Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12619 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12131-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO

EUSTACHIO SARRA giusta procura speciale in calce al controricorso;

e contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 599/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA del 20/05/2014, depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Maurizio Eustachio Sarra difensore della

controricorrente che insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di C.A.M. (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 599/03/2014, depositata in data 13/11/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni del ruolo, presupposto di una cartella di pagamento, asseritamente mai notificata, per imposte di Registro ed Invim, relative all’anno 2003, emesso a seguito di rettifica di valore, e di un provvedimento di diniego di istanza di definizione della lite pendente, ai senso del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (intervenuto nelle more del giudizio di secondo grado) – stata confermata la decisione di primo grado, clic aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno, in via preliminare, sostenuto la fondatezza del reclamo avverso il diniego di definizione della lite pendente, con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 6 disposizione questa richiamata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39 comma 12 che, nella specie, avendo la C.T.P. accolto, nel merito, il ricorso introduttivo della contribuente, con rigetto dell’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’Agenzia delle Entrate, si verteva in ipotesi di controversia definibile ai sensi del citato art.16. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 16 e D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 con riferimento all’art. 12 disp. gen., avendo la C.T.R. ritenuto sussistente la lite fiscale pendente, definibile, anche in fattispecie nella quale non era intervenuta declaratoria di inammissibilità, con pronuncia non passata in giudicato, dell’atto introduttivo, ma ricorreva una mera ipotesi astratta di ipotetico accoglimento della relativa eccezione. In ogni caso, ad avviso della ricorrente, non si trattava di lite pendente definibile, atteso che l’atto opposto, il molo e la cartella di pagamento, preceduta da un avviso di accertamento non impugnato, era finalizzato alla mera liquidazione e riscossione del tributo e non rappresentava un atto impositivo.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall’Ufficio erariale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 secondo periodo, essendo l’estratto di ruolo un mero atto endoprocedimentale e non essendo stata intrapresa, nei confronti della contribuente, alcuna azione esecutiva (con notifica della cartella ed iscrizione ipotecaria), esercitata nei confronti di altre due coobbligate.

Con il terzo motivo, infine, la stessa ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 100 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in via subordinata, laddove la pronuncia della C.T.R. possa intendersi come rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo di cui sopra avverso l’estratto di ruolo, mai notificato, ricevuto informalmente dal Concessionario per la riscossione, Equitalia, per mancanza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare un atto impositivo mai venuto ad esistenza.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Occorre precisare che, nel giudizio avverso il ruolo (e la correlata cartella di pagamento mai notificata), la contribuente ha eccepito l’illegittimità della pretesa “sia per intervenuta decadenza dal diritto al recupero delle imposte accertate sia per la tardività dell’isctrizione a ruolo sia per l’omessa notifica della cartella nei termini perentori stabiliti dalla normativa di settore” (pagg. 9-10 controricorso, corrispondente a quanto esposto sinteticamente nel ricorso e nella decisione impugnata).

Giova quindi premettere che il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, per quel che concerne l’individuazione degli atti le cui liti sono definibili secondo la procedura descritta nel medesimo articolo rinvia alla L. n. 289 del 2002, art. 16 che, al comma 3, di una definizione di lite pendente intendendo per tale “quella in cui è parte l’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, e stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonchè quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata ingiudicato”.

Vero che costituiscono principi numerose volte insegnati da questa Corte quelli secondo i quali “esulano dal concetto di lite fiscale pendente e sono, quindi, insuscettibili di condono le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo e non costituenti manifestazione di effettivo esercizio di potere impositivo” (cfr. Cass. 2598/12, 9545/11, 9194/11, 4801/11, 2116/11, 22846/10, 3863/09)” cd “in materia di definizione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, non può ritenersi lite fiscale pendente la controversia introdotta con l’impugnazione di una cartella di pagamento recante le somme dovute a seguito di un avviso di accertamento notificato e non impugnato, trattandosi di atto che si esaurisce nell’intimazione al versamento della somma dovuta in base ad una pretesa fiscale ormai definitiva e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo” (Cass. n. 27163 del 04/12/2013).

Tuttavia questa Corte a S.U. (sentenza n. 19704/2014) ha affermato, in relazione alla specifica questione dell’autonoma impugnabilità del ruolo, il seguente principio di diritto: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscente attraverso (estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senta che a ciò sia di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca tunica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Questa Corte, con successiva ordinanza n. 4238/2016, ha chiarito che “il ricorso del contribuente (fò mutilo sul presupposto di avere –

per il tramite dell’estratto di molo- interesse all’impugnazione di una cartella asseritamente non notificata) deve intendersi astrattamente ammissibile, sia sotto il profilo della impugnabilità dell’atto che ne costituisce il rreferente (e cioè la cartella) sia sotto il profilo dell’esistenza dell’astratto interesse giuridico all’implicazione (in relazione al concreto getto che questa persegue), e cioè la declaratoria di inefficacia della cartella, perchè mai notificata” e che “deve ritenersi anche apprezzabile e tutelabile l’intento pratico che il contribuente persegue attraverso la proposizione di un’impugnazione nei confronti di un atto non notificato, non già perchè se ne possa dichiarare la inesistenza che non sarebbe predicabile ove la procedura di notifica non fosse mai stata adita) ma in quanto se ne può dichiarare la inefficacia, ove la procedura di notifica sia stata adita ma si sia conclusa abortivamente per effetto di un suo vizio endogeno, sicchè non sia possibile lasciarla “sospesa” senza che si sappia se e quale concreto effetto l’atto sia idoneo a pro dune, in presenza di una salta irregolarità”.

Infine, le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 643/2015, hanno affermato che “in tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo –

consistente nell’impugnazione, al solo scopo di conseguire i vantaggi di sopravvenuta, o preannunciata, normativa condonistica, di atto impositivo da tempo divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione: cfr. Cass. 1271/14, 210114, 22502/13, – in presenza di un’iniziativa giudiziario del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva – cfr. la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3 e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso” (così ritenendo lite condonabile quella nata dal ricorso avverso l’avviso di liquidazione d’imposta di registro D.L. 14 marzo 1988, n. 70, ex art. 12 convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, che investa anche il provvedimento di classamento, contestualmente comunicato, ma non ritualmente impugnato nei confronti dell’Agenzia del territorio).

Le Sezioni Unite hanno precisato, nella stessa decisione, che “la pendenza della lite costituisce un prius rispetto all’esito della stessa – il giudice è, di principio, tenuto a valutare la sussistenza del presupposto del condono (pendenza di lite condonabile) ex ante, in base a quanto prospettato in giudizio, senza preventiva delibazione dell’ammissibilità e fondatezza del ricorso che vi ha dato luogo”.

Ora, nella specie, al di là della motivazione impiegata nella decisione impugnata (nella quale si ritiene la controversia suscettibile di definizione per condono stante la “potenziale” inammissibilità del ricorso introduttivo), non può dubitarsi che, alla luce della prima parte del disposto della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (“avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imnposizione, per i quali, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio”), si trattasse di una controversia effettiva, instaurata dalla contribuente avverso l’iscrizione a ruolo, di cui essa aveva avuto conoscenza direttamente da Equitalia, che le aveva consegnato copia dell’estratto dei ruoli, avendo la stessa eccepito, sin dal ricorso introduttivo, la tempestività della iscrizione a molo e la decadenza dell’amministrazione per omessa notifica della cartella nei termini di legge (e dovendosi prescindere, a detti fini, da giudizi di fondatezza della impugnazione).

La sentenza impugnata appare pertanto da confermare sia pure con diversa motivazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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