Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12623 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEA – ENEA ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E L’AMBIENTE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

TECHINT SPA in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 57, presso l’avvocato

LUCENTE ALFREDO, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

NUOVA CIMIMONTUBI SPA IN LIQUIDAZIONE SOCIETARIA E LIQUIDAZIONE

GIUDIZIALE, in persona del Commissario Giudiziario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso

l’Avvocato GIRARDELLO DELFINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DE COSTANZO BRUNO giusta procura a margine del controricorso;

ASTALDI SPA in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, presso l’avvocato

POLONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

BETA SRL in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso

l’avvocato MENGHINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ROSSELLO CARLO, IZZOTTI ANDREA giusta procura a margine

del controricorso;

FINMECCANICA SPA in persona del Vice Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso l’avvocato

CIUFFA PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

D’ANGELO ANDREA giusta procura speciale per Notaio De Franchis I. di

Roma Rep. 73014 del 23.10.03;

– controricorrenti –

contro

CEFLA SCARL, CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2808/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito per la ricorrente, l’Avvocato PALATIELLO, che insiste

nell’istanza di rinuncia;

udito per la controricorrente FINMECCANICA l’Avvocato, PAOLO CIUFFA,

che accetta la rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’estinzione del processo e

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che il Tribunale di Roma con sentenza del 2000 respingeva le domande della s.p.a. Finmeccanica cui l’Ente per le Nuove Tecnologie (ENEA) aveva affidato in appalto la realizzazione dell’impianto prototipico nucleare denominato PEC,poi risolto in conseguenza del D.L. n. 185 del 1988, convertito nella L. n. 321 del 1988, di condanna dell’ENEA al pagamento sia degli oneri di risoluzione di cui al 24 dell’atto 8^ agg. al contratto, sia dei danni in conseguenza della avvenuta risoluzione ope legis; disponeva la prosecuzione del giudizio per la verifica della conformita’ dei pagamenti eseguiti dall’ENEA alle disposizioni dell’art. 1672 c.c..

Che in accoglimento dell’impugnazione della Finmeccanica, cui avevano aderito la s.r.l. Beta,la s.p.a. Nuova Cimimontubi, la s.p.a. Techint e la s.p.a. Astaldi, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2003, ha dichiarato che alla societa’ appaltatrice spettavano le somme per i lavori eseguiti fino al 10 giugno 1988, nonche’ le ulteriori spese e compensi di cui ai punti 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 4.3 dell’art. 24 dell’atto contrattuale 28 aprile 1983, in quanto:

a) il fatto che il contratto si era risolto per cause di forza maggiore non ostava all’applicazione delle menzionate clausole patrizie poste dalle parti proprio per derogare alla disciplina in tali casi prevista dall’art. 1672 c.c.;

b) conseguentemente in deroga alla disciplina prevista da quest’ultima norma (all’appaltatore era dovuta la corresponsione delle somme corrispondenti agli oneri di risoluzione;

c) doveva. infine, disporsi, con separata ordinanza per una indagine peritale onde accertare le somme dovute in concreto alla Finmeccanica per i lavori eseguiti regolarmente fino al 10 giugno 1988, data in cui doveva considerarsi risoluto il contratto.

Che l’ENEA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a due motivi; cui hanno resistito con controricorso le societa’ Finmeccanica, Beta, Nuova Cimimontubi, Techint ed Astaldi.

Ritenuto che l’ente ricorrente con atto presentato all’udienza odierna e sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso; e che il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

Che detto atto di rinuncia e’ stato accettato da tutte le controparti, che hanno dichiarato a loro volta di rinunciare al controricorso; per cui il Collegio deve dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia di entrambe le parti rispettivamente al ricorso ed al controricorso e per accettazione della relativa rinuncia; e che in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va emessa in merito alle spese processuali.

PQM

Dichiara estinto per rinuncia al ricorso il giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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