Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12625 del 24/05/2010
Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 24/05/2010), n.12625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6570/2005 proposto da:
ARCO S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 110, presso l’avvocato MERLA Giovanni, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella
qualità di Curatore del FALLIMENTO ARCO S.R.L., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA A. BOSIO 34, presso l’avvocato PAGANO MARIA
TERESA, rappresentati e difesi dall’avvocato CIOTTI Maria Teresa,
giusta procura a margine del controricorso;
CURATELA DEL FALLIMENTO GEOM. P.C. (C.F.
(OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. P.C.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso
l’avvocato BONOLI FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato
AVVISATI PIER GIORGIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
C.M.;
– intimato –
sul ricorso 9281/2005 proposto da:
C.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso l’avvocato PANNUNZIO
VALENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato BRACCIALE FERDINANDO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
ARCO S.R.L., D.S., CURATELA DEL FALLIMENTO GEOM.
P.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1176/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 08/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/02/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI MERLA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto dell’incidentale;
udito, per il controricorrente Fallimento, l’Avvocato PIER GIORGIO
AVVISATI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
MICHELE MIRENGHI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale e per quanto occorrer possa l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24 ottobre 1991, il Tribunale di Latina dichiarò il fallimento dell’Arco s.r.l. su richiesta del suo liquidatore, Dott. C.M., che era stato nominato dal presidente dello stesso tribunale, previo accertamento dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea. Essendo poi stata annullata senza rinvio dalla corte di legittimità, con sentenza 1993 n. 8147, la nomina del liquidatore, l’Arco s.r.l., rappresentata dal geometra Co., citò in giudizio la curatela del fallimento, l’altro socio P.C. e il C., chiedendo la revocazione della sentenza di fallimento ex art. 395 c.p.c., e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Latina, con sentenza 28 maggio 2001, dichiarò inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, proposta contro la sentenza di fallimento, dovendo il vizio farsi valere con il mezzo dell’opposizione al fallimento.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 8 marzo 2004, dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Arco s.r.l., siccome proposto dopo che il 26 aprile 2001 la società appellante era stata cancellata dal Registro delle imprese e aveva cessato di esistere, e in forza di procura rilasciata da soggetto che non poteva più considerarsi suo legale rappresentante.
Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la Arco s.r.l. con atto notificato in data 8 marzo 2005, con due mezzi d’impugnazione.
Resistono il fallimento Arco s.r.l. con controricorso, il fallimento del geom. P. con controricorso, e il dott. C. M. con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.
La ricorrente principale e quello incidentale hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..
Deve essere esaminata con precedenza, per il suo carattere pregiudiziale, la questione, peraltro rilevabile d’ufficio, sollevata con il ricorso incidentale. Si chiede a questa corte di cassare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto il 12 luglio 2002 contro la sentenza depositata 28 maggio 2001, di rigetto della domanda di revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento, non operando in tal caso la sospensione feriale dei termini. Il rilievo è fondato. Secondo il costante insegnamento di questa corte, infatti, la sospensione prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non s’applica (ai sensi del successivo art. 3, in relazione all’art. 92 ord. giud., R.D. n. 12 del 1942), alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio (cfr. Cass. 22 novembre 2000 n. 15072 e successive conformi; in precedenza, tra le altre Cass. 23 maggio 1997 n. 4627;
21 marzo 1995 n. 3252; 18 aprile 1994 n. 3701). Ne consegue che la sospensione feriale dei termini non poteva trovare applicazione neppure con riguardo all’appello contro la sentenza pronunciata in sede d’impugnazione per revocazione della sentenza di fallimento.
Poichè – per l’inammissibilità dell’appello determinata dalla decadenza incorsa, pregiudiziale anche all’esame della legittimazione della parte appellante – la causa non poteva essere proseguita, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 c.p.c.. Resta in tal modo assorbito l’esame del ricorso principale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Riunisce i ricorsi; accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso incidentale, assorbito il principale, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza, e dichiara inammissibile l’appello per tardività e improseguibile l’azione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per il resistente C. in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, e per ciascuna delle altre parti in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010