Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12619 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 01/06/2016, dep.19/05/2017),  n. 12619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

LFOUNDRY s.r.l. (già Micron Tecnology Italia s.r.l.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Sara

Armella e Marina Milli, elettivamente domiciliata presso lo studio

della seconda in Roma, via Marianna Dionigi n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

L’Aquila n. 653/2/14, depositata il 12 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato dello stato Anna Lidia Caputi

Iambrenghi e, per la controricorrente, l’Avvocato Sara Armella;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Micron Tecnology Italia impugnava gli avvisi di rettifica n. 13331, 13332, 13333 del 2007 emessi dall’Agenzia delle dogane per dazi relativi agli anni 2004 e 2005. Con tali atti l’Ufficio doganale, aveva ritenuto che la dichiarazione resa dalla società in sede di importazione di lastre di quarzo ricoperte da uno strato di cromo qualificate come “parti di apparecchi ottici per proiettare circuiti su semiconduttori”, definito “reticle”, codice doganale 9010 9090 e quindi esenti -, discordante con la realtà, dovendo le stesse essere ricondotte alla categoria “lastre e pellicole fotografiche impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche”, codice 3705 9000, e quindi da assoggettare a dazio nella misura del 5,3%. L’Ufficio rettificava, pertanto, le bollette doganali relative alle importazioni avvenute negli anni 2004 e 2005.

La contribuente si doleva della disapplicazione, da parte dell’Ufficio doganale, della Informazione Tariffaria Vincolante (IN) rilasciata dall’Agenzia delle dogane, ai sensi dell’art. 12 del reg. CEE n. 2913/1992, il 24 giugno 2004, in base alla quale le merci importate dovevano essere considerate “parte di apparecchi ottici”, classificata alla voce doganale (VD) 9010 9010, cui corrispondeva una esenzione dal dazio.

Nella resistenza dell’ufficio, la CTP di L’Aquila accoglieva i ricorsi, ritenendo che le merci importate e oggetto di rettifica coincidessero con quelle indicate nella ITV. Premesso che il medesimo oggetto (lastra di quarzo) poteva essere inquadrato in diverse voci doganali in considerazione delle sue caratteristiche prevalenti, della sua struttura e della sua funzione (parte di una macchina, pellicola per la stampa o prodotto cinematografico), la CTP rilevava che la merce importata aveva mantenuto la sua identità, corrispondente a quella risultante dalla ITV, non rilevando in contrario la indicazione contenuta in fattura di “parti di apparecchi ottici per proiettare circuiti sul wafer” (“reticle”), posto che nella ITV si parlava di “reticolo costituito da una lastra di quarzo”, con la precisazione che “il dispositivo è una parte essenziale di una macchina per proiettare circuiti su semiconduttori (wafer)”.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, proponeva appello.

Ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione di Marsica Innovation & Technology (già Micron Technology Italia), la CTR di L’Aquila rigettava il gravame.

Premesso che, come correttamente affermato dalla CTP, non vi era dubbio sulla identità materiale e fattuale tra i prodotti importati prima del rilascio della ITV, dopo e in costanza di essa e successivamente alla sua revoca, e che quindi ogni questione non poteva che avere ad oggetto la correttezza della definizione e della voce doganale applicabile, la CTR rilevava che mai l’Ufficio aveva sostenuto che non vi fosse corrispondenza tra le merci dichiarate e quelle descritte nell’informazione, se non sotto l’aspetto lessicale. E sul punto, la CTR osservava che le posizioni dell’appellante contrastavano nettamente con la ITV rilasciata alla società Micron, da ritenersi vincolante anche per l’Ufficio.

In proposito, la CTR richiamava la disciplina del regolamento comunitario n. 2913/1992, sulla base della quale la ITV può essere: a) ritirata, se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente; b) revocata o modificata nei casi previsti dall’art. 9, e segnatamente quando non ricorrono più i presupposti per la sua adozione, come nel caso di specie, essendo intervenuta una modificazione nella nomenclatura comunitaria, a condizione che la revoca o la modifica siano comunicate al titolare che può comunque continuare ad avvalersene per i sei mesi successivi; c) annullata, quando sia stata presa in base ad elementi inesatti o incompleti e risulti che il richiedente conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, l’inesattezza o l’incompletezza, con la precisazione che l’annullamento ha comunque efficacia ex tunc, e cioè dal giorno in cui è stata presa la decisione annullata.

La CTR osservava quindi che la caducazione della ITV, in base alla richiamata disciplina, ha effetto retroattivo solo in caso di annullamento, mentre nei casi di revoca, modifica o ritiro la stessa rimane vincolante per l’Ufficio sino alla comunicazione della caducazione stessa all’interessato e, nei caso di ius superveniens, sino alla pubblicazione delle norme comunitarie o internazionali; dal che la conseguenza che le vicende tariffarie pregresse non potevano essere rettificate. Inoltre, i provvedimenti di caducazione della ITV non potevano essere adottati altro che dal’organo dell’Agenzia delle dogane competente a rilasciare la ITV, essendo precluso al singolo ufficio doganale di ravvisare un motivo di caducazione dell’ITV e disapplicare quest’ultima rettificando le bollette doganali nelle quali della stessa si sia fatta applicazione. La disapplicazione, concludeva la CTR, risultava preclusa dalla natura vincolante della ITV, stabilita dall’art. 12 del regolamento citato, potendo il singolo Ufficio solo provocare l’adozione di un provvedimento caducatorio.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

LFOUNDRY s.r.l. (già Micron Technology Italia s.r.l.) ha resistito con controricorso, illustrato da successive memorie (la prima depositata in prossimità dell’udienza del 20 gennaio 2016; la seconda in prossimità dell’udienza del 1 giugno 2016).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nullità della sentenza, derivante dal fatto che la sentenza impugnata contiene una parte non prevista dalla citata disposizione, essendo in essa incluso il verbale dell’udienza di trattazione.

1.1. – Il motivo è infondato, atteso che non si vede la ragione per la quale la riproduzione, dopo l’epigrafe della sentenza, di alcuni fogli manoscritti contenenti le “Conclusioni per l’Agenzia delle Dogane” e le conclusioni della parte resistente possano comportare nullità della sentenza. Non a caso, del resto, una nullità per tale ipotesi non è prevista, dovendosi invece rilevare che la sentenza, anche quella tributaria, deve riportare “le richieste delle parti”; e i fogli manoscritti inseriti nella sentenza sono chiaramente riferibili ad una esposizione testuale delle richieste formulate dalle parti.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata perchè la CTR avrebbe risolto la complessa vicenda tecnica, oggetto della controversia, sulla base della sua scienza privata, affermando, apoditticamente e senza un adeguato supporto tecnico, che non vi era dubbio sulla identità materiale e fattuale tra i prodotti importati prima del rilascio delle ITV, dopo e in costanza di esse e successivamente alla revoca. La ricorrente si duole, in particolare, che la CTR abbia considerato la questione centrale della controversia come una mera questione lessicale.

2.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

In primo luogo, sotto la veste formale di una censura di nullità per error in procedendo la parte contesta – in realtà – la valutazione delle prove effettuata dal giudice del merito. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che i giudici di merito di primo e secondo grado non hanno avuto dubbi in ordine alla suddetta “identità materiale e fattuale” non già in base a cognizioni personali, avulse dal contesto processuale, bensì proprio alla luce dell’intero materiale probatorio acquisito agli atti; ed in particolare la C.T.R. ha sottolineato come “mai l’Ufficio ha sostenuto che non vi fosse corrispondenza tra le merci dichiarate e quelle descritte nell’informazione – ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 12 del reg. CEE 12.10.1992 n. 2913 – se non sotto l’aspetto lessicale”.

Peraltro, nel controricorso viene espressamente richiamato il verbale di accesso effettuato in data 8 luglio 2008 dagli operatori del Laboratorio centrale delle dogane di Roma e dall’Ufficio delle dogane dell’Aquila, su richiesta dell’Ufficio delle dogane di Avezzano, ove risulta attestato che “al termine del controllo si è potuto stabilire che c’è corrispondenza delle merci con la descrizione riportata dalla ITV n. (OMISSIS)”. Con il che deve escludersi che la affermata identità materiale e fattuale tra i prodotti importati prima del rilascio della ITV, dopo e in costanza di essa, possa essere riferito a scienza provata del giudice; così come deve ritenersi del tutto inidoneo il motivo in esame ad evidenziare il denunciato vizio di violazione di legge, che si sostanzia, piuttosto, nella inammissibile pretesa di una nuova valutazione su elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del regolamento CEE 2913/1992, dell’art. 10, comma 3, lettera a), del regolamento CEE 2454/1993 e del loro combinato disposto, dolendosi che la CTR abbia attribuito alla ITV una efficacia vincolante, omettendo di considerare che, ai sensi del citato art. 10, comma 3, lettera a), “il titolare di un’informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare: a) in materia tariffaria: con soddisfazione della autorità doganale, l’esatta corrispondenza della merce suddetta e quella descritta nella informazione presentata”.

La ricorrente sostiene quindi che il vincolo derivante dalla informazione non abilita il titolare ad importare qualsiasi merce similare a quella descritta nella ITV, ma solo quella indicata. E nella specie, nel mentre la società ha sempre dichiarato di importare “parti di apparecchi ottici” ovvero “apparecchi per laboratorio fotografico”, nella descrizione contenuta nella ITV si fa riferimento a “reticolo costituito da una lastra di quarzo ricoperta da uno strato di cromo che delinea il tracciato di un microcircuito da proiettare su un semiconduttore (wafer). Il dispositivo è una parte essenziale di una macchina per proiettare circuiti su semiconduttori”.

Da qui, la legittimità della rettifica.

3.1. – Il motivo è inammissibile, poichè ascrive a violazione di legge una questione di valutazione del materiale probatorio, al più riconducibile ad un vizio motivazionale. In sostanza, con esso si mira di fatto a conseguire dalla Corte di legittimità una valutazione delle emergenze processuali diversa da quella effettuata dal giudice di merito, al quale soltanto spetta, però – fatte salve le ipotesi di valore probatorio legale – l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonchè la selezione di quelle, tra le risultanze istruttorie, che sono ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 7394 del 2010). Invero, “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità” (Cass. n. 25608 del 2013).

4. – In conclusione, il ricorso va rigettato.

La ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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