Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1262 del 22/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1262 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
399-k;
– ricorrente
contro
Rasetti Andrea, elettivamente domiciliato in Roma
Piazza Giunone Regina l, presso lo studio
dell’Avv.to Anselmo Carlevaro, che lo rappresenta e
difende unitamente all’Avv.to Giorgio Baria, in
forza di procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/06/2008 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata il
14/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Paola Zerman, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
Data pubblicazione: 22/01/2014
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’ Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato tre motivi, nei confronti di
Rasetti Andrea (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte Sez. n. 6, depositata in
data 4/05/2008, con la quale – in una controversia
pagamento, relativa alla contestazione, a seguito
di controllo automatizzato della dichiarazione
Modello unico 2002, dell’omesso versamento
dell’IRAP per l’anno 2001 – è stata riformata la
decisione n. 82/24/2006 della Commissione
Tributaria Provinciale di Torino, che aveva
respinto il ricorso del contribuente sul rilievo
preliminare della conformità della legge istitutiva
dell’IRAP all’art.33 VI Direttiva CEE.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, nella fattispecie, il contribuente aveva
“documentalmente provato in giudizio (vedi modello
unico P.F. 2002 quadro E, non contestato
dall’ufficio e la produzione di schede contabili
per le varie spese)”
la non assoggettabilità ad
IRAP dell’attività professionale svolta.
Considerato in diritto.
L’Agenzia ricorrente lamenta, con il primo motivo,
la violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., in
relazione all’art.2697 c.c., avendo i giudici
tributari disatteso il principio dell’esclusivo
“onere della prova, a carico del contribuente, per
quanto attiene al fatto costitutivo della pretesa
di rimborso e, nel caso specifico, in materia di
IRAP, l’assenza di autonoma organizzazione”.
concernente impugnazione di una cartella di
La censura è infondata, in quanto, nella specie,
non si controverte sul rimborso dell’IRAP versata
dal contribuente ma su una cartella di pagamento
emessa dall’A.F. a seguito di controllo
automatizzato, stante l’omesso versamento dell’IRAP
dovuta.
Inoltre, il motivo non coglie la
ratio decidendi
della sentenza impugnata, in quanto i giudici
contribuente”
giudizio”
aveva
“il
“documentalmente provato in
di rientrare tra i soggetti non
assoggettabili ad IRAP.
Il secondo motivo implica un vizio motivazionale
della sentenza impugnata, ex art.360 n. 5 c.p.c.,
prospettando l’Agenzia ricorrente l’utilizzo, da
parte del contribuente, documentato nella
dichiarazione dei redditi presentata dal medesimo,
nell’anno 2002, per l’anno d’imposta 2001, di spese
“relative all’acquisto di beni mobili per £
50.000.000″,
di compensi a terzi per prestazioni
professionali pari a
documentate pari a
7.920.000, di altre spese
14.500.000 e l’omesso esame,
da parte dei giudici tributari, di tale profilo,
determinante ai fini della sussistenza o meno del
requisito dell’autonoma organizzazione richiesto
per l’assoggettamento ad IRAP.
Il motivo, così individuato, è infondato.
Invero, la motivazione della decisione di appello
risulta
esaustiva,
valutazioni,
in
venendo
ordine
ivi
fatte
alla
delle
inesistenza
dell’autonoma organizzazione, in concreto
riferimento agli elementi esaminati e presi in
considerazione nel percorso decisionale.
Deve qui ribadirsi che, a norma del combinato
disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.
3
(3-
d’appello hanno comunque affermato che
2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma l, lett.
c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma l,
è escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se
contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo
plerumque accidit,
l’id quod
il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (cfr., sull’ausilio di
una segretaria a part-time, Cass. n. 8265 del 2009;
v. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011
del 2007; v. S. U. n. 12109 del 2009, in generale;
cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628
del 2011).
Ora,
per
consolidato
giurisprudenziale, ”
orientamento
ricorre il vizio di omessa
motivazione della sentenza, denunziabile in sede di
legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto
assoluto o di motivazione apparente, quando il
Giudice di merito ometta di indicare, nella
sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indichi tali elementi senza
una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento ”
(Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
I giudici d’appello, relativamente alla questione
della debenza dell’IRAP per l’anno 2001, hanno
4
congruamente motivato ricorre quando il
invece esaurientemente motivato sulle ragioni della
ritenuta assenza dell’autonoma organizzazione
necessaria.
Peraltro, nel ricorso, l’Agenzia fa leva sul solo
dato dei compensi a terzi e delle spese
documentate, insufficiente ad integrare il
quid
pluris richiesto nell’organizzazione dell’attività
professionale ai fini IRAP.
violazione e/o falsa applicazione, sempre ai sensi
dell’art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.19 d.lgs.
546/1992, avendo l’appellante impugnato non la
cartella di pagamento ma l’iscrizione a ruolo, mero
atto interno dell’Amministrazione, con conseguente
inammissibilità dell’appello.
Il motivo è infondato, emergendo dalla sentenza che
il contribuente contestava proprio il merito della
pretesa impositiva sottesa, trattandosi di cartella
esattoriale, emessa a seguito di controllo
automatizzato e costituente il primo atto
impositivo.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere respinto.
Le
spese
processuali,
liquidate
come
in
dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali,
liquidate in complessivi C 600,00, a titolo di
compensi, oltre C 200,00 per esborsi ed accessori
di lgge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
5
Con il terzo motivo l’Agenzia censura poi la
Quinta sezione civile, il 27/11/2013.
Il Pre idente
/A45L/k
Fun?C’flr
6
ud; tetto
v_
CANCELLERV■
….. ……… …… . ………………