Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12624 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15069-2020 proposto da:

COMUNE DI SERRARA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 142, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO BONELLI;

– ricorrente –

contro

SAS SANTA MARIA A TERRA DI I.R. E P.D., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PALMA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARMINE BERNARDO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1975/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 28/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.a.s Santa Maria a Terra di I.R. e P.D., titolare di uno stabilimento balneare, contro l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Serrara Fontana aveva richiesto il pagamento di Tari relativa all’anno 2018. La CTR aderiva alla statuizione del primo giudice in merito al difetto di motivazione dell’atto impugnato e alla omessa valutazione dell’utilizzo stagionale delle superfici, rilevando, in particolare, che la discrasia tra la superficie denunciata dalla contribuente e quella risultante al Comune di Serrara Fontana avrebbe dovuto imporre un sopralluogo dei tecnici comunali in contraddittorio con la parte, onde verificare le dimensioni delle terrazze e degli spazi non suscettibili di produrre rifiuti, così come la dichiarata stagionalità dell’esercizio commerciale, laddove ritenuta non corrispondente al vero, avrebbe dovuto essere contrastata con un verbale di accesso della polizia municipale nel periodo di dichiarata sospensione.

Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Serrara Fontana ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Censura la sentenza impugnata per non avere esaminato i motivi di appello con i quali il Comune aveva sostenuto l’erroneità della statuizione del primo giudice in merito al difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione del Reg. comunale Tari, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si contesta, in particolare, il passaggio motivazionale in cui la CTR afferma la necessità della effettuazione di un sopralluogo dei tecnici comunali per verificare la dimensione delle terrazze e degli spazi non suscettibili di produrre rifiuti, non avendo il giudice di appello considerato che le superfici interessate erano state determinate sulla scorta dell’elaborato grafico planimetrico trasmesso al Comune dalla stessa società contribuente, annesso al certificato di agibilità.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione del Reg. comunale Tari, art. 33; violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura, in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la contestazione della stagionalità dell’attività avrebbe dovuto essere comprovata con un verbale di accesso della polizia municipale nel periodo di dichiarata sospensione, senza considerare che la licenza rilasciata alla società si riferiva ad attività di albergo e ristorante annuale e che la stagionalità, secondo il regolamento comunale, doveva essere comprovata in base alla licenza.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati.

A fronte degli specifici rilievi formulati dal Comune, riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza concernenti l’indicazione nell’avviso di accertamento degli elementi idonei a sorreggerne la motivazione, la circostanza che le superfici soggette a tassazione erano state determinate sulla scorta dell’elaborato grafico planimetrico fornito dalla stessa contribuente, il fatto che la licenza rilasciata alla società aveva durata annuale – la CTR si è limitata a talune dichiarazione apodittiche, prive di specifici riferimenti normativi, ipotizzando una doverosità della verifica da parte dei tecnici comunali della situazione dei luoghi nonchè del periodo di attività della struttura che non trova riscontro nelle risultanze processuali. In tal modo il giudice di appello ha omesso di valutare le circostanze dedotte dal Comune – sopra richiamate – che, se prese in considerazione, avrebbero potuto determinare un esito diverso del giudizio.

Inoltre, la CTR non ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte e alla quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale in tema di Tarsu, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura (Cass. n. 22756 del 2016).

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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