Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12621 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13450-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ROTHSCHILD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO DELFINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANNARITA AMMIRATI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6258/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 11/11/2014, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Realtore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate – propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti della Rothschild spa (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6258/24/2014, depositata in data 28/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per maggiore IRAP dovuta, in relazione all’anno 2009, a fronte dell’applicazione, da parte della contribuente, di aliquota inferiore a quella prevista per l’attività svolta e dichiarata (“consulenza alla clientela in relazione a progetti di riorganizzazione societaria, fusioni ed acquisizioni, consulenza ed assistenza alle imprese indirizzata al reperimento delle risorse finanziarie presso istituti bancari od altri investitori e/o consulenza in materia di ristrutturazione del debito”, etc…), attività secondo l’Ufficio erariale rientrante in quelle contemplate dall’art. 1, comma 2, lett. f), n. 9 T.U.B., – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (sia sotto il profilo dell’illegittimo utilizzo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non venendosi in ipotesi di mera correzione di errori di calcolo e/o di indicazioni fatte dalla ricorrente, sia sotto quello dello svolgimento di attività di mera consulenza non propriamente finanziaria).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, pur essendo, in astratto, legittimo l’utilizzo della procedura di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in concreto e nel merito, l’Ufficio aveva “arbitrariamente considerato male il codice di attività (649900:altre intermediazioni finanziarie n.c.a.)”, in quanto l’attività effettivamente svolta dalla società doveva considerarsi di mera consulenza ed intermediazione finanziaria e non “di bandca” (“che ha un codice diverso dal 649900”), non essendo la contribuente una società finanziaria, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) T.U.B., non essendo la stessa soggetta a vigilanza da parte della Banca d’Italia e non essendo inclusa tra i soggetti di cui al D.Lgs. n. 87 del 1992, art. 1 con conseguente corretta applicazione, da parte della società, dell’aliquota IRAP inferiore, in luogo di quella maggiorata pretesa dall’Ufficio erariale. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L.R. Lombardia 23 dicembre 2002, n. 33, art. 1, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, D.Lgs. n. 87 del 1992, art. 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, comma 1, lett. b) e art. 1, comma 2, lett. e, n. 9 deducendo che le società “finanziarie” quale la contribuente, che svolgono le attività previste dall’art. 1, comma 2, lett. f, dai nn. da 2 a 12 (n. 9 per quanto qui interessa), sono soggette alla maggiorazione dell’aliquota IRAP. 2. La censura è inammissibile.

2.1. La ricorrente si limita a contestare unicamente la parte della decisione nella quale si qualifica l’attività svolta dalla contribuente come di natura non strettamente finanziaria e dunque non ricadente nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6.

In effetti, questa Corte con la sentenza n. 16465/2014, in una fattispecie relativa all’impugnazione del silenzio – rifiuto, opposto dall’Ufficio erariale ad una istanza di rimborso avanzata dalla suddetta società, operante nel settore della consulenza ed assistenza in operazioni finanziarie, dell’IRAP originariamente corrisposta, ha affermato, attraverso specifico richiamo al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2 (nel testo in vigore ratione temporis “2. Per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7, per i periodi d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l’aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.”), all’art. 6 della stessa legge, all’art. 1, nel testo vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 87 del 1992, richiamato art. 45 della Legge Istitutiva dell’IRAP, al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59 (lett. b) T.U.L.B. (che, nel testo vigente ratione temporis, definisce “società finanziarie”: “le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall’art. 1, comma 2, lett. j), nn. da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del n. 15 della cit. lettera”), che una società, che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività di consulenza alle imprese in operazioni finanziarie, deve essere qualificata come una “società finanziaria”, assimilata agli istituti di credito ed agli enti finanziari, in relazione alla quale la legge istitutiva dell’IRAP (e la L.R. Lombarda del 2002) hanno previsto, all’art. 45, l’applicazione di una maggiore aliquota sul valore della produzione netta calcolata secondo legge, per l’anno d’imposta che in questa sede interessa.

2.2. Tuttavia, nella specie, la C.T.R., nel confermare la sentenza di primo grado (che aveva pure statuito sulla modalità prescelta dall’Ufficio di diretta iscrizione a molo della maggiore imposta dovuta), respingendo il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ha altresì valutato illegittimo, nel concreto, l’impiego della procedura automatizzata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis da parte dell’Ufficio erariale, in quanto quest’ultimo aveva impropriamente utilizzato il codice di attività indicato dalla contribuente in dichiarazione, inerente alle attività di intermediazione finanziaria ma non automaticamente riferibile ad attività di “banca”.

La Commissione ha dunque ritenuto che il dato relativo all’attività svolta dalla società, quale emergente dalla dichiarazione dei redditi, non consentiva l’automatico riferimento a “soggetti bancari finanziari”, cui applicare l’aliquota IRAP maggiorata, tipico di un controllo automatizzato o cartolare, quale quello consentito dall’art. 36 bis citato. Tale disciplina, infatti, in quanto volta ad evitare l’attività di rettifica, quando l’imposta dovuta sia determinata sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo degli stessi dati, giustifica la diretta iscrizione a molo della maggiore imposta dovuta, sulla base di un controllo meramente cartolare della dichiarazione, ma non attribuisce all’Ufficio il potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa (Cass. 14070/2011; Cass. 5318/2012, nella quale si è precisato che con tale modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche, con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica; Cass. 25521/2014).

Ora, tale parte della decisione non ha formato oggetto di contestazione da parte della ricorrente, con conseguente inammissibilità dell’unico motivo proposto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA