Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12626 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 09/06/2011), n.12626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L.A. – Azienda Lavorazioni Agricole s.r.l., in persona

dell’amministratore unico Dott.ssa M.N., rappresentata

e difesa dall’avv. DI GIOIA Giovanni ed elett.te dom.ta presso il suo

studio in Roma, Piazza Mazzini n. 21;

– ricorrente –

contro

A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (già A.I.M.A. –

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo);

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5413/03

depositata il 22 dicembre 2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21

febbraio 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’avv. Giovanni DI GIOIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La A.L.A. – Azienda Lavorazioni Agricole s.r.l. si aggiudicò, in esito a due gare bandite dall’A.I.M.A. – Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, l’acquisto per l’esportazione in paesi extraeuropei di 286.625 ettanidri di alcole neutro, garantendo la buona esecuzione dei contratti con cauzione costituita mediante polizze fideiussorie.

Nel corso del rapporto l’A.I.M.A. consentì lo svincolo di polizze per complessive L. 2.594.574.000, ma successivamente, con atto del 9 marzo 1999, ingiunse alla società il pagamento di pari importo per aver contravvenuto agli obblighi contrattuali.

La società, con citazione del 20 maggio 1999, propose opposizione all’ingiunzione eccependo (per quanto qui ancora rileva) di non essere inadempiente e che lo svincolo delle polizze comprovava appunto l’avvenuto adempimento da parte sua. L’A.I.M.A. replicò che lo svincolo era stato disposto per errore.

Il Tribunale di Roma accolse l’opposizione, e l’A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, subentrata all’A.I.M.A., propose appello, che venne accolto dalla Corte della stessa città.

La Corte fece ritenne che lo svincolo delle polizze era dovuto a un errore contabile e comunque lo svincolo, mentre liberava l’assicuratore, non liberava certo l’obbligata principale. Osservò, al riguardo, che oggetto della garanzia era non tanto il pagamento del prezzo di acquisto dell’alcole, quanto piuttosto l’esatto adempimento dell’obbligo di vendere il prodotto in paesi extracomunitari e per impieghi industriali. Ciò si ricavava dall’art. 6, comma 5, del bando di gara, a mente del quale la cauzione di buona esecuzione sarebbe stata svincolata quando l’aggiudicataria avesse fornito la prova della destinazione e della effettiva utilizzazione finale del prodotto prevista dal bando stesso; inoltre era previsto che l’alcole non poteva essere consegnato che previo pagamento del suo prezzo, dunque le polizze non potevano riferirsi che all’ulteriore obbligazione di destinare il prodotto al mercato extraeuropeo e per usi industriali.

Poichè – concluse la Corte – la stessa società aveva ammesso, sia pure tentando di addossarne la responsabilità all’A.I.M.A., di aver invece venduto l’alcole a società italiane, era chiaro che lo svincolo delle polizze era dipeso da un errore contabile, che tuttavia non poteva giovare all’obbligata principale, la quale dunque andava condannata al pagamento del corrispondente importo, pari ad Euro 1.339.984,00, oltre interessi.

La A.L.A. s.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione per cinque motivi, illustrato anche da memoria. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 e 1498 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura l’affermazione che le polizze non garantivano il pagamento del prezzo, ma soltanto gli “adempimenti finali” a carico dell’aggiudicataria, ossia la destinazione del prodotto al mercato extraeuropeo e per uso industriale. Si rimprovera alla Corte d’appello di aver limitato l’esame ad una soltanto delle clausole del bando, omettendo la considerazione di altre clausole, puntualmente riportate in ricorso, dalle quali emergeva che invece oggetto della garanzia era, come in qualsiasi contratto di vendita, anzitutto il pagamento del prezzo. E’ poi illogico – si aggiunge – inferire dalla previsione di pagamento anticipato del prezzo la conclusione che le polizze non garantissero anche la corrispondente obbligazione.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè attinente a un punto non decisivo della controversia. Non ha, infatti, alcun rilievo appurare che le polizze garantivano anche l’obbligazione di pagamento del prezzo, una volta che è pacifico che quell’obbligazione era stata regolarmente adempiuta e che è altrettanto pacifico che l’unica obbligazione inadempiuta era quella – cui appunto la Corte d’appello ha collegato la condanna della ricorrente – di destinare il prodotto al mercato extracomunitario e per uso industriale. Altra questione è, ovviamente, la negazione del carattere colpevole dell’inadempimento di tale ultima obbligazione, cui è dedicato il quarto motivo di ricorso; ma di ciò si parlerà esaminando quel motivo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 e 1498 c.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo, si censura l’attribuzione dello svincolo delle polizze a un “errore contabile”.

Si osserva che i “provvedimenti” di svincolo un. 1411 e 1412 del 22 settembre 1993 – testualmente riportati in ricorso – chiaramente motivavano lo svincolo con l’avvenuto integrale adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo; dunque non di “errore contabile” era a parlarsi, dato che quest’ultimo consiste nell’erronea individuazione di parametri o criteri di conteggio, nella specie insussistente, bensì di svincolo consapevole e volontario ricollegato a un dato certo e inequivocabile quale l’avvenuto pagamento del prezzo, e la Corte d’appello non ha per nulla motivato la sua inspiegabile qualificazione come errore contabile.

2.1. – Neanche questo motivo può essere accolto.

Con l’espressione “errore contabile” la Corte d’appello ha inteso definire il fatto che le polizze erano state svincolate anzitempo – commettendo, appunto, un errore – in quanto avrebbero dovuto esserlo solo una volta acquisita la prove della corretta destinazione dell’alcole al mercato extracomunitario; ma il vero centro del ragionamento dei giudici sta nel rilievo che comunque lo svincolo, come sostenuto dall’appellante, mentre aveva eliminato la garanzia dell’assicuratore, non aveva però eliminato la responsabilità dell’obbligata principale per l’inadempimento consistito nella destinazione del prodotto al mercato nazionale e non a quello extracomunitario. Di questa, che è la effettiva ratio della decisione, il motivo in esame non si da carico, ed è perciò inammissibile.

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E, la sentenza impugnata viene censurata per aver illegittimamente modificato provvedimenti amministrativi – ossia i già richiamati atti di svincolo delle polizze nn. 1411 e 1412 del 22 settembre 1993 – sostituendo la valutazione dei giudici a quella chiaramente espressa dall’A.I.M.A..

3.1. – Il motivo è inammissibile, sia perchè gli atti in questione non sono provvedimenti (atti cioè autoritativi), bensì atti paritetici relativi allo svolgimento di rapporti contrattuali, sia perchè la Corte d’appello non ha affatto inciso su di essi, bensì ne ha preso atto.

4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo, si lamenta che la Corte d’appello non si sia pronunciata o, comunque, non abbia motivato sull’eccezione, proposta davanti al Tribunale e rinnovata nella comparsa di risposta in appello (in parte qua trascritta nel ricorso), secondo cui l’inadempimento dell’A.L.A. s.r.l. “non era imputabile alla stessa, bensì dipendeva da fatto e colpa dell’A.I.M.A.”. L’A.L.A., infatti, che aveva già concordato con la società Interalcomel di Zurigo la commercializzazione in Svizzera dell’alcole acquistato, aveva dovuto subire la risoluzione del contratto con quella società a causa dei ritardi dell’A.I.M.A. nella fornitura, e solo per tal motivo era stata costretta, alla fine, a vendere il prodotto a società italiane.

4.1. – Neanche questo motivo può essere accolto.

Il vizio di omissione di pronuncia non sussiste, perchè la deduzione della non imputabilità dell’inadempimento è una mera difesa, non un’eccezione.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, invece, la censura è inammissibile perchè riguarda una circostanza non decisiva. Le inadempienze contestate dall’A.L.A. all’A.I.M.A. avrebbero potuto giustificare, semmai, la risoluzione del contratto per colpa della seconda o la responsabilità della stessa per i danni, ma non escludere l’imputabilità dell’inadempimento dell’A.L.A. all’obbligazione di non vendere l’alcole sul mercato europeo.

5. – Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., si deduce l’omissione di pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2947 c.c., del credito dell’A.I.M.A., sollevata dalla società con la comparsa di costituzione in appello sul rilievo che si trattava di credito risarcitorio.

5.1. – Il motivo è infondato.

Nel ricorso si fa presente che l’eccezione era stata formulata nella comparsa di costituzione in grado di appello, ma non che era stata già formulata nel giudizio di primo grado. Deve dunque concludersi che la stessa, in quanto formulata per la prima volta nel giudizio di secondo grado, era inammissibile (dovendosi applicare, ratione temporis, l’art. 345 c.p.c., nel testo emendato dalla L. 24 novembre 1990, n. 353, che vieta nuove eccezioni in appello); con la conseguenza che il giudice non era tenuto a provvedere su di essa (ex multis, Cass. 24445/2010, 7951/2010, 12412/2006, 16582/2005).

6. – Il ricorso va in conclusione respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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