Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12621 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35787-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FRANCESCA SCARPA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FISCIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3368/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da S.F. contro l’ingiunzione di pagamento con cui il Comune di Fisciano aveva richiesto al contribuente il pagamento della somma di Euro 1.394,98 a titolo di omesso versamento Tarsu per gli anni 2006, 2007 e 2008 in relazione a tre locali. Riteneva, in sintesi, la CTR che il contribuente non aveva dimostrato la ricorrenza di una causa di oggettiva inutilizzabilità dei locali e che non era maturata la prescrizione della pretesa tributaria.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il Comune di Fisciano non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per avere il giudice di appello fondato la propria decisione ritenendo validi i documenti prodotti dal Comune di Fisciano in secondo grado pur non avendo la parte dimostrato di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, (Cass. n. 8313 del 2018). Si è al riguardo osservato che “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 27774 del 2017). Si è poi precisato che “Nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dal detto D.Lgs., art. 57, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass. n. 29568 del 2018).

Alla stregua di tali principi, restano destituite di fondamento le censure mosse dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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