Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1262 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18923-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1241/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. F.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso diretta ad ottenere la restituzione della metà delle ritenute, pari a complessive Euro 3.516, effettuate nei suoi confronti in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo a seguito di sentenza della Corte di Giustizia n. 207/2005.

2. La CTP accoglieva il ricorso rilevando per quanto di interesse in questa sede la tempestività dell’istanza di rimborso il cui termine decorreva dalla pubblicazione della decisione della Corte Europea di Giustizia.

3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna rigettava l’appello ritenendo, conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado, che il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non si era consumato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver errato la CTR nel far decorrere il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dalla pubblicazione della sentenza della Corte Europea di Giustizia anzichè dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata.

2. Il motivo è fondato.

2.1 I fatti oggetto del giudizio sono incontroversi: a F.G. sono state operate ritenute sull’importo corrisposto per cessazione del rapporto di lavoro sull’incentivo all’esodo risultate in parte indebitamente percepite dall’Amministrazione finanziaria a seguito della sentenza della Corte Europea di Giustizia.

2.2 Il thema decidendum è costituito dalla decadenza del diritto al rimborso del F..

2.3 Trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che ai commi 1 e 2 stabilisce ” Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”

2.4 In tema di individuazione del dies a quo dal quale debba decorrere il termine per attivare l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 cit. secondo il costante orientamento di, questa Corte compendiato nella recente sentenza nr. 5581/2019 è nel senso che “il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dalla suddetta norma, decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass., ord. 19606/2018). Il principio è confermato anche per le ipotesi in cui l’imposta sia stata dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra sempre il limite dei rapporti esauriti. Si è peraltro affermato che, versata l’imposta sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella del versamento o dall’operata ritenuta, sempre per la prevalenza di esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.(Cass., Sez. U, sent. n. 13676/2014; cfr. inoltre ord. 3150/2015)

2.5 La CTR nel far decorrere il termine di decadenza dalla pubblicazione della sentenza della Corte Europea di Giustizia non ha tenuto conto dei principi somministrati da questa Corte errando nell’interpretazione della disciplina.

2.6 Il ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso.

2.7 E’ infatti pacifico che la ritenuta è stata operata nell’anno 2002 mentre l’istanza di rimborso è stata presentata nel marzo del 2009 quando era ormai decorso il termine quadriennale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

3. Va disposta la compensazione delle spese tra le parti relative all’intero giudizio avuto riguardo al consolidamento della giurisprudenza a giudizio in corso.

PQM

La Corte;

– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da F.G.;

– compensa tra le parti le spese relative all’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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