Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12622 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 09/06/2011), n.12622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P. (C.F. (OMISSIS)), D.T.L. (C.F.

(OMISSIS)), R.A. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso

l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende,

2011 giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di Roma depositata il

28/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato TEBAIDI ROSSANA, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.P., D.T. L., R.A. impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma del 22/05/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto decorrenza degli interessi e liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. N. 18105 del 2005), gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia. Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformità alle tariffe professionali e tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi. Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna al pagamento degli interessi dalla domanda e delle spese del giudizio di merito, a carico dell’amministrazione, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi dalla domanda e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Dispone che le spese del giudizio di merito siano distratte a favore degli avvocati Ferriolo ed Abbate; quelle di legittimità a favore dell’Avv. Abbate.

Così deciso in Roma, il 1 Febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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