Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12621 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

difensore di fiducia di B.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. SILVANI 108, presso l’avvocato ALBERTO LIBERATI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

17/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con ricorso per cassazione l’avv. R. impugna, sulla base di un unico motivo il provvedimento con cui, in data 16.12.08, il Presidente delegato del Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170 avverso il decreto, emesso in data 04.04.2008 dal Giudice del Tribunale di Brescia, con cui era stato liquidato l’importo a favore del ricorrente, a titolo di onorari per l’opera professionale prestata a favore del soggetto patrocinato ammesso al beneficio a spese dello Stato, pari ad Euro 900,00;

che ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate;

che con l’unico articolato motivo di ricorso l’avv.to R. contesta la decisione impugnata per non avere specificato in maniera analitica quali voci della tariffa professionale siano state considerate o meno nella liquidazione degli onorari ex D.P.R. n. 115 del 2002 e per non avere valutato l’opportunità o meno per il difensore di svolgere una data attività e se l’attività sia stata effettivamente svolta ovvero per non avere adeguatamente motivato 4 nel decurtare gli importi dovuti circa l’asserita semplicità del processo penale;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto eccezione di carenza di legittimazione passiva sostenendo che essa, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 62 ha solo la funzione di svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione ed al contenzioso dei tributi diretti e dell’IVA nonchè di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali anche di natura extra tributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni e assumendo, quindi, che la stessa non svolge alcun servizio relativo alla erogazione dei compensi dovuti ai difensori incarica di esercitare la difesa in regime di gratuito patrocinio.

Osserva quanto segue:

Anzitutto il ricorso è ammissibile in quanto presentato dall’avv.to R. in proprio senza quindi necessità di procura speciale.

Ciò posto, si osserva sotto il profilo normativo che avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore nominato in sede di gratuito patrocinio è proponibile, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 opposizione dinanzi al presidente dell’ufficio giudiziario competente, mentre avverso l’ordinanza che definisce il giudizio è successivamente proponibile ricorso per Cassazione nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura civile.

Legittimati passivi sono coloro che rivestono, a sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, richiamato dal precedente art. 84, la qualità di parti necessarie del giudizio di opposizione.(Cass 5881/07).

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84 stabilisce che “avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170 del citato decreto”.

Quest’ultimo articolo, a sua volta, stabilisce, al comma 1, che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente”.

Tale norma prevede dunque che la legittimazione a ricorrere, e quindi, a contraddire, spetta al beneficiario, alle parti in causa compreso il pubblico ministero.

Va però considerato che l’art. 170 in esame prevede la liquidazione dei compensi ai soggetti in esso indicati che vanno posti esclusivamente a carico delle parti presenti in giudizio.

Nel caso della liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio,invece, queste non sono poste a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio bensì a carico dell’Erario, come stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 131 e 132. (Cass. 5360/10).

Deve, pertanto, ritenersi che quest’ultimo, ancorchè non sia stato parte nel giudizio presupposto, sia comunque parte necessaria nel giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari per gratuito patrocinio in quanto soggetto tenuto al pagamento degli onorari al difensore nominato per il gratuito patrocinio.

Il problema che si pone è quello di accertare quale sia l’amministrazione statale cui spetta nel caso di specie la legittimazione passiva, posto che il termine generico “erario” usato dalla legge , non consente siffatta individuazione.

Va preliminarmente osservato che la fattispecie in esame è diversa da quella relativa al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 che si riferisce al diverso caso di opposizione avverso il provvedimento di mancata ammissione al gratuito patrocinio.

In tal caso, infatti, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 98 prevede che “copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonchè del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato”.

“L’ufficio finanziario verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e degli altri soggetti indicati nell’art. 76”. “Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell’art. 112”.

In ragione di ciò l’art. 99 del citato decreto prevede che “avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto” e stabilisce inoltre che “il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo”. Infine statuisce che l’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Nel caso dell’ammissione al beneficio, è evidente che l’ufficio finanziario chiamato ad accertare il reddito del richiedente il gratuito patrocinio non può che essere l’Agenzia delle entrate che acquista, quindi, legittimazione processuale in virtù della espressa disposizione dell’art. 98 del decreto presidenziale in esame.

Nel caso, invece, che qui ne occupa di liquidazione degli onorari, occorre accertare quale sia l’amministrazione statale il cui bilancio deve sopportare le spese liquidate.

Una prima tesi, sostenuta da una sentenza di questa Corte, è stata emanata nel vigore della L. n. 319 del 1980, ma la pronuncia deve ritenersi tuttora attuale in quanto la disposizione dell’art. 11, comma 5 della citata legge ,che stabiliva che ” avverso il decreto di liquidazione il perito,il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d’appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto”, è sostanzialmente la medesima di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 qui in discussione.

Tale tesi ha sostenuto che il Ministero della giustizia fosse legittimato passivamente nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice aveva liquidato gli onorari del perito, in un procedimento penale, atteso che sul bilancio di detta amministrazione è imputata, la spesa per i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori. (Cass. 3342/92).

Tale tesi appare avere un certo fondamento normativo anche alla luce della attuale normativa.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 prevede, infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e che il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Non è, peraltro, prevista alcuna comunicazione ad alcun ufficio finanziario.

Il citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 stabilisce poi che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto che , come già ricordato, prevede che l’opposizione può essere presentata dal beneficiario, dalle parti e dal PM. E, infine, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 stabilisce che la liquidazione delle spettanze avviene tramite decreto di pagamento del giudice costituente titolo esecutivo che è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Anche in tal caso nessuna indicazione si rinviene relativa all’amministrazione finanziaria.

Alla luce di tutto ciò appare sostenibile che, in assenza di una espressa indicazione dell’amministrazione finanziaria come parte nel giudizio, la legittimazione passiva vada individuata nell’ente che deve esborsare le somme in questione e, cioè , come detto, il Ministero della Giustizia sui cui capitoli di bilancio sono addebitate le spese di giustizia (attualmente è il capitolo 1360).

Peraltro sussiste anche un diverso e contrastante orientamento, espresso sempre in relazione alla L. n. 319 del 1980, che ha ritenuto che il Ministero di Grazia e Giustizia non sia parte, tantomeno necessaria, nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante ad un perito per le sue prestazioni nell’ambito di un procedimento penale previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 389, art. 11, comma 5, posto che detta norma, da un canto, attribuisce la legittimazione all’impugnazione al “Pubblico Ministero” che ha nominato l’ausiliare o che esercita le sue funzioni presso il giudice che ha provveduto a tale nomina e, dall’altro, non prevede una concorrente legittimazione del Ministero o un suo potere di intervento, nè prevede che a quella Amministrazione sia data alcuna comunicazione del decreto di liquidazione o della pendenza del procedimento di opposizione. (Cass. 5132/96; Cass. 4819/97; Cass. 7227/98).

Tale orientamento suscita invero perplessità perchè appare potersi applicare solo nei casi di processi penali ,in cui il PM è sempre parte necessaria, ovvero in quei processi civili in cui è prevista la sua partecipazione, mentre non è dato vedere a quale titolo il pubblico ministero debba essere citato come parte per la liquidazione degli onorari del difensore in regime di gratuito patrocinio in tutti gli altri processi civili in cui non riveste alcun ruolo partecipativo.

Un terzo diverso orientamento si rinviene ancora in altra sentenza che ha ritenuto implicitamente di applicare anche in caso di liquidazione di onorari per gratuito patrocinio le disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 98 e 99 affermando che nella ipotesi in esame “Il ricorso per cassazione doveva essere proposto secondo le regole del codice di procedura civile con notifica alle controparti ed in particolare all’Ufficio finanziario (Agenzia delle entrate), instaurandosi in tal modo un procedimento contenzioso ove al soggetto che richiede di fare carico allo Stato delle spese del proprio processo si contrappone l’amministrazione finanziaria che tali spese dovrebbe sopportare”. (Cass. 24349/07).

In presenza di siffatti contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ritiene il collegio che la questione vada sottomessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte e, a tal fine, rimette la causa al Primo Presidente di questa Corte per una sua valutazione in proposito.

P.Q.M.

Rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della stessa alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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