Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12623 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 21/12/2016, dep.19/05/2017), n. 12623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20276-2011 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato SALVATORE SPINELLO (avviso postale ex art. 135) giusta
delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 81/2010 della COMM. TRIB. REG. DELLA SICILIA
SEZ. DIST. di CALTANISSETTA, depositata l’08/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;
udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
A seguito di verifica della Guardia di Finanza dalla quale emergeva che R.P. aveva impiegato un lavoratore non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria in materia di lavoro dipendente, veniva notificato al predetto avviso di irrogazione di sanzioni ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, convertito dalla L. n. 72 del 2002.
La C.T.P. di Enna, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal R., riduceva l’importo delle sanzioni.
Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza dell’8 marzo 2010, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Avverso la suddetta decisione R.P. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate, pur non presentando controricorso, ha partecipato all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, in relazione al disposto di cui agli artt. 276 e 132 c.p.c.” – il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per non avere il Presidente del Collegio scritto e sottoscritto il dispositivo.
Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis.
La sentenza impugnata è stata depositata l’8 marzo 2010, mentre il ricorso, datato 22 luglio 2011, è stato notificato all’Agenzia delle Entrate, a mezzo di ufficiale giudiziario, il 26 luglio 2011. Non risulta, quindi, rispettato il termine di un anno e quarantasei giorni (tenuto conto del periodo feriale) dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1.
Dal decorso di tale termine discende ex lege la decadenza dall’impugnazione, senza che possa assumere rilievo la circostanza, dedotta dal ricorrente, di essere venuto a conoscenza della decisione solo il 27 maggio 2011, quando gli venne notificata la cartella di pagamento da cui si evinceva che la sentenza era divenuta definitiva per mancata riassunzione dinanzi al giudice ordinario.
3. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017