Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12622 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37157-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
I.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato LORENZO ROMANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5085/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 19 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava inammissibile per invalidità della notifica l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto da I.A., socio al 50% della ” I.A. & C. s.a.s.”, contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 1999, veniva imputato al contribuente maggior reddito di partecipazione ex art. 5 t.u.i.r., sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14,29 e 61; artt. 101,102,112,157 e 159 c.p.c.; art. 111 Cost.. Nullità dell’intero giudizio per omessa vocatio in ius di litisconsorti necessari. Deduce la ricorrente che il giudizio, concernente l’accertamento del reddito di partecipazione ad una società di persone, si era svolto esclusivamente nei confronti di un socio ( I.A.), senza la partecipazione degli altri litisconsorti necessari (e cioè l’altra socia e la società partecipata).
Il motivo è ammissibile e fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, la censura è conforme al principio di autosufficienza, posto che essa contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della questione prospettata dalla ricorrente.
La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. n. 1472 e n. 16730 del 2018.
L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, essendo la controversia sostanzialmente una.
Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata nè dagli atti processuali che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, nè che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.
Stante la nullità dell’intero processo, restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Catania, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Catania per l’integrazione del contraddittorio;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021