Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12620 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12620 Anno 2015
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 4645-2012 proposto da:
VILLA BIANCA SPA 03946200635 in persona della
rappresentante p.t. Dott.ssa ANNA MARIA FERRIELLO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA. G. GIACOMO
PORRO 26, presso lo studio degli avvocati MARCELLO
ANASATASIO PUGLIESE e ASSUNTA FUCCIA, rappresentata e
difesa dagli avvocati SGAMBATO FRANCESCO, GIUSEPPE
STELLATO giusta procura speciale del Dott. Notaio
ANTONIO DE LUISE in FRATTAMAGGIORE il 27/3/2013, rep.
n. 33647;
– ricorrente –

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Data pubblicazione: 18/06/2015

contro

DINO

CANCEMI

CNCDNI62A01E329C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo
studio

dell’avvocato

MARIA

FRANCESCA

CALDORO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO MAGALDI

INA ASSITALIA SPA 00409920584 per incorporazione di
INA VITA S.P.A. e ASSITALIA LE ASSICURAZIONI S.P.A.
in

FATA

ASSICURAZIONI

S.P.A.,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controri correnti nonchè contro

AGOSTINELLI CARMELA, DI CHIARA ARCANGELO, SAGGESE
CARMINE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2036/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2011, R.G.N.
4155/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato RENATO MAGALDI;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

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giusta procura speciale in calce al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del

ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/6/2011 la Corte d’Appello di Napoli ha
respinto i gravami interposti dalla società Casa di Cura Clinica
Tasso s.p.a., in via principale, e dai sigg. Carmela Agostinelli e
Arcangelo Di Chiara, nonché dal sig. Dino Cancemi e dalla società

Trib. Napoli 30/9/2005 di accoglimento p.q.r. della domanda
proposta dall’Agostinelli e dal Di Chiara nei confronti del
Cancemi e della Casa di Cura di risarcimento del <> subito per «la lesione del diritto di scelta
garantito dalla legge n. 194 del 1978 in tema di aborto
terapeutico a causa del risultato errato dell’esame del liquido
amniotico, eseguito dal Cancemi, presso il suo studio di
citogenetica prenatale, al quale Agostinelli Carmela, gestante
ultraquarantenne, gravida per la quarta volta alla 19″ settimana,
si era sottoposta presso la Casa di Cura>>, avendo dato tale
accertamento <> laddove avevano successivamente
appreso che il «piccolo Francesco Maria, nato il 25-7-97, era
affetto da trisonomia libera del cromosoma 21 (morbo di Down)>>
all’esito di <>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Villa Bianca s.p.a. (già Casa di Cura Clinica Tasso
s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resistono con separati controricorsi la società Ina-Assitalia
s.p.a. e il Cancemi, il quale ultimo ha presentato anche memoria.

4

Assitalia s.p.a., in via incidentale, in relazione alla pronunzia

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa
applicazione>> degli artt. 1362, 1363, 1370 c.c., in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

garanzia proposta nei confronti della compagnia Assitalia – Le
Assicurazioni d’Italia s.p.a. erroneamente interpretando <>.
Lamenta che <>,
laddove la corte di merito <>.
Con il 2 ° motivo denunzia <>
dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia <> in merito all’<>.

5

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda di

Con

il

30

motivo

denunzia

<> motivazione su punto decisivo della controversia,
in relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia dato dell’art. 13 del
contratto <> che <>.
Lamenta che <>.
I motivi,

che possono congiuntamente esaminarsi

in quanto

criterio ermeneutico, ma non esaurisce tutta la gamma dei

/

connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i
motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione
impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della
completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra
l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed
esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o
principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non
venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per
contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della
stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla

6

prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale
si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per

c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla
esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una
cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno
originato la controversia, nonché delle vicende del processo e
della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che
tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il
ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi
i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza
impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n.
4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la
portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice

a quo (

v. Cass., 4/6/1999, n. 5492 ).
Quanto al vizio di motivazione ex artt. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c. va invero ribadito che esso si configura solamente quando
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
insufficiente

esame

di

punti

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decisivi

della

controversia

soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366, l ° co. n. 4,

prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico
posto a base della decisione ( in particolare cfr. Cass.,
25/2/2004, n. 3803 ).
vizio

non

consiste

pertanto

nella

difformità

dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito ( v. Cass.,
14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322 ).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice
di legittimità non già il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare ( salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge ) prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n.
4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718 ).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dall’odierna ricorrente.

8

Tale

I motivi risultano invero formulati in violazione dell’art.
366, 1 ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento
ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., alla <>, al

esplicativa “Condizioni di Assicurazioni”>>, alla <> ] limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in
questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti,
senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della
relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio
di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009,
n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass.,
3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).

9

<>, alla «polizza», alla <

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