Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12621 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12621 Anno 2015
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 7921-2012 proposto da:
FAGIOLO

FRANCO

FGLFNC60H23D972X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA 00079760328 a mezzo della
propria mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS S.C.p.A. in persona dei procuratori speciali
HUGUENEY RICCO’ MARIO e PIERFRANCESCO COLAIANNI,

l

r\9,

Data pubblicazione: 18/06/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. già UGF ASSICURAZIONI

e Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa GIOVANNA
GIGLIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
GELLI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

MASTRELLA ROBERTA MSTRRT65A59L719J, DONELLO ALBERTO
DNLLRT51L01E472B, CINTI MATTEO CNTMTT85P06L719N, CINTI
VALENTINA CNTVNT87B66L719H, BASILI QUINTILIO, COLIZZI
SERGIO;
– intimati –

Nonché da:
CINTI

VALENTINA

CNTVNT87B66L719H,

CINTI

MATTEO

CNTMTT85P06L719N, MASTRELLA ROBERTA MSTRRT65A59L719J,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO
TROZZI giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

2

S.P.A. 02705901201 in persona del Procuratore Speciale

- ricorrenti incidentali contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., ASSICURAZIONI GENERALI
S.P.A. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO
POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI,

margine degli originali dei rispettivi controricorsi
notificati avverso il ricorso principale;
DONELLO

ALBERTO

DNLLRT51L01E472B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

FAGIOLO FRANCO FGLFNC60H23D972X, BASILI QUINTILIO,
COLIZZI SERGIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 409/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/02/2011, R.G.N. 644/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato CLAUDIO MAZZONI;
udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;
udito l’Avvocato PAOLO PANARITI;

3

che le rappresenta e difende giusta procura speciale a

udito l’Avvocato FERDINANDO BARUCCO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso incidentale;

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Svolgimento del processo

Il 12 ottobre 1990 Matteo Cinti è deceduto a seguito di una
scarica elettrica, mentre si trovava al lavoro all’interno
dello stabilimento della s.p.a. CEVIP, su di un’autogru
condotta da Quintilio Basili, il cui braccio telescopico ha

al Cinti, che maneggiava un cavo d’acciaio da agganciare al
carico che avrebbe dovuto essere spostato.
Ne è seguito procedimento penale a carico del Basili; di
Sergio Colizzi, direttore dello stabilimento, di Alberto
Donello, coordinatore dei tre reparti dell’impresa e
incaricato del collegamento fra la direzione e i reparti, e
di Franco Fagiolo, direttore del reparto movimentazione e
stoccaggio dei manufatti, al quale era affidato il compito di
coordinare le manovre delle gru operanti all’interno dello
stabilimento.
Tutti gli imputati sono stati condannati a pene diverse in
primo e secondo grado ed, a seguito dell’annullamento ad opera
della Corte di cassazione delle condanne a carico di Colizzi e
Donello, la Corte di appello penale di Roma in sede di rinvio,
con sentenza 16 maggio 2002, ha dichiarato i reati estinti
per prescrizione, applicando il termine di sette anni e mezzo
dalla data del fatto, in considerazione delle attenuanti
generiche.
Nel frattempo i congiunti della vittima, cioè la vedova/
Roberta Mastrella, in proprio e quale esercente la potestà
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urtato la linea elettrica sovrastante, trasmettendo la scarica

parentale sui figli minori Valentina e Matteo Cinti,

ha~.

proposto domanda di risarcimento dei danni in sede civile con
un primo ricorso al Tribunale del lavoro in data 16 settembre
1998.
Il Tribunale adlto si è dichiarato incompetente e la causa

giudizio è stato dichiarato estinto
g4.
&st-Nteok
Con atto di citazione del 2004yhaeage-allora convenuto davanti
,

al Tribunale di Roma il Basili, il Colizzi, il Donello, il
Fagiolo ed il curatore del fallimento della s.p.a. CEVIP,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Il Colizzi ed il Fallimento Cevip sono rimasti contumaci,
mentre gli altri convenuti hanno resistito, eccependo tutti,
fra l’altro, la prescrizione del diritto al risarcimento dei
danni.
Il

Donello,

rilevata

l’esistenza

di

una

polizza

di

coassicurazione stipulata da CEVIP con la s.p.a. Assicurazioni
generali e la s.p.a. Aurora assicurazioni, ha chieste la
chiamato in causa tdelde due società per esserne garantito.
Il Fagiolo ha chiamato in causa il Basili.
La s.p.a. Assicurazioni generali è intervenuta nel giudizio,
resistendo anch’essa alle domande.
Nel corso del giudizio gli attori hanno rinunciato alla
domanda nei confronti del Fallimento CEVIP ed hanno esteso la
domanda di condanna alle Assicurazioni generali.

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non è stata riassunta nei termini, sicché il successivo

Con sentenza n. 14285/2009 il Tribunale ha accolto l’eccezione
di prescrizione sollevata dai convenuti, ritenendo applicabile
il termine di sette anni e mezzo, calcolato in sede penale. Ha
perciò respinto le domande attrici, compensando le spese
processuali.

n. 409 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza
di primo grado, ha ritenuto applicabile il termine di
prescrizione di dieci anni, riferibile alla pena edittale per
il reato di omicidio colposo, e non il termine inferiore,
calcolato in considerazione delle attenuanti generiche, ed ha
ritenuto responsabili dell’infortunio il Basili e il Fagiolo,
condannandoli

solidalmente

al

risarcimento dei

danni,

quantificati in C 252.000,00 in favore della Mastrella e in E
261.700,00 a testa, in favore dei due figli della vittima.
Ha respinto le domande nei confronti degli altri convenuti e
delle compagnie assicuratrici.
Con atto notificato il 16 marzo 2012 Franco Fagiolo propone
tre motivi di ricorso per cassazione.
Resistono con separati controricorsi la s.p.a. Assicurazioni
generali, la s.p.a. Unipol Assicurazioni, subentrata a UGF, a
sua volta subentrata ad Aurora Ass.ni, nonché i danneggiati
Mastrella e Cinti, che propongono due motivi di ricorso
incidentale.
Resistono con controricorso al ricorso incidentale il Donello
e le due compagnie assicuratrici.
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Proposto appello dai danneggiati, con sentenza 2 febbraio 2011

Il ricorrente e il Donello hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione
degli art. 2947 cod. civ., 62bis e 157 cod. pen., nel capo in
cui la Corte di appello ha respinto l’eccezione di

applicato il termine abbreviato, determinato in sede penale,
poiché le parti civili erano consapevoli dell’applicabilità
delle attenuanti generiche; che pertanto, essendo stata
l’azione civile proposta per la prima volta il 16 settembre
1998 in relazione ad un reato commesso il 12 ottobre 1990, la
prescrizione doveva considerarsi compiuta.
Richiamano il principio affermato da questa Corte con sentenza
n. 14450/2001 per cui, quando non vi sia stata costituzione
di parte civile nel procedimento penale, il diritto al
risarcimento del danno si prescrive con la prescrizione del
reato, data l’equiparazione fra i due termini. Se invece vi
sia stata costituzione di parte civile il termine di
prescrizione è interrotto e l’interruzione si protrae per
l’intera durata del processo, fino a che non divenga
irrevocabile la sentenza dichiarativa della prescrizione del
reato.
Donde l’applicabilità nella specie del termine di sette anni e
mezzo, stabilito dalla Corte di appello di Roma con la
sentenza del 2002.

8

prescrizione, sul rilievo che doveva essere nella specie

2.- Il motivo non è fondato, pur se deve essere corretta la
motivazione della sentenza impugnata.
Nei casi analoghi a quello di specie, in cui il danneggiato
non si sia costituito nel processo penale ma abbia fatto
valere il suo diritto al risarcimento dei danni esclusivamente

giurisprudenza di questa Corte per i casi in cui il giudizio
penale non sia stato affatto promosso, in forza dei quali
spetta al giudice civile investito della controversia

il

compito di accertare incidentalmente – sulla base dei principi
del diritto civile sostanziale e con gli strumenti probatori
propri del procedimento civile – se sia ravvisabile la
fattispecie

del fatto-reato in tutti i suoi elementi

costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e quale sia il termine
di prescrizione ad esso applicabile, ai sensi dell’art. 2947,
30 comma, cod. proc. civ. (Cass. civ. S.U. 18 novembre 2008 n.
27337; Cass. civ. Sez. 3, 25 novembre 2014 n. 24988).
Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si
ricava infatti che il nostro ordinamento non è più ispirato,
come il codice del 1930,

al principio dell’unitarietà della

giurisdizione, ma a quello dell’autonomia di ciascun processo
e della piena cognizione, da parte di ogni Giudice, delle
questioni di diritto e di fatto rilevanti ai fini della
propria decisione, ivi incluse quelle attinenti alla gravità
dell’illecito, alla sua rilevanza penale e conseguentemente al

9

in sede civile, vanno applicati i principi enunciati dalla

termine di prescrizione applicabile (Cass. civ. S.U. n.
27337/2008, cit., § 9.2 ss.).
Di tale principio costituiscono applicazione le sentenze
secondo cui, agli effetti della prescrizione, il giudice deve
avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in

imputazione (Cass. civ. 4 dicembre 1992 n. 12919) o siano
state ritenute applicabili circostanze attenuanti (Cass. civ.
22 maggio 1996 n. 4740; Cass. civ. Sez. 3, 9 giugno 2004 n.
10967; Cass. civ. Sez. l, 7 giugno 2006 n. 13272).
Nella specie la Corte di appello, nel suo autonomo potere di
valutazione, ha ravvisato gli estremi del delitto di omicidio
colposo ed, in applicazione dell’art. 2947, 3 ° comma, cod.
civ., ha applicato il termine di prescrizione decennale
previsto dalla legge penale per il suddetto reato.
Ogni ulteriore questione o censura del ricorrente circa la
conoscenza o meno da parte dei danneggiati delle circostanze
attenuanti è irrilevante e rimane assorbita.
Parimenti irrilevante è il fatto che in sede penale il reato
sia stato dichiarato prescritto, con sentenza 23 febbraio 1998
della Corte di appello di Roma, considerato che il termine di
prescrizione dell’azione civile individuato ai sensi
dell’art. 2947 3 ° comma cod. civ. – è stato una prima volta
interrotto dai danneggiati nel 1998, con il ricorso che ha
dato inizio al processo poi dichiarato estinto.

10

sentenza, ove vi sia stata derubricazione dell’originaria

La domanda di cui al suddetto ricorso ha conservato l’effetto
interruttivo anche dopo l’estinzione, ai sensi dell’art. 2945
2 ° comma cod. civ., e ha dato avvio alla decorrenza di un
nuovo termine decennale, che è stato a sua volta interrotto
con l’atto di citazione del 2004, introduttivo della presente

2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 112 e 346
cod. proc. civ. , 651 cod. proc. pen., e contraddittorietà
della motivazione, per il fatto che la Corte di appello,
respinta l’eccezione di prescrizione, ha deciso la causa nel
merito senza procedere alla relativa istruzione, sebbene gli
stessi appellanti ne avessero chiesto la rimessione sul ruolo
per dare corso alle prove dedotte in primo grado.
Assume il ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente
interpretato le sentenze emesse in sede penale dalle quali ha
desunto la responsabilità del Fagiolo e non ha tenuto conto
del fatto che la Corte di cassazione ha annullato con rinvio
la sentenza penale di appello, nei capi contenenti la condanna
del Donello e del Colizzi, mentre la Corte di rinvio nulla ha
accertato in ordine alle responsabilità, avendo applicato la
prescrizione.
2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.
Non vi è violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. poiché la
domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni è
stata ritualmente proposta.

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controversia.

Il mancato accoglimento delle istanze istruttorie è frutto
della discrezionale valutazione della Corte di merito, alla
quale spetta il potere di decidere se gli elementi probatori
acquisiti al giudizio siano sufficienti per poter assegnare la
causa in decisione.

logicamente motivata sulla base dell’analitica ricostruzione
dei fatti, così come accertati nel processo penale.
Ha rilevato la Corte di merito che i dirigenti dell’impresa
avevano ostruito la strada sottostante alla linea elettrica
tramite una doppia fila di blocchi di cemento, ognuno del
peso di due tonnellate, allo scopo di impedire il passaggio di
automezzi; che fu il Fagiolo ad impartire agli operai, fra cui
il Cinti, l’ordine di rimuovere i blocchi di cemento con
l’autogru, per rendere percorribile quella strada, al fine di
raggiungere più agevolmente il luogo ove doveva essere
eseguito il lavoro di sgombero degli scarti di lavorazione
(luogo raggiungibile anche per altra via, più breve, ma più
ripida e meno agevole da percorrere con mezzi pesanti); che la
condanna per omicidio colposo emessa a carico del Fagiolo in
sede penale è passata in giudicato, poiché il ricorso per
cassazione da lui proposto contro la condanna è stato
dichiarato inammissibile; che pertanto l’accertamento della
responsabilità penale dell’odierno ricorrente è da ritenere
vincolante nel giudizio civile, ai sensi dell’art. 651 cod.
proc. pen.
12

Nella specie la decisione positiva risulta congruamente e

Trattasi di motivazione più che sufficiente a giustificare la
decisione.
3.- Il terzo motivo, che lamenta violazione dell’art. 112 cod.
. proc. civ. con riferimento alla quantificazione dei danni, sul
rilievo che la Corte di appello vi avrebbe proceduto in

manifestamente infondato.
Come già si è detto, la domanda risarcitoria è stata
ritualmente proposta dagli interessati.
La liquidazione dei danni è stata effettuata in via
equitativa, sulla base dei parametri di cui alle tabelle di
liquidazione dei danni per morte 2 in uso nel distretto, che la
sentenza impugnata ha espressamente richiamato nella
motivazione.
4.- Il ricorso principale deve essere respinto.
RICORSO INCIDENTALE

5.-

Va

esaminata

preliminarmente

inammissibilità del ricorso incidentale,

l’eccezione

di

proposta dai

resistenti sul rilievo che il ricorso non è stato indirizzato
contro il ricorrente principale ma contro altro intimato, che
.

non è litisconsorte necessario; che pertanto il ricorso
avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di cui
all’art. 327 cod. proc. civ., poiché l’impugnazione proposta
contro un soggetto diverso dal ricorrente principale manifesta
che l’interesse ad impugnare è preesistente al ricorso
principale e deriva direttamente dalla pubblicazione della
13

mancanza di richiesta degli interessati, è anch’esso

sentenza impugnata;

donde l’inapplicabilità

dell’art. 334

cod. proc. civ.
6.1.- L’eccezione è fondata, pur se il principio enunciato dal
ricorrente deve essere parzialmente rettificato.
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile sia quando

principale, sia quando sia meramente adesiva a quest’ultima,
sia anche quando sia diretta contro un soggetto diverso
dall’impugnante principale, pur se si tratti di cause
scindibili, ogniqualvolta l’impugnazione principale, se
accolta, comporterebbe una sostanziale modifica dell’assetto
delle situazioni giuridiche che l’impugnante incidentale aveva
originariamente accettato, sì da giustificare la
sopravvenienza dell’interesse a chiedere la modificazione
della sentenza impugnata, pur se inizialmente un tale
interesse non era stato manifestato
novembre 2007 n. 24627;

(Cass. civ. Sez. U. 27

Cass. civ. S.U. 4 agosto 2010 n.

18049; . Cass. civ. Sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10125;

Cass.

civ. Sez. Lav. 29 marzo 2012 n. 5086).
La suddetta, rilevante modifica dell’assetto di interessi
,

derivante dalla sentenza ed inizialmente accettato è stata
ravvisata nei casi in cui l’impugnante incidentale sia un
coobbligato solidale dell’impugnante principale ed intenda
usufruire degli effetti che deriverebbero anche in suo favore
dall’eventuale riforma della sentenza (Cass. S.U. n.
24627/2007, cit.).
14

rivesta la forma della contro-impugnazione rispetto a quella

L’impugnazione incidentale adesiva e tardiva è stata invece
ritenuta inammissibile in un caso in cui era diretta contro
il capo della sentenza contenente la condanna dei condebitori
solidali, mentre il gravame principale era stato proposto
dalla compagnia assicuratrice di un coobbligato, al fine di

quest’ultimo (Cass. civ. S.U. 7 agosto 2013 n. 18752).
Nel caso in esame l’interesse dei danneggiati ad impugnare la
sentenza di appello per fare accertare la responsabilità,
oltre che del Fagiolo (non assicurato), di altri coobbligati,
alcuni dei quali coperti da assicurazione,

era indubbiamente

prospettabile fin dal deposito della sentenza di appello.
L’impugnazione incidentale e l’interesse a proporla non sono
quindi ricollegabili al fatto che sia stata proposta
l’impugnazione principale, ma dovevano essere fatti valere in
via autonoma, nel rispetto del termine di cui all’art.

327

cod. proc. civ..
Il ricorso incidentale deve essere quindi dichiarato
inammissibile.
7.-

Le spese del presente giudizio si compensano fra

ricorrente

principale

e

ricorrenti

incidentali,

in

considerazione della reciproca soccombenza.
Si compensano anche nei confronti degli altri resistenti in
considerazione della natura della vertenza, degli interessi
che vi sono coinvolti

gL

dell’obiettiva difficoltà delle

15

escludere l’operatività della garanzia prestata in favore di

questioni giuridiche trattate, ivi incluse quelle attinenti
alle responsabilità per il sinistro.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e
dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

cassazione.
Roma, 13 marzo 2015

Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di

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