Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12622 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16221/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO SAMENGO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE MIRENGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1025/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2014 R.G.N. 3393/2012.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 1025/2014, depositata il 24 marzo 2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di B.S. volta ad ottenere, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di revoca anticipata (con effetto dall’1/2/2003) dell’incarico di direttore amministrativo conferitogli per la durata di cinque anni con Delib. 2 maggio 2001 e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti, per lucro cessante nella misura delle retribuzioni che sarebbero maturate fino al termine naturale del rapporto e altre voci: provvedimento assunto dal Commissario Straordinario sulla base della L.R. Lazio 16 giugno 1994, n. 18, art. 15, comma 6, che prevedeva che il direttore amministrativo cessasse dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, potendo, tuttavia, essere riconfermato nell’incarico;

– che la Corte ha osservato, a sostegno della propria decisione, che la disposizione era stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 224/2010 e che peraltro, essendo stata avanzata dall’attore solo una pretesa risarcitoria da illecito contrattuale, doveva essere fatta applicazione del consolidato e risalente principio, (Sez. U. n. 2697/1972 e successive conformi), per il quale nel campo dell’illecito, inteso in senso lato, la retroazione della pronuncia di incostituzionalità è limitata in quanto se può riconoscersi efficacia retroattiva alla cosiddetta antigiuridicità, non può ammettersi che si configuri retroattivamente la cosiddetta colpevolezza; con la conseguenza che la colpa, intesa quale atteggiamento psichico del soggetto, mentre non può sussistere riguardo ad un comportamento autorizzato od imposto da una norma cogente, anche se incostituzionale, fino a che essa sia in vigore ed efficace (come nel caso di specie, in cui l’Azienda Ospedaliera era tenuta, ai sensi dell’art. 97 Cost., a conformarsi alle previsioni della L.R. n. 18 del 1994, art. 15, comma 6, dichiarata incostituzionale successivamente alla data di scadenza del rapporto e alla stessa richiesta di risarcimento), non può neppure venire in essere retroattivamente per la caducazione della norma stessa, posto che in tale ipotesi la retroazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale si risolverebbe nella statuizione di una inammissibile finzione di colpa;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B. con quattro motivi, cui ha resistito l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato:

che con il primo motivo, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte abbia respinto la domanda, in riforma della sentenza di primo grado, senza considerare che l’appellante non aveva impugnato quella parte della pronuncia in cui il Tribunale, indipendentemente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, aveva ritenuto sussistente la culpa in contrahendo dell’Azienda ai sensi degli artt. 1218,1372 e 1373 c.c.;

– che con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., artt. 1218,1372,1373 e 2043 c.c., nonchè del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 3 e 3 bis, D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 2 e L.R. Lazio n. 18 del 1994, art. 9, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere trascurato di considerare che la responsabilità dell’Amministrazione non era stata fondata dall’attore, in sede di impostazione della controversia, esclusivamente sull’osservanza di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima ma anche sulla violazione delle garanzie elementari e fondamentali del rapporto di lavoro e che l’art. 15, comma 6, L.R. citata non prevedeva affatto, neppure prima della dichiarazione di incostituzionalità, il recesso ad nutum nei confronti dei dirigenti;

– che con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle stesse norme di diritto, il ricorrente censura la sentenza per non avere considerato che, prevedendo la norma dichiarata costituzionalmente illegittima la possibilità per il dirigente di essere riconfermato e quindi l’esclusione di ogni automatismo, l’Azienda era tenuta, prima di esercitare l’opzione tra la revoca dell’incarico e la conferma dello stesso, a valutare l’operato del dipendente, offrendogli le necessarie garanzie procedimentali;

– che con il quarto motivo, denunciando la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ignorato le deduzioni svolte nella memoria di costituzione in appello riguardo all’assenza di ogni automatismo obbligatorio per l’Amministrazione e alla esplicita previsione nella norma di una facoltà di opzione tra revoca dell’incarico e riconferma dello stesso, incorrendo in una motivazione meramente apparente e trascurando fatti che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia;

osservato:

che il primo motivo risulta inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non riportando direttamente (ma solo nella sintesi proposta nella sentenza impugnata: cfr. ricorso, pp. 7-8) i passi del ricorso in appello, dai quali emergerebbe – secondo l’assunto del ricorrente – la mancata impugnazione della decisione del Tribunale di Roma nella parte relativa alla ritenuta sussistenza di una colpa dell’Amministrazione; ed è comunque infondato, alla luce del contenuto del primo motivo di gravame, con il quale la sentenza del Tribunale è stata oggetto di specifica censura proprio in relazione alla non corretta valutazione degli elementi necessari a configurare una responsabilità civile a carico della datrice di lavoro;

– che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;

– che al riguardo si deve preliminarmente rilevare che la mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, poichè, in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere o integrare la motivazione anche a fronte di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4, quale l’omessa pronuncia o la motivazione apparente e ciò mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si versi nell’ipotesi di un implicito rigetto della domanda, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 28663/2013; conforme, fra numerose altre: Cass. n. 2731/2017);

– che, ciò premesso, si deve rilevare che la L.R. Lazio n. 18 del 1994, art. 15, comma 6, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 224/2010, prevedendo che “il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati”, configura(va) la cessazione del rapporto di lavoro del dirigente come effetto automatico ex lege del decorso di tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, salvo l’esercizio da parte dell’Azienda della facoltà di conferma o più esattamente di conferimento di un nuovo incarico di analogo tenore;

– che, inoltre, la norma non conteneva alcuna previsione di un iter procedimentale, al quale subordinare la determinazione di non confermare il dirigente, con il relativo e connesso corredo di garanzie e momenti di attuazione del contraddittorio fra le parti, in coerenza, del resto, con la mancanza per l’Amministrazione di un’opzione per quanto sopra osservato – tra provvedimenti di segno contrario (di revoca e di conferma nell’incarico); sicchè l’assunto ripetutamente proposto dal ricorrente di una presenza nel contesto della disposizione in esame di oneri di verifica, contraddittorio e motivazione costituisce espressione di un processo di addizione normativa che non trova alcun supporto nè con riferimento alla chiara formulazione letterale della stessa, nè con riferimento alle ragioni essenziali che avevano inteso giustificarla;

– che nel medesimo senso è anche la lettura che della norma offre Coste Cost. n. 224/2010, nè potrebbe essere diversamente, risultando incompatibile con le ragioni della dichiarazione di illegittimità costituzionale il riscontro di oneri di motivazione e di contraddittorio a tutela del dirigente;

– che, in particolare, con detta sentenza è stato sottolineato che “la norma in esame – prevedendo che il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati – contempla un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle suddette funzioni dirigenziali” (par. 4.1.); che “la norma censurata, prevedendo l’interruzione ante tempus del rapporto, non consente alcuna valutazione qualitativa dell’operato del direttore amministrativo, che sia effettuata con le garanzie del giusto procedimento”; che “la previsione, da parte della norma impugnata, di una interruzione automatica del rapporto per effetto della nomina del nuovo direttore generale, senza la previsione di una fase procedurale che faccia dipendere la decadenza da pregressa responsabilità del dirigente, comporta una vera e propria “discontinuità della gestione” (sentenza n. 55 del 2009), in contrasto con l’art. 97 Cost.; nè ad una diversa conclusione può pervenirsi per il solo fatto che la norma preveda la possibilità della riconferma del direttore amministrativo. Il potere del direttore generale di conferma di quest’ultimo non attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso con l’interessato, alcuna significativa garanzia, atteso che dal mancato esercizio del predetto potere la norma censurata fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale” (par. 4.3.);

– che d’altra parte – a fronte di fattispecie in cui la cessazione del rapporto era stata originariamente pattuita per il 2/5/2006 (e di instaurazione del giudizio nel 2011, successivamente alla stessa pronuncia di incostituzionalità) – trova applicazione il principio di diritto, di cui a Cass. n. 29169/2018, secondo il quale “In tema di incarichi dirigenziali, la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, applicativo del c.d. spoil system, fonda il diritto del dirigente dichiarato decaduto al risarcimento del danno derivato dall’anticipata risoluzione del rapporto, il quale decorre non dalla data di cessazione – non potendosi configurare retroattivamente la colpa del soggetto che abbia conformato il proprio comportamento alle norme anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità – ma dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, purchè a tale data non fosse già decorso anche il termine finale originariamente previsto dell’incarico”;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA