Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12618 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 16777-2015 proposto da:

P.P., T.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO IMBARDELLI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCO MODENA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI CUOMO

che chiede che il ricorso per regolamento sia accolto, con le

conseguenze di legge;

avverso la sentenza n. 130/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di PRATO del 5/05/2015, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

P.P. e T.L. propongono regolamento necessario di competenza, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Prato n. 130/05/2015, depositata in data 26/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi a carico dei contribuenti suddetti, soci della Manifattura Tessile Viscotone sas, per maggiore IRPEF dovuta per l’anno d’imposta 2004, a titolo di reddito da partecipazione sociale, imputato ai soci per trasparenza, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, ed a seguito di rideterminazione del reddito della società, per plusvalenza derivata da cessione di un bene immobile – è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., l’incompetenza per connessione con altro procedimento, pendente presso questa Corte Suprema, avente ad oggetto l’impugnazione, proposta dalla società e dai due soci, dell’accertamento relativo al maggior reddito della società.

In particolare, i giudici della C.T.P. hanno sostenuto che, vertendosi nella specie in un’ipotesi di litisconsorzio necessario, stante l’unitarietà dell’accertamento riguardante la società di persone ed i soci, nulla vietava, in “applicazione dei principi del giusto processo e della necessità di una ragionevole durata del medesimo”, che potesse essere disposta la riunione al procedimento “pendente davanti al giudice del grado più avanzato di quello pendente dinanzi al giudice inferiore”.

Il P.G. ha reso parere di ammissibilità del regolamento di competenza e di accoglimento del ricorso, in quanto la C.T.P., non essendo possibile la riunione dei procedimenti connessi (pendenti in fasi e gradi diversi), non poteva dichiarare la propria incompetenza e trasmettere “per saltum” gli atti alla Corte di Cassazione per ragioni di connessione ma avrebbe dovuto, al più, sospendere il processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale.

Diritto

IN DIRITTO

1. I ricorrenti lamentano che – pur essendo doveroso il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, atteso che, per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR), la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario – la connessione tra cause non può dare luogo alla loro riunione allorchè esse pendano dinanzi a giudici di grado diverso; invero, in tal modo, la causa pendente dinanzi al giudice del grado inferiore verrebbe ad essere privata di uno o più gradi del giudizio.

2. La censura è fondata.

I giudici della C.T.P. hanno rimesso “per saltum” gli atti del giudizio, pendente in primo grado, dinanzi a questa Corte Suprema, affinchè in questa sede venisse disposta la riunione con altro giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione dell’accertamento riguardante la rideterminazione del maggior reddito sociale.

Tale decisione non è conforme alla previsione dell’art. 40 c.p.c..

Invero, affinchè si verifichino gli effetti della connessione, è necessario che le diverse cause pendano dinanzi a giudici diversi ma in una stessa fase ovvero che essa siano pendenti in gradi diversi ma dinanzi al medesimo giudice (Cass. 5494/1986; Cass. 837/1975).

Le Sezioni Unite di questa Corte nella recente pronuncia n. 27846/2013 – nella quale si è affermato che “a norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione” – hanno chiarito, in motivazione, le differenze tra l’istituto della litispendenza e quello della continenza. Mentre la litispendenza può essere dichiarata anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio successivamente iniziato, la continenza non può essere dichiarata “con riguardo a procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi e che si trovino l’uno in fase di gravame, l’altro in primo grado, in considerazione del carattere In nzionale della competenza del giudice di secondo grado, da individuarsi inderogabilmente in base al criterio fissato dall’art. 341 c.p.c., nonchè delle peculiarità del processo d’impugnazione, circoscritto alle questioni specificamente riproposte e non compatibile con l’inserimento “a posteriori” di problematiche ulteriori (ancorchè incluse nel dibattito del precedente grado)” (cfr. Cass. n. 7768 del 1993; Cass. n. 15193 del 2000; Cass. n. 10195 del 2002).

Nella sentenza di questa Corte (Cass.22122/2010), espressamente richiamata (in modo non pertinente) nella decisione impugnata della C.T.P. di Prato, è stata disposta la riunione di alcuni ricorsi, tutti per cassazione, relativi a società di persone ed ai soci ed alla medesima annualità d’imposta, pur avendo gli stessi, formalmente, ad oggetto l’impugnazione di sentenze diverse, pronunciate tra parti (contribuenti) differenti, essendo stati incardinati simultaneamente i diversi giudizi di merito, inerenti, rispettivamente, alla rettifica del reddito della società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio.

In effetti, la Corte può procedere alla riunione dei giudizi, davanti ad essa pendenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., anzichè pronunciare l’annullamento delle sentenze di merito (cfr. anche Cass. 2907, 3830/10; Cass. 11622/2013).

Le Sezioni Unite di questa Corte (cass. 3690/2012) hanno poi anche precisato che pur ritenendosi possibile, anche in Cassazione, la riunione facoltativa di ricorsi per connessione oggettiva e/o soggettiva realmente esistente nel caso, ai sensi dell’art. 274 c.p.c. (Cass. 22 giugno 2007 n. 14607), l’istituto è inapplicabile nel caso di giudizi in gradi diversi”.

I giudici della C.T.P., spogliandosi del giudizio dinanzi a loro pendente, per ritenuta connessione con altro giudizio, principale, pendente in grado diverso, dinanzi al giudice di legittimità, hanno privato la causa accessoria di uno o addirittura più gradi del giudizio, in violazione dei fondamentali principi in tema di tutela giurisdizionale e diritto di difesa.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, cassata la sentenza impugnata, vanno rimessi gli atti alla C.T.P. di Prato, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ordinando la riassunzione della causa innanzi a detto giudice nel termine di legge.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rimettendo gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Prato, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ed ordinando la riassunzione della causa innanzi a detto giudice nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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