Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12619 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato SINESIO PIETRO ANDREA;

– ricorrente –

e contro

L.L.A., L.L.M.L.;

– intimati –

e sul ricorso n. 24210/2007 proposto da:

L.L.A. (OMISSIS), L.L.M.

L. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato PICONE GIOVANNI;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1488/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

udito l’Avvocato Roberto UMMARINO Roberto, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato SINESIO Pietro Andrea, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Antonio INTARTAGLIA, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato PICONE Giovanni, difensore dei resistenti che

ha chiesto preliminarmente inammissibilita’ e, nel merito, rigetto

del ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. conveniva in giudizio M.L. e L. L.A. al fine di ottenere sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo di compravendita di un fondo in (OMISSIS) in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto il (OMISSIS) da Lu.La.An. padre delle convenute.

Queste ultime, costituitesi, chiedevano il rigetto della domanda – sostenendo di non essere a conoscenza del preliminare sottoscritto dal padre – e spiegavano domanda riconvenzionale per ottenere il rilascio dell’immobile illegittimamente occupato dal B..

Prodotto in giudizio il compromesso, le convenute dichiaravano di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione apposta dal loro genitore.

Veniva quindi disposta c.t.u. per la verifica della sottoscrizione di Lu.La.An..

Con sentenza 3363/03 l’adito tribunale di Napoli accoglieva la domanda del fattore dichiarando trasferita a favore del B. la proprieta’ del fondo in contestazione.

Avverso la detta sentenza M.L. e L.L.A. proponevano appello al quale resisteva il B..

Con sentenza 15/5/2006 la corte di appello di Napoli, in riforma della impugnata decisione, rigettava la domanda del B. rimanendo ferma la validita’ del preliminare. Osservava la corte di merito: che di tutte le numerose censure mosse dalle appellanti alla sentenza impugnata meritava considerazione solo quella relativa alla non commerciabilita’ del fondo in questione; che la domanda di annullamento del contratto per incapacita’ di intendere e di volere del contraente Lu.La.An. era stata proposta solo in sede di comparsa conclusionale; che le appellanti risultavano presenti all’atto del conferimento dell’incarico al c.t.u. ed alle stesse era stato comunicato l’inizio delle operazioni peritali per cui era infondata la tesi circa l’asserita irritualita’ della c.t.u.;

che il procedimento peritale si era svolto in modo coretto; che erano inammissibili, perche’ attinenti a domande nuove, le censure concernenti: a) l’omessa valutazione della domanda di annullamento del contratto de quo per incapacita’ di intendere e di volere di Lu.La.An.; b) l’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del preliminare per decorso del termine di dodici mesi dalla sua sottoscrizione; c) l’omessa pronuncia in ordine alla risoluzione del preliminare per mancato pagamento de prezzo; d) il rilascio del fondo; che non risultava provata la commerciabilita’ del bene da trasferire stante le opere realizzate dal B. sull’immobile e non risultando documentata la concessione in sanatoria di dette opere; che era stata acquisita agli atti solo la certificazione del sindaco del Comune di Procida datata 1998 con la quale era stata attestata la presentazione dell’istanza di condono da parte del B.; che da detta data erano trascorsi sei anni e nulla di rassicurante sotto il profilo probatorio sul punto era stato presentato dal B.; che non era da condividere la tesi del tribunale il quale aveva affermato che l’istanza di condono doveva intendersi accolta in virtu’ del silenzio assenso; che doveva pertanto essere rigettata la domanda ex art. 2932 c.c. del B. ferma rimanendo la validita’ del preliminare in esame.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli e’ stata chiesta da B.F. con ricorso affidato ad un solo motivo illustrato da memoria. A. e L.L.M. L. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sorretto da tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’articolo 335 c.p.c..

Il ricorso principale – in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalle L.L. – deve essere dichiarato inammissibile sia per omessa esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., n. 3) sia per omessa indicazione degli atti processuali e dei documenti posti a base del ricorso (art. 366 c.p.c., n. 6).

Sotto il primo profilo di inammissibilita’ va rilevato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per il ricorso per Cassazione, e’ collegato all’autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa e’ volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinche’ il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto e’ necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimita’ di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possibilita’ di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilita’, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessita’ di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicche’ ove questi prospettino errori nell’applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito e’ necessario che l’esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l’esito. Non e’ richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben potendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso.

Nel caso in esame nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione – di cui al citato art. 366 c.p.c., n. 3 – e’ possibile rinvenire nel ricorso come predisposto dal B. nel quale, prima della parte relativa all’illustrazione dei motivi posti a base dell’impugnativa, vi e’ una breve premessa in cui i fatti di causa sono esposti schematicamente con riferimento solo:

alla domanda proposta dal B.; al dispositivo della sentenza di primo grado; all’atto di appello proposto dalle soccombenti; alla pronuncia della corte di appello richiamata esclusivamente per la parte relativa alla mancata prova della commerciabilita’ del bene da trasferire. Il ricorrente non ha fatto alcun cenno: agli atti introduttivi del giudizio; alla motivazione della decisione del giudice di primo grado; ai motivi posti a base del gravame proposto dalle L.L. avverso la sentenza del tribunale; agli argomenti sviluppati dalla corte di appello nella pronuncia impugnata.

Da tale esposizione in fatto e dal contenuto del ricorso principale, ossia dal contesto della sua parte critica, non e’ possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso l’origine e l’oggetto della controversia, le varie vicende del processo e le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato. Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale in modo tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla decisione di cui si chiede l’annullamento.

Sotto l’altro profilo di inammissibilita’ va osservato che il B. ha sostanzialmente lamentato l’omesso e l’errato esame della documentazione esibita in primo e in secondo grado “relativa alla sanatoria”, ossia la “copia delle istanze di concessione in sanatoria ai sensi della L. n. 724 del 1994” nonche’ le “copie dei relativi versamenti”.

Cio’ posto va evidenziato che, come questa Corte ha avuto modo di precisare in tema di ricorso per Cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito. Qualora – come appunto nel caso in esame – il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, la produzione puo’ avvenire per il tramite della produzione di tale fascicolo, ferma restando la necessita’ di indicare nel ricorso la sede in cui esso ivi e’ rinvenibile e di indicare che il fascicolo e’ prodotto, occorrendo tali indicazioni perche’ il requisito della indicazione specifica sia assolto (in tali sensi ordinanza 25/3/2010 n. 7161; sentenza 2/12/2008 n. 28547).

D’altra parte questa Corte – in tema di modalita’ di redazione del ricorso con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 – ha avuto modo di affermare che a integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per Cassazione concernente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 o di un vizio integrante “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma) – la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, e’ necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimita’, essa e’ rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 c.p.c., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilita’ la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 12239 del 2007; n. 20594 del 2007; n. 20437 del 2008; n. 3338 del 2009).

Nella specie il B. nel ricorso si e’ limitato a far riferimento alla avvenuta produzione di “istanze di concessione in sanatoria” ed a “copia dei relalivi versamenti” senza indicare specificamente e dettagliatamente dove e quando fossero stati prodotti i detti documenti e la sede in cui nel fascicolo di parte essi sono rinvenibili, in tal modo violando il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 che richiede – a pena di inammissibilita’ del ricorso – la precisa indicazione della fase di merito nella quale la documentazione posta a base del ricorso risulta prodotta “poiche’ indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo e’ rintracciabile” (citata sentenza 28547/2008). Il ricorso principale deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale in applicazione del principio secondo cui alla declaratoria di inammissibilita’, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioe’, allorche’ erano gia’ scaduti i termini previsti dall’art. 325 c.p.c., comma 2, e dall’art. 327 c.p.c., comma 1, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) costituendo anzi tale tempestivita’ “interna” il presupposto stesso dell’operativita’ della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” di impugnazione. Nella specie la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 15/5/2006 mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale e’ stato notificato alla controparte il 18/9/2007, ossia ben oltre il termine lungo per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c..

L’esito complessivo del giudizio di legittimita’ suggerisce di compensare tra le parti le relative spese.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e privo di effetti quello incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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