Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1262 del 21/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1262
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4079-2018 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 11,
presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PUBBLICO MINISTERO PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA;
– intimati
avverso il decreto N. RG. 10168/2017 del TRIBUNALE di GENOVA,
depositato il 27/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LA MORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
S.S., cittadino del Senegal, ricorre avverso decreto del Tribunale di Genova, in data 27 dicembre 2017, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Il primo motivo, deducente l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, mod. dal D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 77 Cost., per assenza dei requisiti di straordinarietà e urgenza e l’omessa previsione dell’appello, è infondato in relazione ad entrambi i profili (vd. Cass. n. 27700 e 28119 del 2018).
Il secondo motivo è inammissibile, censurando apprezzamenti di fatto adeguatamente compiuti dai giudici di merito circa il diniego della protezione umanitaria.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020