Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12619 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12619 Anno 2015
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 18391-2011 proposto da:
DAL SANTO LOREDANA DLSLDN58P68G945Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso
lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
680

contro

ANGELONI GIUSEPPE NGLGPP29M01L120W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo
studio dell’avvocato ROSANNA SERAFINI, che lo

1

Data pubblicazione: 18/06/2015

rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce alla copia del ricorso notificata;
FONDIARIA SAI SPA 00818570012, società costituita
mediante la fusione per incorporazione della SPA LA
FONDIARIA ASSICURAZIONI nella SPA SAI

speciale Dr. FILIPPO SARDELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
GERMANO

MARIA

GRMMRA36P43H501N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

CONDOMINIO VIA DEL FAGUTALE 2 ROMA 80250100585, INA
ASSITALIA SPA ;
– intimati –

Nonché da:
CONDOMINIO VIA DEL FAGUTALE 2 ROMA 80250100585, in
persona dell’amministratore pro tempore sig.
GUGLIELMO ZICARI, considerato domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

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ASSICURAZIONI, in persona del suo procuratore

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIORGIO MASSAFRA, giusta procura speciale in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

MARIA

GRMMRA36P43H501N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente all’incidentale non chè contro

DAL SANTO LOREDANA DLSLDN58P68G945Y, ANGELONI
GIUSEPPE NGLGPP29M01L120W, FONDIARIA SAI SPA
00818570012, INA ASSITALIA SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 485/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata 1’08/02/2011, R.G.N.
10782/2004;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/03/2015 dal Consigliere
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato VITTORIO NUZZACI;
udito l’Avvocato PAOLO STELLA RICHTER;
udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO MASSAFRA;

3

GERMANO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale assorbito il

ricorso incidentale condizionato;

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/2/2011 la Corte d’Appello di Roma,
rigettato quello in via incidentale proposto dalla sig. Loredana
Dal Santo, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. Maria
Germano e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n.

della prima proposta di risarcimento dei danni subiti in
conseguenza dell’allagamento del suo appartamento all’esito della
fuoriuscita di acqua dal cassone a servizio dell’immobile della
Dal Santo, rigettando la domanda dalla Germano spiegata nei
confronti del Condominio di Via Fagutale n. 2 Roma nonché la
domanda da quest’ultimo proposta nei confronti delle società
Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. e Fondiaria
Assicurazioni s.p.a.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Dal
Santo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi,
illustrati da memoria.
Resistono

con

controricorsi

separati

la

l’interventore in appello sig. Giuseppe Angeloni,
_

Gemano,
la società

Fondiaria-Sai s.p.a. e il Condominio di Via Fagutale n. 2 Roma, il
quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla

base di unico motivo, cui resiste con controricorso la Germano.
La società Fondiaria-Sai s.p.a. ha presentato anche memoria ex
art. 378 c.p.c.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5

21459/2004, ha accolto la domanda da quest’ultima nei confronti

Con il l ° complesso motivo e il 2 ° ( indicato con il n. 3 )
motivo la ricorrente in via principale Dal Santo denunzia
violazione dell’art. 105 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 ° co.
n. 3, c.p.c., nonché violazione degli artt. 112, 167, 277 c.p.c.,
in relazione all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.

carenza di interesse del marito sig. Giuseppe Angeloni,
intervenuto

ad adiuvandum

della moglie ed originaria attrice

sig.ra Germano.
Con il 3 ° ( indicato con il n. 4 ), il 4 ° ( indicato con il n.
5

),

il

50,

il 6 ° e il 7 ° motivo denunzia <> motivazione su punti decisivi
della controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Lamenta che la corte di merito <>
del Condominio.
Si duole dell’erronea valutazione delle «prove raccolte>> da
cui si evince <>.
Si duole che il Condominio non sia stato <>.

6

Si duole che la corte di merito non abbia dichiarato la

Lamenta

di

avere

>

disconosciuto

le

<> oggetto di <<"mera esibizione">> e
non già di formale produzione agli atti, rimanendo in ogni caso
<>.

essere stato da controparte provato <>.
Si duole che sia stata erroneamente ed immotivatamente
ritenuta la sua responsabilità da custodia, laddove l’<>.
Lamenta che <>.

7

Lamenta, ancora, l’erroneità dell’impugnata sentenza per non

Si duole che il danno sia stato liquidato in assenza di prova
in ordine «alle dirette conseguenze dall’evento ed alla loro
quantificazione>>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i
motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione
impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della
completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra
l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed
esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o
principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non
venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per
contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della
stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale
si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per
soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366, 1 0 co. n. 4,
c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla
esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una
cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno
originato la controversia, nonché delle vicende del processo e
della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che

8

%

tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il

ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi
i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza
impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n.
4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la
portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice

a quo

(v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Quanto al vizio di motivazione ex artt. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c. va invero ribadito che esso si configura solamente quando
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia
prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico
posto a base della decisione ( in particolare cfr. Cass.,
25/2/2004, n. 3803 ).
Tale

vizio

non

consiste

pertanto

nella

difformità

dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito ( v. Cass.,
14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322 ).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice

9

È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia

di legittimità non già il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il

assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare ( salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge ) prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n.
4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718 ).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dall’odierna ricorrente.
I motivi risultano invero formulati in violazione dell’art.
366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento
ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., al <>, all’<>, all’<>, al <>, all’«udienza del 10.1.1992>>, all’<>, al «provvedimento presidenziale 18.4.1994>>,
alle <> depositate all’<>,
alle dichiarazioni rese dal teste Monteduro all’udienza del 28
ottobre 1997, alle dichiarazioni rese dal teste Mancini

10

compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di

all’udienza del 7.4.1998, all’udienza del <<6 ottobre 1998>> e
all’<> in tale occasione <> e
all’intervento <> spiegato dall’<>,

precisate il 4.12.1998>>, al «procedimento penale 118/99 B>>, al
provvedimento di archiviazione del G.I.P. del 23.12.1999, al
<> che è stato <> dell’udienza del
31.10.2003, alla <>, alla <>,
alla <>, alla prodotta <>, alla sentenza del giudice di prime
cure, all’atto di appello proposto dalla Germano, alla comparsa di
costituzione e risposta del Condominio in sede di gravame, alle

domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta con
appello incidentale in sede di gravame, alla <>, alle «pagg. 6,
7 e 8 relazione CTU in A.T.P.>>, alla <>, alla «pag. 6 comparsa conclusionale Germano 29.12.2003
depositata in Tribunale>>, alla <>, agli <> e alle conclusioni <>, al
<>, ai <>, al <>, alla
<>, alla <>, all’<>, alla «prove raccolte>> al <>, alla «produzione dei contratti esistenti con
entrambe le società assicuratrici>>, ai <>,
all’<>, alla
<>, a
<>, al
«preventivo del 21.8.1988 per £ 5.900.000 della ditta Pitton>> ]
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per
la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni
necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento
alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al

12

contestati>>, al <>, in quanto risultato estraneo <>.
Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 50 ,
al 6 ° e al 7 ° motivo che, laddove si duole a) dell’erroneità
dell’impugnata sentenza per non essere stato da controparte

15

l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento

provato <>, b) del non
essersi considerato che l’<>, e, ancora, c) che il
danno sia stato liquidato in assenza di prova in ordine <>, in
luogo del denunziato vizio di motivazione la ricorrente in realtà
inammissibilmente si duole di vizi di violazione di norme di
diritto.
A fronte dell’accertamento in fatto compiuto dai giudici di
merito secondo cui <> e per converso che
<>, emerge evidente, alla stregua di
quanto sopra, come lungi dal denunziare vizi della sentenza
gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni
dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un
modello difforme da quello delineato all’art. 366, n. 4, c.p.c.,

16

solare, sono tutti da considerare come interruttivi del rapporto

in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la
.

dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli

a

elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle
sue aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e
nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio

Cass., 18/4/2006, n. 8932 ).
Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal
censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati
nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita,

contra

ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di
legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il
fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale
possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di
Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del
merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei
medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il
rigetto del ricorso principale, con conseguente assorbimento del
h

ricorso incidentale condizionato.
Le spese, liquidate rispettivamente come in dispositivo in
favore dei controricorrenti Condominio, Germano e Fondiaria – Sai
s.p.a., seguono la soccombenza.

17

diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito ( cfr.

Attese le ragioni della decisione va viceversa a disposta la
compensazione delle spese del giudizio di cassazione con il
controricorrente Angeloni.
P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi rigetta il ricorso principale.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 5.300,00, di cui euro
5.100,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per
legge, in favore del controricorrente Condominio; in complessivi
euro 5.300,00, di cui euro 5.100,00 per onorari, oltre a spese
generali ed accessori come per legge, in favore del
controricorrente Germano; in complessivi euro 6.100,00, di cui
euro 5.900,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori
come per legge,in favore della controricorrente Fondiaria – Sai
s.p.a.

Roma, 13/3/2015

>

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