Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12619 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., con domicilio eletto in Roma, Via G. Belli n. 36,

presso l’Avv. Dino dei Rossi, rappresentato e difeso dall’Avv.

MARCHESE Giovanni, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI SAVONA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

per la cassazione del provvedimento del Giudice di Pace depositato il

21 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe con il quale è stata respinta la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dai Prefetto di Savona in data 16 agosto 2008.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza depositata in data 19 gennaio 2010 e comunicata in data 9 luglio 2010 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Savona in quanto erroneamente effettuata presso l’Avvocatura dello Stato.

Dalla attestazione in data 3 febbraio 2011 emerge che non risulta depositata la rinnovazione del ricorso che pertanto deve essere dichiarato inammissibile (Cassazione civile, sez. trib., 16/02/2007, n. 3657).

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2001.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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