Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12618 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. I, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28360/2015 proposto da:

Comune di Cartoceto, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, P.le Clodio 56, presso lo studio

dell’avvocato Bonaccio Giovanni, rappresentato e difeso

dall’avvocato Ruggeri Lorenzo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A. Srl, INVEST Srl, già P. & P. P. Partners Srl, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Via G. Belli 60, presso lo studio dell’avvocato

Colantoni Luciana, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Buonassisi Franco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.P.M., B.P.M., M.P.,

M.S., in qualità di eredi di C.Z.G. o

G., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Belli 60, presso lo

studio dell’avvocato Colantoni Luciana, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Pantanelli Silvia, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 998/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 998/2014 depositata il 2-12-2014, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’opposizione alla stima proposta dal Comune di Cartoceto e condannava il medesimo al versamento in favore di B.P.M., B.P.M., M.P. e M.S., pro quota ereditaria, in qualità di eredi di C.Z.G., presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di Euro 300.240, al lordo della somma già versata di Euro 23.390,57, ed in favore delle ditte A. s.r.l. e la P.& P. P. e Partners s.r.l., in pari quota, della somma di Euro 243.760, al lordo della somma già versata di Euro 22.792,66, oltre interessi legali, sulle differenze, dalla data del 4-12-2006 al versamento. La Corte d’appello riteneva corretta la quantificazione operata dal C.T.U., evidenziando che le zone G3 erano destinate alla costruzione di impianti sportivi (campo sportivo, piscina coperta o scoperta, palazzo dello sport) e di qualsiasi altro edificio connesso con l’attività sportiva con le relative attrezzature di servizio. La Corte territoriale affermava che il CTU, sulla base del valore di mercato dei terreni vicini (sette atti richiamati nell’elaborato peritale), aveva considerato un valore medio di Euro 138/mq., dal quale aveva detratto un 30% per difetto di opere di urbanizzazione, un 20% per l’estensione dell’area ed un ulteriore 30% per la minore appetibilità dell’area in conseguenza alla sua vicinanza ad un corso d’acqua e per i costi di lottizzazione. La Corte d’appello rilevava che non poteva farsi riferimento, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, alla stima del valore dell’area ai fini ICI, come da giurisprudenza di questa Corte citata, e che gli atti notarili aventi ad oggetto terreni siti in zone urbanistiche diverse erano stati utilizzati dal C.T.U. solo per avere un riferimento medio ed indicativo, adeguato con le detrazioni correttive per difetto di opere di urbanizzazione, per l’estensione e la minore appetibilità dell’area in conseguenza alla sua vicinanza ad un corso d’acqua e per i costi di lottizzazione. Aggiungeva, peraltro, la Corte territoriale che le osservazioni alla CTU svolte dal Comune erano state genericamente formulate, ossia senza riferimenti oggettivi.

2. Avverso questa sentenza, il Comune di Cartoceto propone ricorso affidato ad unico articolato motivo, resistito con controricorso da B.P.M., B.P.M., M.P. e M.S., in qualità di eredi di C.Z.G., nonchè resistito con separato controricorso da A. s.r.l. e Invest s.r.l., già P.& P. P. e Partners s.r.l..

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il Comune ricorrente ha depositato memoria illustrativa, pervenuta a mezzo posta il 20-1-2020, ossia oltre il termine previsto dall’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il Comune di Cartoceto lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32 – Violazione e/o falsa applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 Cost., comma 3 e art. 1 del primo protocollo addizionale della Cedu -Violazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il ricorrente, denunciando i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta, sotto un primo profilo, che la Corte territoriale non abbia osservato i corretti criteri valutativi nella determinazione della giusta indennità di espropriazione, con particolare riferimento ai requisiti specifici del bene espropriato, così eludendo il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, senza considerare il giusto equilibrio tra l’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. Richiama, a tale riguardo, le sentenze della Corte Costituzionale n. 338/2011 e n. 181/2011, nonchè la giurisprudenza di questa Corte e deduce che la Corte territoriale ha ignorato che i terreni oggetto di causa erano agricoli prima dell’espropriazione, essendo ricaduti nella zona G3 (verde pubblico ed impianti sportivi) del P.R.G. solo con il vincolo espropriativo. Rimarca, pertanto, che la destinazione urbanistica dei terreni ablati era vincolata, atteso che in base alle norme tecniche di attuazione del medesimo PRG erano consentiti in quella zona interventi edificatori eseguiti dalla mano pubblica e comunque vincolati all’uso pubblico anche nel caso, tra l’altro soltanto subordinato, di intervento da parte dei privati, previa redazione di una convenzione con il Comune regolante a garanzia proprio del predetto uso pubblico. Ad avviso del ricorrente, il Giudice di merito ha “eliso” il suddetto fatto determinante per la decisione e la motivazione della sentenza impugnata, che si assume omessa, insufficiente e contraddittoria, non consente di apprezzare il contenuto della scelta giuridica adottata dalla Corte territoriale nel suo complesso, mancando il riferimento a metodologie di calcolo o di identificazione del valore del bene. Il valore di Euro 40/mq. stabilito dalla Commissione Provinciale Espropri e quello di Euro 50/mq. determinato dal C.T.U. non erano rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti dei beni ablati e la Corte territoriale aveva espresso piena adesione alle risultanze di cui all’elaborato peritale, che erano state ampiamente contestate dal ricorrente. Rimarca, altresì, il Comune che il valore del bene e la sua destinazione urbanistica avrebbero dovuto essere determinati con riferimento alla data del decreto di esproprio (13-7-2004), come previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32 e a quella data i terreni erano agricoli. Invece la Corte territoriale aveva assunto in comparazione parametri non omogenei basati su valori di mercato di terreni edificabili con produzione edilizia abitativa, ragguagliando detti valori con indici numerici individuati dal CTU secondo un percorso logico-motivazionale del tutto personalistico e secondo un calcolo di detrazioni percentuali che si assume errato, in quanto applicato “a scalare” e non direttamente sul valore medio trovato. A riprova degli errori denunciati rileva il Comune che nel settembre e dicembre 2001 il medesimo terreno soggetto alla procedura ablatoria fu compravenduto al prezzo di Euro 12/mq., proprio perchè l’edificabilità vincolata era stata introdotta dal vincolo espropriativo.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (tra le tante da ultimo Cass. n. 11603/2018; Cass. 26790/2018). Inoltre per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado (Cass. n. 13312/2018). Infatti, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340/2018).

2.2. Il Comune ricorrente, denunciando, in modo non del tutto lineare, sia il vizio di violazione di legge, sia quello motivazionale, censura la sentenza impugnata sotto distinti e affastellati profili di diritto e di fatto, che si intersecano e si sovrappongono, mediante deduzioni formulate genericamente oppure mancanti di autosufficienza.

In particolare, in ordine alla doglianza sulla destinazione urbanistica dei terreni alla data del decreto di esproprio, il Comune ricorrente afferma che i terreni ablati erano agricoli e sono diventati edificabili con il vincolo espropriativo, essendo per effetto di quest’ultimo ricaduti in zona G3, e tuttavia non precisa quando, come e dove detta deduzione, che richiede anche un accertamento di fatto, sia stata svolta nel giudizio di merito, dato che non ve ne è menzione nella sentenza impugnata.

I controricorrenti hanno eccepito la novità di detta allegazione difensiva e il Comune non riporta, nel ricorso, il corrispondente motivo di opposizione alla stima. Da quanto riassunto nella sentenza impugnata, la doglianza dell’Ente era consistita solo nel negare l’edificabilità ai terreni perchè qualificati dal P.G.R. verde attrezzato per lo sport, con indice di utilizzazione fondiaria di 0,30 mq/mq. e destinazione esclusiva a campi sportivi e simili (pag. n. 2 sentenza). Neppure il Comune precisa quando e come sia stato imposto il “vincolo espropriativo”, nè tantomeno precisa quando sia avvenuta l’asserita modifica del P.R.G. con l’inclusione nella zona G3 dei terreni ablati.

Circa la questione della realizzabilità nella zona G3 di interventi dei privati, lo stesso Comune dà atto della sussistenza, nella specie, di detta realizzabilità, previa convenzione con il Comune (pag. 9 ricorso). I controricorrenti affermano come incontrovertibilmente accertato che le attrezzature sportive potessero essere realizzate da privati, atteso che era ivi previsto un indice di edificazione pari a 0,30 mq./mq., e la Corte territoriale ha proceduto a determinare l’indennità di espropriazione in base al valore venale dei beni apprezzandone concretamente la potenzialità edificatoria, pur limitata all’uso pubblicistico (così Cass. n. 3168/2019). Il valore edificatorio è stato, infatti, abbattuto di oltre la metà (da Euro 138/mq. a Euro 50/mq.), per utilizzo intermedio tra agricolo ed edificatorio, non essendo il vincolo preclusivo di ogni forma di edificazione in senso tecnico per il privato (Cass. n. 25314/2017). Come costantemente precisato da questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

2.3. Inammissibili sono anche le doglianze attinenti alla concreta determinazione del valore dei beni, svolte dal ricorrente richiamando le osservazioni alla C.TU., nonchè lamentando pretesi errori di calcolo nelle detrazioni percentuali, mediante inestricabile commistione di elementi di fatto e di diritto. La Corte d’appello ha ritenuto generiche le critiche alle risultanze peritali svolte dal Comune, che non censura specificamente detta affermazione, nè ripropone le critiche alla C.T.U. con richiami testuali agli atti depositati nel giudizio di merito. Inoltre non vi è cenno nella sentenza impugnata sulla questione dell’errore di calcolo delle detrazioni e il Comune non precisa quando, come e dove ha sollevato questa osservazione, mentre i controricorrenti affermano che sia nuova.

In definitiva, il Comune, oltre a non riportare in ricorso le parti della C.T.U. che assume di aver ritualmente contestato, sollecita una rivalutazione degli elementi probatori e del merito (tra le tante Cass. n. 18892/2016). Le doglianze si risolvono, quindi, in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

Neppure ricorre il vizio motivazionale denunciato, perchè è adeguato il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata, fondato su valutazioni probatorie e accertamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità, senza che sia ravvisabile l’anomalia motivazionale come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processualî per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di B.P.M., B.P.M., M.P. e M.S. delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000 per compensi e in Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di A. s.r.l. e Invest s.r.l. delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000 per compensi e in Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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