Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12619 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. I, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28399/2015 proposto da:

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Avvocatura Capitolina, Via Del

Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Maggiore Enrico e

dell’avvocato Siracusa Sergio, che la rappresentano e difendono sia

congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.G., D.G.L.; R.R., in proprio e in

qualità di erede universale di R.S., elettivamente

domiciliati in Roma V.le Parioli 79/H, presso lo studio

dell’avvocato Lobianco Michele, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Grisostomi Travaglini Lorenzo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti incidentali –

e contro

G.S., in proprio e in qualità di erede di P.L.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi 17, presso

lo studio dell’avvocato Mammucari Moira e dell’avvocato Albanese

Claudio, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che

disgiuntamente, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

Roma, Viale G. Mazzini 123, presso lo studio dell’avvocato D’Angelo

Bruno che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.G.D., L.G.F., L.G.N., in

qualità di eredi di L.G.L.; L.G.M.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Depretis 86, presso lo

studio dell’avvocato Cavasola Pietro e dell’avvocato Giangiacomo

Vincenzo, che le rappresentano e difendono, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Avvocatura Capitolina, Via Del

Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Maggiore Enrico,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Siracusa

Sergio, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5093/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 5093/2015 depositata il 15-9-2015 e notificata il 25-9-2015, la Corte d’Appello di Roma dichiarava la nullità dell’atto di citazione proposto da Roma Capitale e delle domande riconvenzionali proposte da D.G.G., D.G.L., R.S. e G.S.. La Corte d’appello rilevava che Roma Capitale, nel proporre opposizione alla stima, con tre distinti atti di citazione, avverso la determinazione del 3-2-2011 della Commissione Provinciale Espropri con cui erano state determinate in via definitiva le indennità di espropriazione relative ai terreni indicati nella sentenza, espropriati da Roma Capitale con determinazione dirigenziale n. 260 del 10-10-2007, aveva svolto una domanda del tutto generica, limitandosi ad affermare che “le condizioni giuridiche e fattuali degli immobili non giustificano assolutamente la valutazione effettuata dalla Commissione”, senza indicare e provare tutti gli elementi indispensabili per stimare il valore venale del bene espropriato. La Corte riteneva che anche le domande riconvenzionali proposte da D.G.G., D.G.L., R.S. e G.S. avessero introdotto le pretese in modo ampiamente insufficiente, non contenendo le comparse di costituzione la sia pur minima deduzione idonea a supportare l’assunto secondo cui la stima effettuata dalla Commissione Provinciale Espropri non fosse corretta. Roma Capitale e i suddetti convenuti non avevano dettagliato le specifiche pretese, integrando le domande, neppure nel termine di cui dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, essendosi in particolare Roma Capitale limitata ad aggiungere al contenuto dell’atto introduttivo la trascrizione dei tre verbali di consistenza redatti all’atto dell’immissione in possesso dei terreni occupati e nulla aggiungendo i suindicati convenuti a quanto già allegato nelle comparse di costituzione.

2. Avverso questa sentenza, Roma Capitale propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con distinti controricorsi da (i) I.A., I.R.; P.A., in qualità di erede di P.L.; P.M.; M.A., in qualità di erede di P.L.; C.P., C.S., in qualità di eredi di P.G.; R.A., S.A., S.L., S.R., S.S., Se.Si.; (ii) L.G.D., L.G.F., L.G.N., in qualità di eredi di L.G.L. e L.G.M.G.: (iii) G.S., in proprio e in qualità di erede di P.L.. Resistono con controricorso proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi, D.G.G., D.G.L. e R.R., in proprio e nella sua qualità di erede universale di R.S.. E’ rimasta intimata S.M.. Roma Capitale ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. La ricorrente principale e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale Roma Capitale lamenta “Violazione dell’art. 164 c.p.a. (rectius c.p.c.) e delle norme a queste connesse e correlate, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La ricorrente principale, dopo aver premesso considerazioni di carattere generale sulle norme processuali che disciplinano il contenuto dell’atto di citazione, deduce che sia la cosa oggetto della domanda, sia i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa erano stati ampiamente esposti e precisati, come illustrato nell’esposizione in fatto del ricorso, il cui contenuto trascrive (da pag. n. 5 a pag. n. 12 del ricorso).

2. Con il secondo motivo lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio- avvenuta precisazione della domanda entro il termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che in base ai tre verbali di consistenza trascritti nella prima memoria risultano esattamente individuate le aree soggette ad esproprio e precisamente descritte, nonchè era precisato che le indennità di espropriazione dovevano essere rideterminate tenendo nella debita considerazione l’effettivo ordito di costruzione presente e pervenendo all’indice di fabbricabilità pari a 0,71. Ad avviso della ricorrente, il petitum espresso negli atti di citazione (“rideterminazione dell’indennità di espropriazione dovuta per gli immobili de quibus – al contrario di quanto stabilito dalla Commissione Provinciale Espropri – secondo i criteri contenuti nelle vigenti norme di legge, tenendo conto delle condizioni effettive dei beni espropriati con conferma integrale di quanto contenuto nel provvedimento di esproprio n. 260 del 10-10-2007 o secondo la dichiarazione ICI”) era chiaro, potendo nel prosieguo del giudizio precisarsi l’esatto importo del dovuto, all’esito degli accertamenti istruttori espletandi.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel giudizio introdotto dall’espropriante o dall’espropriato, il Giudice deve procedere alla determinazione del quantum dell’indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente dalle deduzioni delle parti al riguardo.

4. Con il quarto motivo lamenta “Omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Deduce di aver chiesto reiteratamente l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio al fine di pervenire ad una stima concreta degli immobili in questione e tutti gli elementi probatori forniti dall’opponente non erano stati presi in considerazione dai Giudici di merito.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale D.G.G., D.G.L., R.S. e G.S. lamentano “erronea decisione in ordine alla domanda riconvenzionale dagli stessi proposta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 164 c.p.c., vizio di motivazione-omessa valutazione di fatti decisivi”. Riportano nel testo del controricorso i motivi in diritto contenuti nelle comparse di costituzione e risposta e deducono di aver ampiamente indicato le ragioni della pretesa diretta ad ottenere il riconoscimento del valore di stima di Euro 400 al mq. sin dall’atto introduttivo, nonchè di aver ulteriormente dettagliato le difese con la seconda memoria, depositando anche una perizia tecnica. Inoltre denunciano il vizio di difetto di motivazione, assumendo che le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata esulano dalla reale attività processuale posta in essere dalle parti.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale i suindicati controricorrenti denunciano “erronea valutazione degli elementi di prova in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. – illegittima pronunzia sulle spese”. Ad avviso dei controricorrenti, la Corte territoriale ha errato nel compensare le spese di lite, data l’importanza della domanda di Roma capitale, totalmente respinta, e quindi non era stato correttamente valutato l’esito della lite, ricorrendo, anzi, responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di Roma Capitale, la cui condotta processuale è da ritenersi improntata a finalità dilatorie.

7. Il terzo motivo di ricorso principale, da esaminarsi prioritariamente per il principio della “ragione più liquida”, è fondato.

7.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità il giudice adito non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ma ha egli stesso il potere-dovere di individuare i criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria in forza delle norme che li contemplano, sicchè non risulta neppure necessario che nell’atto di citazione si debba quantificare la somma pretesa a titolo di indennità, dovendo essa, appunto, esser liquidata in riferimento a criteri prefissati dalla legge, con conseguente accoglimento o rigetto della domanda a seconda che un siffatto accertamento del giudice esiti in una somma maggiore o minore di quella censurata dalla parte per la sua non conformità al dettato normativo (cosi Cass. n. 8361/2007 e Cass. n. 18435/2013).

Pertanto, nei giudizi per la determinazione dell’indennità di esproprio, il giudice ha il potere-dovere di individuare il criterio legale applicabile alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti, nè alla quantificazione della somma contenuta nell’atto di citazione, dovendo questa essere liquidata in riferimento a detti criteri, con conseguente accoglimento o rigetto della domanda a seconda che venga accertata come dovuta un’indennità maggiore o minore di quella censurata.

7.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto suesposti, omettendo di esercitare il potere dovere di individuare il criterio legale applicabile alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche dei beni espropriati, come risultanti dai verbali di consistenza e immissione in possesso e dai decreti di esproprio, considerato che, per quanto precisato, il Giudice dell’opposizione alla stima non è affatto vincolato dalle prospettazioni delle parti.

Restano così assorbiti gli altri motivi di ricorso principale.

8. In base alle medesime considerazioni in diritto suesposte, merita accoglimento anche il primo motivo di ricorso incidentale, restando assorbito il secondo.

9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolto il terzo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, nonchè va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, nonchè accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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