Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12620 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 01/06/2016, dep.19/05/2017),  n. 12620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

LFOUNDRY s.r.l. (già Micron Tecnology Italia s.r.l.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Sara

Armella e Marina Milli, elettivamente domiciliata presso lo studio

della seconda in Roma, via Marianna Dionigi n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

L’Aquila n. 811/1/14, depositata il 24 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato dello stato Anna Lidia Caputi

Iambrenghi e, per la controricorrente, l’Avvocato Sara Armella;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Del Core Sergio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Micron Tecnology Italia impugnava gli avvisi di rettifica emessi dall’Agenzia delle dogane per dazi relativi all’anno 2006. Con tali atti l’Ufficio doganale di Avezzano, ritenendo discordante con la realtà la dichiarazione resa dalla società in sede di importazione di prodotti semilavorati classificati, sulla base di una Informazione Tariffaria Vincolante, come esenti, riteneva appropriata la classificazione doganale VD 3705, assoggettata a dazione del 5,3%, e richiedeva il pagamento relativo ai prodotti importati nel 2006.

La contribuente si doleva della disapplicazione, da parte dell’Ufficio doganale, della Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) rilasciata dall’Agenzia delle dogane, ai sensi dell’art. 12 del reg. CEE n. 2913/1992, il 24 giugno 2004, in base alla quale le merci importate dovevano essere considerate “parte di apparecchi ottici”, classificate alla voce doganale (VD) 9010 9010, cui corrispondeva una esenzione dal dazio.

Nella resistenza dell’ufficio, la CTP di L’Aquila accoglieva i ricorsi, ritenendo illegittima la disapplicazione della ITV posta in essere e la rettifica disposta, atteso che i prodotti importati avevano mantenuto nel tempo le stesse caratteristiche.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, proponeva appello.

Ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione Micron Technology Italia, la CTR di L’Aquila rigettava il gravame.

La CTR rilevava in primo luogo che lo stesso laboratorio della Agenzia delle dogane aveva confermato la identità dei prodotti importati nelle diverse annualità e la corrispondenza degli stessi alle indicazioni contenute nella ITV. D’altra parte, osservava la CTR, non risultavano contestazioni in ordine al fatto che i reticoli, ispezionabili in quanto protetti da confezione trasparente, differivano tra loro solo per il grado di sofisticazione e per il diverso produttore.

La CTR disattendeva poi il motivo con il quale l’Agenzia aveva dedotto che vi era una responsabilità della contribuente nella formazione del procedimento di rilascio della informazione tariffaria vincolante, rilevando che la censura presentava aspetti di novità e che comunque era infondata alla luce del rilievo che i competenti uffici ove avessero riscontrato una incompletezza nella documentazione prodotta avrebbero certamente disposto l’acquisizione degli elementi mancanti ovvero non avrebbero rilasciato la ITV. La revoca, in ogni caso non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva.

Quanto al motivo di gravame concernente l’accoglimento del ricorso della contribuente anche riguardo alla rettifica dei valori doganali, la CTR lo riteneva infondato, osservando che, pur ammettendosi che l’Agenzia delle dogane possa procedere ad una diversa valutazione rispetto al valore dichiarato nelle transazioni allorquando ritenga che quanto dichiarato non sia attendibile, tuttavia, nel caso di specie, non si rinveniva una simile considerazione, e la presunzione che tutti i beni importati dovessero essere valutati nella misura di 30.000 era priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, risultando una diversità nel valore delle merci e una diversità anche nelle figure del rivenditore. Doveva quindi ritenersi sussistente il denunciato, da parte della contribuente, vizio di difetto di motivazione dell’avviso di rettifica relativamente alla determinazione del valore delle merci importate. Con riferimento al valore della progettazione, la CTR riteneva che lo stesso dovesse essere sommato solo nella ipotesi in cui non fosse già compreso nel prezzo; e nella specie non erano stati addotti elementi in base ai quali ritenere che si dovesse calcolare un quid pluris per l’incremento del prezzo.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

LFOUNDRY s.r.l. (già Micron Technology Italia s.r.l.) ha resistito con controricorso, illustrato da successive memorie 8Ia prima depositata in prossimità dell’udienza del 20 gennaio 2016; la seconda in prossimità dell’udienza del 1 giugno 2016).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nullità della sentenza, derivante dal fatto che la sentenza impugnata difetterebbe di una motivazione riconoscibile come tale, tenuto conto della complessità della materia oggetto di controversia. In particolare, la ricorrente censura l’affermazione secondo cui il laboratorio di analisi dell’Agenzia delle dogane avrebbe accertato la corrispondenza tra la descrizione di cui all’ITV e le merci importate, rilevando che i controlli effettuati dal detto laboratorio non avevano avuto ad oggetto la comparazione ritenuta in sentenza, in quanto finalizzati unicamente all’attribuzione della classifica doganale alla merce come descritta nella istanza di rilascio della ITV da parte della società richiedente.

D’altra parte, osserva la ricorrente, la stessa contribuente, nell’atto di appello, aveva sollecitato una CTU, con il che riconoscendo che nessun accertamento tecnico nel senso preteso e affermato dalla CTR era stato acquisito agli atti di causa.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014). Il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

Orbene, posto che al presente giudizio, avente ad oggetto una sentenza depositata dopo l’11 settembre 2012, è applicabile la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può non rilevarsi come il vizio denunciato dalla ricorrente, la quale sostiene che “il coacervo di frasi, del tutto stringate, utilizzate (…) dalla CTR, non si appalesa idonea a configurare il concetto giuridico di motivazione, integrando al più una motivazione meramente apparente, quando non addirittura perplessa”, sia in realtà insussistente.

La CTR, come già ricordato, ha affermato quanto segue: “1-Quanto alla identità dei prodotti importati nelle diverse annualità, che lo stesso laboratorio delle dogane ha accertato, dopo aver eseguito i necessari controlli, che vi è corrispondenza tra la descrizione di cui alla ITV e le merci importate. Peraltro non risultano contestazioni in ordine al fatto che i reticoli, ispezionabili in quanto protetti da confezione trasparente, differiscono tra loro solo per il grado di sofisticazione e per il diverso produttore”. In relazione a tale motivazione, la Agenzia ricorrente non indica per quali ragioni non sarebbe possibile identificare il procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Trattasi, infatti, di un accertamento di fatto, corroborato dalla precisazione della mancanza di contestazione in ordine ad alcuni elementi di fatto, che la CTR ha ritenuto rilevanti ai fini della affermazione della identità dei prodotti oggetto della rettifica rispetto a quelli considerati nella ITV. D’altra parte, non può non rilevarsi, da un lato, che le deduzioni della ricorrente sollecitano una valutazione che non può essere effettuata in sede di legittimità e che certamente non è idonea a dimostrare la apparenza o la perplessità della motivazione il fatto che la società ebbe a sollecitare una CTU, posto che la CTR ha evidentemente ritenuto che le acquisizioni istruttorie consentissero di rigettare l’appello dell’Agenzia senza ulteriori accertamenti tecnici.

2. – Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 dolendosi dell’affermazione della CTR secondo cui il secondo motivo di appello, concernente la responsabilità della società nella formazione della informazione vincolante, sarebbe stato nuovo. Ad avviso della ricorrente, la deduzione in questione costituiva una mera difesa, sottratta in quanto tale al divieto di nova in appello.

2.1. – Il motivo è infondato.

Invero, nel corso del giudizio di primo grado, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, certamente non è stato introdotto il tema della possibile responsabilità della società nella formazione del procedimento di rilascio dell’ITV. Orbene, ove si consideri che la deduzione difensiva dell’appellante comporta un tema di indagine diverso da quelli sollevati ed esaminati in primo grado, la statuizione di inammissibilità del motivo di appello volto ad introdurre un nuovo e diverso motivo a fondamento dell’atto impositivo impugnato appare immune dalla proposta censura. Non può, infatti, non evidenziarsi che la ipotesi di responsabilità della società nella formazione dell’ITV avrebbe dovuto formare oggetto di contestazione nel provvedimento di rettifica. Tale provvedimento, invece, assume a fondamento il fatto che “non risulta provata la corrispondenza sotto tutti gli aspetti tra le merci dichiarate e quelle descritte nell’I.T.V.” (vedi ricorso pag. 8). Con il che, prima ancora che una violazione di una regola processuale, si è in presenza di una indebita integrazione del provvedimento di rettifica.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 cod. proc. civ., sostenendo che correttamente era stata effettuata la rettifica, atteso che non vi era mai stata la sottoposizione agli uffici doganali di un campione, avendo la contribuente solo descritto il prodotto del quale si chiedeva la classificazione a fini doganali. La CTR, assume la ricorrente, avrebbe deciso non in base agli elementi forniti dalle parti, non avendo tenuto conto della esatta portata della ITV, e comunque non coerenti rispetto alle censure dedotte in sede di gravame.

3.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

In primo luogo, sotto la veste formale di una censura di nullità per error in procedendo la parte contesta – in realtà – la valutazione delle prove effettuata dal giudice del merito. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che i giudici di merito di primo e secondo grado non hanno avuto dubbi in ordine alla “identità dei prodotti importati nelle diverse annualità” e al fatto che “lo stesso laboratorio delle dogane ha accertato, dopo aver eseguito i necessari controlli, che vi è corrispondenza tra la descrizione di cui alla ITV e le merci importate”, non già in base a cognizioni personali, avulse dal contesto processuale, bensì proprio alla luce dell’intero materiale probatorio acquisito agli atti; e in particolare la C.T.R. ha sottolineato come “non risultano contestazioni in ordine al fatto che i reticoli, ispezionabili in quanto protetti da confezione trasparente, differiscono tra loro solo per il grado di sofisticazione e per il diverso produttore”.

Peraltro, nel controricorso viene espressamente richiamato il verbale di accesso effettuato in data 8 luglio 2008 dagli operatori del Laboratorio centrale delle dogane di Roma e dall’Ufficio delle dogane dell’Aquila, su richiesta dell’Ufficio delle dogane di Avezzano, ove risulta attestato che “al termine del controllo si è potuto stabilire che c’è corrispondenza delle merci con la descrizione riportata dalla ITV n. (OMISSIS)” (controricorso, pag. 32).

4. – Con il quarto motivo l’Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 con riferimento alla reiezione del terzo motivo di gravame concernente la ritenuta inattendibilità dei valori dichiarati in dogana e segnatamente alle affermazioni della sentenza impugnata concernenti il valore della progettazione, anche perchè la stessa società, nei propri scritti difensivi, aveva affermato espressamente di non avere inserito il valore della progettazione nel prezzo del bene dichiarato in dogana.

4.1. – Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni in base alle quali è stato dichiarato inammissibile il primo motivo.

La ricorrente censura, invero, il passo della sentenza impugnata in cui si afferma: “Per quel che concerne il valore della progettazione, questo deve essere sommato solo nella ipotesi in cui non sia già contenuto nel prezzo. E nella fattispecie non sono stati addotti elementi per i quali si debba calcolare un quid pluris da calcolare per un incremento del prezzo”. Passaggio motivazionale che, ad avviso della ricorrente, non terrebbe conto delle deduzioni della contribuente, la quale nei propri scritti difensivi aveva, a suo avviso, ammesso espressamente di non aver inserito il valore della progettazione nel prezzo del bene dichiarato in dogana.

Ma una simile censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, atteso che la riportata motivazione non può ritenersi apparente o perplessa e non risulta indicato il fatto decisivo e controverso tra le parti del quale il giudice di appello avrebbe omesso l’esame, evidente essendo che tale non può essere il contenuto delle controdeduzioni depositate dalla contribuente. Come risulta dallo stesso ricorso, infatti, in tale atto la contribuente ha precisato di non avere inserito il valore della progettazione nel prezzo del bene in quanto convinta che non vi dovesse essere ricompreso. In sostanza, la censura che, in ipotesi, si sarebbe potuta prospettare era quella relativa alla interpretazione e applicazione dell’art. 32, comma 1, lettera b), del regolamento CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario), posto che, all’evidenza, la CTR ha recepito le deduzioni difensive della contribuente basate, appunto, su una interpretazione della detta disposizione nel senso che la stessa fosse applicabile solo nel caso in cui il compratore-importatore sostenga l’onere economico della progettazione e sia dunque proprietario del know how del relativo al prodotto importato.

5. – In conclusione, il ricorso va rigettato.

La ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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