Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12623 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 09/06/2011), n.12623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26796/2009 proposto da:

L.P. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1807/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha liquidato, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, Euro 7.000,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito dal sig. L.P., dipendente pubblico, per l’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di differenze retributive dal medesimo iniziato davanti al TAR Campania. La Corte ha altresì compensato per metà le spese processuali e condannato l’Amministrazione alla residua metà.

L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso riguardano tutti le statuizioni sulle spese processuali, contestandone l’immotivata e illegittima compensazione parziale, nonchè l’illegittima e immotivata riduzione degli importi indicati nella nota depositata dal difensore.

1.1. – Le complessive censure, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondate solo nei limiti che seguono.

In primo luogo, infatti, il potere di disporre la compensazione parziale o integrale delle spese processuali è espressamente riconosciuto al giudice dalla disciplina processuale nazionale (l’unica applicabile anche al processo di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001), ossia dall’art. 92 c.p.c..

Inoltre il giudice di merito ha nella specie espressamente motivato la propria decisione di compensare parzialmente le spese, facendo riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda e al carattere seriale del giudizio.

La Corte di merito ha invece errato nel liquidare l’importo dei diritti in soli Euro 250,00, così violando i minimi tariffari (corretto è, invece, l’importo di Euro 400,00 liquidato per gli onorari, considerato lo scaglione di valore della causa corrispondente alla somma per la quale è stata pronunciata condanna).

Sul punto, tuttavia, alla cassazione del decreto impugnato non segue il rinvio ad altro giudice. E’ infatti possibile la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con la liquidazione di Euro 300,00, pari alla metà dell’importo dovuto in base alla tariffa.

6. – Le spese del giudizio li legittimità vanno compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, liquida a titolo di diritti del giudizio di merito Euro 300,00; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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