Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1262 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1262 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege

399-k;

– ricorrente
contro

Rasetti Andrea, elettivamente domiciliato in Roma
Piazza Giunone Regina l, presso lo studio
dell’Avv.to Anselmo Carlevaro, che lo rappresenta e
difende unitamente all’Avv.to Giorgio Baria, in
forza di procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/06/2008 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata il
14/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Paola Zerman, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso

Data pubblicazione: 22/01/2014

per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’ Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato tre motivi, nei confronti di
Rasetti Andrea (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte Sez. n. 6, depositata in
data 4/05/2008, con la quale – in una controversia

pagamento, relativa alla contestazione, a seguito
di controllo automatizzato della dichiarazione
Modello unico 2002, dell’omesso versamento
dell’IRAP per l’anno 2001 – è stata riformata la
decisione n. 82/24/2006 della Commissione
Tributaria Provinciale di Torino, che aveva
respinto il ricorso del contribuente sul rilievo
preliminare della conformità della legge istitutiva
dell’IRAP all’art.33 VI Direttiva CEE.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, nella fattispecie, il contribuente aveva
“documentalmente provato in giudizio (vedi modello
unico P.F. 2002 quadro E, non contestato
dall’ufficio e la produzione di schede contabili
per le varie spese)”

la non assoggettabilità ad

IRAP dell’attività professionale svolta.
Considerato in diritto.
L’Agenzia ricorrente lamenta, con il primo motivo,
la violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., in
relazione all’art.2697 c.c., avendo i giudici
tributari disatteso il principio dell’esclusivo
“onere della prova, a carico del contribuente, per
quanto attiene al fatto costitutivo della pretesa
di rimborso e, nel caso specifico, in materia di
IRAP, l’assenza di autonoma organizzazione”.

concernente impugnazione di una cartella di

La censura è infondata, in quanto, nella specie,
non si controverte sul rimborso dell’IRAP versata
dal contribuente ma su una cartella di pagamento
emessa dall’A.F. a seguito di controllo
automatizzato, stante l’omesso versamento dell’IRAP
dovuta.
Inoltre, il motivo non coglie la

ratio decidendi

della sentenza impugnata, in quanto i giudici

contribuente”
giudizio”

aveva

“il

“documentalmente provato in

di rientrare tra i soggetti non

assoggettabili ad IRAP.
Il secondo motivo implica un vizio motivazionale
della sentenza impugnata, ex art.360 n. 5 c.p.c.,
prospettando l’Agenzia ricorrente l’utilizzo, da
parte del contribuente, documentato nella
dichiarazione dei redditi presentata dal medesimo,
nell’anno 2002, per l’anno d’imposta 2001, di spese
“relative all’acquisto di beni mobili per £
50.000.000″,

di compensi a terzi per prestazioni

professionali pari a
documentate pari a

7.920.000, di altre spese
14.500.000 e l’omesso esame,

da parte dei giudici tributari, di tale profilo,
determinante ai fini della sussistenza o meno del
requisito dell’autonoma organizzazione richiesto
per l’assoggettamento ad IRAP.
Il motivo, così individuato, è infondato.
Invero, la motivazione della decisione di appello
risulta

esaustiva,

valutazioni,

in

venendo
ordine

ivi

fatte

alla

delle

inesistenza

dell’autonoma organizzazione, in concreto
riferimento agli elementi esaminati e presi in
considerazione nel percorso decisionale.
Deve qui ribadirsi che, a norma del combinato
disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.

3

(3-

d’appello hanno comunque affermato che

2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma l, lett.
c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma l,
è escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se

contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo
plerumque accidit,

l’id quod

il minimo indispensabile per

l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (cfr., sull’ausilio di
una segretaria a part-time, Cass. n. 8265 del 2009;
v. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011
del 2007; v. S. U. n. 12109 del 2009, in generale;
cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628
del 2011).
Ora,

per

consolidato

giurisprudenziale, ”

orientamento

ricorre il vizio di omessa

motivazione della sentenza, denunziabile in sede di
legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto
assoluto o di motivazione apparente, quando il
Giudice di merito ometta di indicare, nella
sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indichi tali elementi senza
una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento ”

(Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

I giudici d’appello, relativamente alla questione
della debenza dell’IRAP per l’anno 2001, hanno

4

congruamente motivato ricorre quando il

invece esaurientemente motivato sulle ragioni della
ritenuta assenza dell’autonoma organizzazione
necessaria.
Peraltro, nel ricorso, l’Agenzia fa leva sul solo
dato dei compensi a terzi e delle spese
documentate, insufficiente ad integrare il

quid

pluris richiesto nell’organizzazione dell’attività
professionale ai fini IRAP.

violazione e/o falsa applicazione, sempre ai sensi
dell’art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.19 d.lgs.
546/1992, avendo l’appellante impugnato non la
cartella di pagamento ma l’iscrizione a ruolo, mero
atto interno dell’Amministrazione, con conseguente
inammissibilità dell’appello.
Il motivo è infondato, emergendo dalla sentenza che
il contribuente contestava proprio il merito della
pretesa impositiva sottesa, trattandosi di cartella
esattoriale, emessa a seguito di controllo
automatizzato e costituente il primo atto
impositivo.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali,
liquidate in complessivi C 600,00, a titolo di
compensi, oltre C 200,00 per esborsi ed accessori
di lgge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

5

Con il terzo motivo l’Agenzia censura poi la

Quinta sezione civile, il 27/11/2013.
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