Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12625 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25377-2019 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO APICELLA;

– ricorrente –

contro

UTG PREFETTURA di (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 159/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che G.E. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 159 del 2019, pubblicata il 16 gennaio 2019, che ha rigettato l’appello del G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n. 2984 del 2016, e nei confronti della Prefettura di (OMISSIS);

che il giudizio di primo grado si era concluso con l’accoglimento dell’opposizione proposta dal G. avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di (OMISSIS), sulla base di rilievo officioso (mancata notifica dell’ordinanza nei termini di legge);

che il Giudice di pace aveva disposto la compensazione delle spese di lite “anche in ragione della non totale fondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte non soccombente”;

che il Tribunale, adito dal G. per la riforma della decisione in punto spese, nella contumacia della Prefettura, ha rigettato l’appello ritenendo che la disposta compensazione fosse giustificata dal fatto che l’opposizione era stata accolta sulla base del rilievo d’ufficio di questione decisiva ed assorbente, che l’opponente non aveva dedotto tra i motivi di opposizione;

che la Prefettura intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, e di inammissibilità-manifesta infondatezza del secondo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92, 112 c.p.c., nonchè dei principi in materia di opposizione a sanzione amministrativa e del principio di soccombenza virtuale, per contestare che nella specie non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite;

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 96 e 112 c.p.c., nonchè dei principi in materia di opposizione a sanzione amministrativa e del principio di soccombenza virtuale, e si contesta la ritenuta inammissibilità della domanda di condanna dell’Amministrazione per responsabilità aggravata;

che il primo motivo è fondato in quanto – una volta passata in giudicato, per mancata impugnazione dell’Amministrazione, la statuizione di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione per un motivo non dedotto dall’opponente – la ritualità del rilievo di ufficio di tale motivo da parte del primo giudice non poteva essere apprezzata dal giudice di appello nemmeno ai fini della regolazione delle spese;

nè, sotto altro aspetto, l’accoglimento della domanda per ragioni diverse da quelle prospettate dall’attore può considerarsi di per sè – a prescindere dal vaglio delle ragioni prospettate dall’attore – grave ed eccezionale ragione di deroga al principio victus victori di cui all’art. 91 c.p.c.;

che il secondo motivo è manifestamente infondato;

che nella specie non poteva farsi luogo al giudizio di responsabilità “nel processo” configurato dall’art. 96 c.p.c., posto che la Prefettura era rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito;

che all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale, per un nuovo esame della domanda, e per regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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