Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12619 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12619
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33928-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
V.G., AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1187/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con sentenza in data 10 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da V.G. contro l’avviso di intimazione emesso a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento. Riteneva la CTR inammissibile l’appello in quanto proposto con il patrocinio di avvocato del libero foro.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con atto del 7 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 2-sexies, nonchè del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2015, per avere la CTR dichiarato erroneamente inammissibile l’appello in quanto proposto con il patrocinio di avvocato del libero foro.
Il motivo è fondato, non essendosi la CTR uniformata al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019, secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista da citato R.D.. art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021