Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12622 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15446-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1470/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE del 24/11/2014, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.F. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1470/01/2014, depositata in data 17/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente, presentata il 9/01/2006, di rimborso dell’IRPEF versata, nell’anno 2001, a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogatagli quale incentivazione straordinaria all’esodo, alla cessazione del rapporto di lavoro (sostenendo il medesimo contribuente che anche agli uomini, di età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo alle donne, secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis TUIR, dovesse essere applicata, sulle somme corrisposte, a titolo di incentivazione all’esodo, un’aliquota ridotta) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto la tempestività e fondatezza dell’istanza di rimborso, precisando che l’inizio del termine quadriennale decadenziale, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 andava individuato nel momento in cui il diritto poteva essere esercitato, avendo trovato definitiva soluzione la questione relativa al trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti in ragione dell’età del percipiente, e quindi nelle date in cui erano state pubblicate la decisione della Corte di Giustizia UE, nella causa C-207 del luglio 2005, ovvero la successiva ordinanza della medesima Corte Giustizia UE del 16 gennaio 2008, ancora più esplicita della sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il termine per l’esercizio del diritto al rimborso decorrerebbe non dal momento in cui è stata versata l’imposta ma dalla data di pubblicazione della ordinanza della Corte di Giustizia UE su citata, per effetto della quale sarebbe venuto meno ogni dubbio interpretativo in ordine alla spettanza del rimborso (essendosi ribadito che spetta al giudice nazionale disapplicare le norme interni confliggenti con il diritto comunitario).

2. La censura è fondata.

La questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/2014, con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sementa della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.

E’ stato inoltre chiarito che, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale, fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, att. 38 del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, neppure sono invocabili “i principi elaborati dalla giunisprudenta di legittimità in tema di “overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.

Ne deriva che, avendo il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, e nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro, l’istanza risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi dai versamenti tramite ritenuta.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

In considerazione del solo recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, vanno compensate integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e dichiarate irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA