Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12618 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.S. (OMISSIS), M.M.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANCUSO LO SARDO

RICCARDO;

– ricorrenti –

contro

FALL GIOBE SNC & DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI,

G.

A.M. (OMISSIS), B.M.C.

(OMISSIS), e presso l’AVV. B.V. nella

qualita’ di curatore del fallimento, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato

BOITANI EDOARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHINNICI ROCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 828/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di rinvio dalla Cassazione,avvenuto con sentenza del 15.2.96,la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 828/04,,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 16.11.90,che aveva annullato il preliminare di vendita intercorso in data (OMISSIS) tra L.S. e M.M.I., unici soci della Chimica Meridionale Vernici,e la GIO.BE snc, per essere quest’ultima caduta in inganno sulla effettiva consistenza del patrimonio della societa’ venditrice, rigettava l’appello proposto in via principale dai predetti coniugi e in accoglimento dell’incidentale avanzato dalla Curatela del Fall. della GIO.BE snc e dai soci illimitatamente responsabili G.A.M. e B.M.C., dichiarava la nullita’ del preliminare di cessione di quote stipulato in data (OMISSIS) fra i predetti L. e M. e la GIO.BE snc, perche’ in frode alla legge; confermava nel resto l’impugnata sentenza e condannava gli appellanti a rifondere alla Curatela le spese di primo grado, quelle del primo giudizio di appello e del giudizio di cassazione.

Rilevava la Corte di merito che la Chimica Meridionale Vernici snc. di cui i coniugi L. – M. erano gli unici soci, in data 27.2.76 acquistava dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di (OMISSIS) un terreno in (OMISSIS) con l’impegno alla costruzione di uno stabilimento industriale e di non cederlo a terzi prima di venti anni. Con scrittura privata in data (OMISSIS), supportata da una perizia di stima, nella quale si dava atto che sul terreno in discussione esisteva un capannone prefabbricato, i coniugi L. – M. promettevano di cedere alla GIO.BE snc, le quote della C.M.V., ricevendo un acconto di L. 140 milioni e l’impegno della promissaria di corrispondere il saldo mediante l’estinzione dei debiti della societa’ nei confronti dei terzi, con l’intesa che dopo di cio’ si sarebbe stipulato il definitivo.

Dalla documentazione agli atti risultava evidente che gli attori non avevano adempiuto agli obblighi assunti nei confronti dell’ente cessionario (contratto del (OMISSIS)) in quanto nessuno stabilimento industriale funzionante era stato realizzato entro i due anni successivi come espressamente previsto in contratto, essendosi limitati alla installazione di un capannone, il quale non soltanto era completamente vuoto,ma gia’ in stato di tale degrado da renderlo inutilizzabile: era, quindi, da escludersi che in tale area avesse mai operato uno stabilimento industriale; d’altro canto, gli appellanti non avevano fornito la prova dell’esistenza di uno stabilimento industriale effettivamente funzionante, di tal che la produzione di corrispondenza (fatture relative ad acquisti ed atti giudiziari spediti alla Chimica Maridionale Vernici con sede in zona industriale di (OMISSIS)), “valeva solo a provare che gli appellanti avevano indicato tale luogo come domiciliazione della loro societa’”.

Per la cassazione della decisione ricorrono i coniugi L. – M. esponendo un solo motivo, cui resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata sul piano motivazionale in ordine alla ritenuta inesistenza dello stabilimento industriale, che gli attori, attuali ricorrenti, si erano impegnati a realizzare nel sito di (OMISSIS) entro i due anni dalla stipula del contratto di cessione dell’area da parte del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di (OMISSIS), avvenuta in data (OMISSIS), e si sostiene, invece, che in atti sussisterebbe la prova della edificazione e messa in opera dello stabilimento industriale, costituita dalla documentazione prodotta. Il motivo, oltre che inammissibile, perche’ attiene a circostanze di fatto concretamente valutate dalla Corte di merito in considerazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio della Cassazione, e’ destituito di fondamento giuridico.

In sede di legittimita’ e’ stato, infatti, chiarito che la L.R. 30%53, art. 22 secondo cui i terreni espropriati per la realizzazione o il potenziamento delle zone industriali possono essere alienati a privati ad un prezzo pari alla indennita’ di espropriazione, purche’ utilizzati direttamente dagli acquirenti,entro un termine fissato nell’atto di vendita, va inteso nel senso che l’utilizzazione dei terreni a fini industriali deve avvenire ad opera degli stessi acquirenti nel termine fissato in contratto, sicche’, nel caso di specie, bisognava accertare che i coniugi L. – M. avessero effettivamente realizzato nei due anni successivi alla stipula del contratto la destinazione industriale oppure no, versandosi nella seconda ipotesi di cessione di quote chiaramente finalizzata ad eludere il precetto imperativo che imponeva agli acquirenti di utilizzare direttamente l’area acquistata.

Orbene, toccava ad essi acquirenti fornire la prova di avere realizzato la destinazione industriale dell’area acquistata nei due anni successivi alla stipula del contratto con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di (OMISSIS) e tale prova sicuramente non e’ stata fornita, ove si osservi che sull’area in questione e’ stato rinvenuto solo un capannone prefabbricato senza neppure i servizi essenziali, quali l’acqua e la luce, e che nemmeno c’e’ traccia del tipo di attivita’ industriale che si intendesse realizzare in detto capannone. Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato e i ricorrenti sopportano le spese del presente giudizio in forza del principio della soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi Euro 2.700.00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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