Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12624 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 11/12/2015, dep. 17/06/2016), n.12624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2064-2011 proposto da:

COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del

Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Adriana 15, presso lo studio dell’avvocato GIACINTO MIRAGLIA, che

lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

M.B., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 1, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende,

come da procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 168/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

uditi gli avvocati Miraglia e Teresa Mastrangeolo, per delega avvto

Malandrino, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Maurizio Velardi, che

conclude per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di

quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale di Roma rigettava le domande di M.B., già Agente della TIRRENA ASSICURAZIONI dal 10.1982 al 31.5.1993, (data di cessazione del rapporto di agenzia a seguito della messa in LCA della suddetta Compagnia) tendenti ad ottenere l’inserimento al passivo della liquidazione della: a) indennità di risoluzione; b) indennità supplementare; c) indennità sostitutiva del preavviso. Il rigetto veniva motivato col rilievo che, essendo lo scioglimento del rapporto conseguente all’assoggettamento dell’impresa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la cessazione del rapporto non poteva essere considerata come conseguente al recesso dell’impresa.

2. La Corte territoriale di Roma, accoglieva in parte l’appello, rilevando che: a) l’indennità di risoluzione non spettava all’agente non per i motivi indicati dal tribunale, ma perchè il rapporto era proseguito con La Nuova Tirrena Assicurazioni; b) l’indennità supplementare era già stata ammessa in prededuzione nella procedura di liquidazione; c) l’indennità sostitutiva del preavviso non era dovuta.

2.1 – In particolare la Corte locale, quanto alla qualificazione della cessazione del rapporto di agenzia, riteneva, aderendo a Cass. 2008 n. 18565, che, nel caso di specie, “trattandosi di liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa con trasferimento di portafoglio e del personale ad altra impresa, “la risoluzione di diritto del rapporto dei dipendenti dell’impresa in liquidazione costituisce un equipollente del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non può essere equiparata alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta”, essendo riferibile a ragioni che attengono alla iniziativa imprenditoriale”.

2.2 – Riteneva non dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso, posto che “è rimasto pacificamente – acclarato che l’appellante” a seguito della risoluzione del suo rapporto di agenzia con la TIRRENA ASS.NI s.p.a, non perse il portafoglio che gli era stato assegnato e continuò a svolgere, come da lui stesso affermato, la medesima attività precedente, finchè il rapporto di agenzia, cessato in forza della L. Fall., art. 78, si costituì “ex novo”, ma senza soluzione di continuità, con l’impresa cessionaria del portafoglio.

la Praevidentia Assicurazioni e Riassicurazioni, Capitalizzazioni s.p.a., successivamente denominata “Nuova Tirrena Ass. ni” s.p.a”.

2.3 – Riteneva poi la Corte di appello dovuta “l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, calcolata secondo le previsioni degli artt. da 24 a 33 dell’Accordo Nazione Agenti del 1981 e pari a Lire 1.884.953”; rilevando però che tale indennità “come riconosciuto dallo stesso appellante (a pagina 3. rigo 10, dell’atto di citazione in appello), risulta inserita nella scheda di ammissione al passivo della LCA, per cui non costituisce oggetto del presente giudizio”.

2.4 – La Corte di appello riconosceva, infine, come dovute Euro 1.362,27 per l’indennità supplementare, prevista dall’art. 12, comma 4, dell’Accordo, perchè tale indennità doveva essere riconosciuta in “tutte le ipotesi in cui il contratto di agenzia si sciolga per effetto d’eventi non riconducibili alla volontà o sfera giuridica dell’agente e tra questi va, senz’altro, ricondotta la liquidazione coatta amministrativa, certamente ascrivibile ad “un comportamento della parte preponente”.

3. – Impugna tale decisione la Liquidazione della Tirrena, che avanza due motivi. Resiste con controricorso e avanza ricorso incidentale il M., che formula due motivi. La liquidazione resiste con controricorso al ricorso incidentale. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso principale.

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 78 e del D.L. n. 576 del 1978, art. 6 –

motivazione contraddittoria”.

Rileva la ricorrente che, pur avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che la sottoposizione della società a liquidazione coatta non determina un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso, detta Corte non ha applicato i medesimi principi anche all’indennità supplementare, pur in presenza di una eadem ratio. La Corte territoriale non ha rilevato che “l’eventuale diritto alla “somma ex art. 12” non spetta sempre e comunque all’ex agente; che, al contrario, deve essere legittimata dalla particolare situazione del medesimo ex agente, come indica non a caso l’inciso “in quanto dovuta””. La risoluzione del rapporto di agenzia era avvenuta ope legis. la Corte di appello non aveva considerato che “la successione degli agenti nel rapporto con la cessionaria La Praevidentia, operava alle stesse condizioni vigenti con la cedente Tirrena, ossia, con lo stesso portafoglio, e senza versare alcuna somma per la sua capitalizzazione” e che “l’ex agente M. non ha subito alcun danno dalla messa in l.c.a. della Compagnia Tirreno, essendo perfino esentato dagli oneri che usualmente il soggetto nominato agente da una società di assicurazioni deve sostenere”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “stesso motivo precedente –

violazione della par conditio creditorum. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4 dell’AEC 1981.- motivazione contraddittoria”. Rileva la ricorrente che se, come affermato dalla Corte di appello, “il rapporto agenziale in esame si è risolto ipso iure in forza della L. Fall., art. 78… se il M. fosse ammesso al passivo della l.c.a. per l’ulteriore importo preteso a titolo di indennità supplementare, sarebbe stravolto il principio fondante in materia fallimentare della par conditio creditorum, dato che l’appellante verrebbe a beneficiare del vantaggio economico di detta indennità, a scapito degli altri creditori”. Rileva ancora che (l’indennità supplementare, prevista dall’art. 12, comma 4 A.N.A., spetta solo nel caso in cui il rapporto con l’agente si sia interrotto definitivamente, mentre… questa situazione non si è verificata nella fattispecie”.

2. Il ricorso principale è fondato.

I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente tra loro connessi.

Il D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 6 come convertito dalla L. 24 novembre 1978, n. 738, dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data della pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l’indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione.

Questa Corte più volte ha avuto occasione di affermare che tale norma va interpretata nel senso che detta indennità è unicamente quella collegata con la risoluzione ipso iure del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle che la disciplina collettiva ricollega alle ipotesi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti, quale il recesso per opera di una di esse (Cass. 2015 n. 4395, Cass. 2012 n. 23654, Cass. 2012 n. 23386, Cass. 2011 n. 16850, Cass. 2010 n. 23654).

Il principio ripetutamente affermato da questa Corte nega l’incidenza della contrattazione collettiva sul regolamento del concorso dei creditori, che segue all’apertura della liquidazione coatta amministrativa, che ha la sua fonte nella legge (vedi Cass. 8 agosto 2013 n. 19026, in motivazione).

Al riguardo, il controricorrente ritiene errata l’affermazione della liquidazione secondo cui il rapporto di agenzia e, quindi, il mandato in rem propriam si scioglie automaticamente in caso di liquidazione coatta amministrativa della mandante, richiamando Cass. 1993 n. 857;

1984 n. 1689, 1992 n. 11966, 1987 n. 8105, 1983 n. 857. Gli arresti richiamati sono risalenti nel tempo e sono superati dagli orientamenti successivi, che invece sono nel senso di ritenere che il fallimento estingue il mandato in rem propriam, come discende dalla stessa giurisprudenza innanzi richiamata e dalla chiara dizione del D.L. n. 576 del 1978, art. 6 (“i rapporti di agenzia costituiti con l’impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la liquidazione coatta”).

B. Il ricorso incidentale è infondato e va rigettato, per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.

1. Col primo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; inapplicabilità del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, conv. in L. 24 novembre 1978, n. 738 ed, in particolare dagli artt. 1, 5 e 6, dall’art. 360 c.p.c., n. 3 –

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene il ricorrente che “la Corte di merito opera nella sua decisione una violazione e falsa applicazione al caso di specie del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in L. 24 novembre 1978, n. 738), ed in particolare degli artt. 5 e 6 cit. legge, che non riguarda il caso della compagnia Tirrena”. Osserva che “il Decreto Legge in argomento è testualmente intitolato “Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa”, e all’art. 1 prevede testualmente: “con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di un’impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell’impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso””. Aggiunge che “tutte le successive disposizioni di tale legge, fanno riferimento esclusivo al caso della liquidazione coatta amministrativa con contestuale trasferimento del portafoglio ad altra compagnia stabilita con lo stesso decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa”. Rileva, quindi, che “nel caso della Tirrena, invece, il Decreto di messa in liquidazione non ha in alcun modo disposto il trasferimento del portafoglio ad imprese cessionarie e quindi nessuna norma del D.L. n. 576 del 1978 può trovare applicazione al caso di specie”. Osserva che “nel D.M. 31 maggio 1993, n. 19568 che ha posto in liquidazione coatta amministrativa la compagnia Tirrena non vi è alcun richiamo al D.L. n. 576 del 1978 (convertito in L. n. 738 del 1978), tanto è vero che il portafoglio della Compagnia Tirrena spa veniva trasferito volontariamente alla Praevidentia (ora Nuova Tirrena solo alcuni mesi dopo l’apertura della procedura concorsuale, con D.M. 30 luglio 1993 (pubblicato su G. U. 30.7.1993), con un procedimento del tutto diverso da quello “automatico” previsto dal D.L. n. 576 del 1978″.

In sintesi, la Corte di Appello ha errato perchè la norma del D.L. n. 576 del 1978, art. 6 (convertito nella L. n. 738 del 1978), e con essa l’intero decreto legge, non è applicabile al caso in esame. Si tratta di lex specialis, che non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle ivi espressamente previste.

1.1 – Il primo motivo è infondato. La complessiva argomentazione su cui si fonda ritiene inapplicabile alla vicenda in esame il D.L. n. 576 del 1978, che sarebbe limitato ai soli casi nei quali contestualmente si proceda sia alla liquidazione coatta che al trasferimento d’ufficio del portafoglio ad altra impresa.

L’interpretazione, restrittiva, della norma non può essere condivisa, dovendosi invece escludere la necessaria contestuale adozione di entrambi i provvedimenti decreto di liquidazione e quello di trasferimento del portafoglio). Infatti, se pure la formulazione letterale della norma potrebbe far propendere per tale conclusione, occorre considerare la ratio della normativa nel suo insieme che valorizza il trasferimento dell’intero portafoglio, realizzandosi così una continuità operativa, come nel caso in questione. Pd riguardo, infatti, il trasferimento del portafoglio è avvenuto “senza soluzione di continuità”, come accertato dalla corte locale con apprezzamento in fatto incensurabile in questa sede. Di conseguenza, non assume rilievo determinante la circostanza che il decreto di trasferimento sia intervenuto a distanza di circa due mesi dalla messa in liquidazione, posto che il portafoglio è stato trasferito senza soluzione di continuità con ciò realizzandosi il presupposto di applicabilità del D.L. n. 576 del 1978.

2. Col secondo motivo si deduce: violazione e falsa applicazione del D.L. n. 576 del 1978, art. 6 (convertito in L. n. 738 del 1978) nonchè degli artt. 2118 e 2119 c.c. e degli artt. 12, 13, 18 e 19 AEC 1981 (anche con riferimento all’art. 1753 c.c..), nonchè, in relazione a questi ultimi articoli della contrattazione collettiva.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. Art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5″.

Rileva la ricorrente che dalla “inapplicabilità del decreto deriva, anche alla luce delle argomentazioni di Codesta Ecc.ma Corte (sent.

23266 e 21650 anno 2005), il venir meno dell’unico impedimento giuridico al riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per intervenuta liquidazione coatta della preponente”. Osserva che “solo la giusta causa, a mente del successivo art. 18 stesso AEC, priva l’agente del preavviso (e della somma “aggiuntiva” di cui all’art. 12, comma 4) indennità e somme che, invece, spettano in ogni altro caso di recesso della parte preponente, in base all’art. 19 AEC 1981″.

2.1 – Il motivo è infondato alla luce delle argomentazioni svolte con riguardo all’accoglimento del ricorso principale e al rigetto del primo motivo dell’incidentale.

3. L’accoglimento del ricorso principale determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla indennità supplementare e, sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione allo stato passivo in relazione all’indennità supplementare.

4. Quanto alle spese del giudizio, ritiene la Corte di confermare la regolazione operata dal giudice dal giudice dell’appello, ponendo quelle del presente giudizio a carico del M..

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale; cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione allo stato passivo in relazione all’indennità supplementare. Conferma la regolazione delle spese operata in secondo grado e condanna M.B. alle spese del presente giudizio, liquidate in 800,00 (ottocento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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