggetto del contratto mosse nel primo motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione di legge, e nel secondo motivo di ricorso, sotto il profilo del vizio di motivazione, risultano inammissibili per carenza di interesse del ricorrente, in base al principio costantemente espresso da questa Corte che, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate; con la conseguenza che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (sentt. nn. 12372/06, 2108/12).

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza gravata per aver giudicato inammissibile, perchè nuova, la domanda di restituzione degli acconti versati al promittente venditore proposta dalla Diesel Motor Diemme nel proprio atto di appello; nel mezzo di ricorso si argomenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che tale domanda doveva ritenersi proponibile per la prima volta in appello, in forza del disposto di cui all’art. 1453 c.c., comma 2.

Al riguardo il Collegio osserva che nelle conclusioni rassegnate in appello la Diesel Motor Diemme aveva chiesto, nel capo b), la risoluzione del contratto inter partes e la conseguente condanna del D.G. alla restituzione delle somme percepite e, nel capo c), “in ipotesi denegata di conferma della gravata sentenza, disporsi in ogni caso la restituzione della predetta somma”.

Ciò posto, il principio di diritto richiamato dalla ricorrente –

alla cui stregua la parte che si avvalga della facoltà di mutare in appello la domanda di adempimento in quella di risoluzione può in tale sede proporre anche la consequenziale domanda di restituzione della somma versate – non è pertinente alla fattispecie in esame.

Nel presente giudizio, infatti, la domanda di risoluzione contrattuale di cui al capo b) delle conclusioni dell’appellante, che si fondava sull’ inadempimento del D.G., non è stata accolta dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto risolto il contratto per inadempimento della Diesel Motor Diemme, non del D.G., e ha rigettato l’appello della Diesel Motor Diemme. La domanda restitutoria di cui al capo c) delle conclusioni dell’appellante, d’altra parte, non dipendeva dalla domanda risolutoria da questa proposta e va ricondotta alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e, pertanto è stata correttamente giudicata nuova dalla Corte distrettuale, non applicandosi alla stessa la deroga al sistema delle preclusioni processuali ricavabile dall’art. 1453 c.c., comma 2.

Anche il terzo motivo va quindi rigettato.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali si articola. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del D.G..

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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