Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12618 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 33379-2019 proposto da:

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio

dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CANTILLO GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

F.F., GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA’ LOCALE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3520/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

F.F. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta contro l’ingiunzione di pagamento, notificata dalla GE.FI.L. S.p.A., agente della riscossione per conto del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, con la quale veniva richiesto il pagamento del contributo consortile irriguo per le annualità 2008-2012. Eccepiva il contribuente la carenza di motivazione dell’atto impugnato (poichè dallo stesso non si evinceva il criterio oggettivo seguito per la determinazione della tariffa applicata nè i dati di base e i calcoli eseguiti, non essendo stato inoltre allegato l’avviso di pagamento presupposto), l’omessa notifica del prodromico avviso di pagamento e l’insussistenza del beneficio in quanto alcuna cultura irrigua era in atto sui terreni interessati dall’ingiunzione.

La CTP accoglieva il ricorso poichè non risultava la prova della notifica del prodromico avviso di pagamento.

L’appello proposto dal Consorzio veniva rigettato, con sentenza in data 16 aprile 2019, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sulla base di diversa motivazione. Osservava, infatti, la CTR che la notifica del prodromico avviso di pagamento era irrilevante ai fini dell’impugnativa dell’ingiunzione di pagamento; ciò nonostante, perveniva al rigetto del gravame rilevando che il Consorzio non aveva provato che i terreni del contribuente facessero parte del bacino di contribuenza inserito nel piano di classifica, che non risultava indicato nell’atto impugnato e di cui l’appellante aveva contestato l’esistenza e la legittimità.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 15 novembre 2019, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

F.F. e la GE.FI.L. S.p.A. sono rimasti intimati. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10. Sostiene che la CTR era incorsa in vizio di ultrapetizione, avendo fondato la decisione su una circostanza – la mancata prova dell’inclusione degli immobili oggetto di imposizione all’interno del perimetro di contribuenza – mai dedotta dal contribuente.

La censura è fondata.

Come risulta dal ricorso per cassazione e dalla stessa sentenza impugnata, il contribuente, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva dedotto la carenza di motivazione dell’atto impugnato (poichè dallo stesso non si evinceva il criterio oggettivo seguito per la determinazione della tariffa applicata nè i dati di base e i calcoli eseguiti, non essendo stato inoltre allegato l’avviso di pagamento presupposto), l’omessa notifica del prodromico avviso di pagamento e l’insussistenza del beneficio in quanto alcuna cultura irrigua era in atto sui terreni interessati dall’ingiunzione. La CTR, sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella posta a fondamento della decisione di primo grado, che era pervenuta all’annullamento dell’ingiunzione di pagamento per la mancata prova della notifica del prodromico avviso di pagamento, ha confermato la sentenza della CTP sul rilievo che il Consorzio non aveva provato che i terreni del contribuente facessero parte del bacino di contribuenza inserito nel piano di classifica, che non risultava indicato nell’atto impugnato e di cui l’appellante aveva contestato l’esistenza e la legittimità. Orbene, in tal modo la CTR ha illegittimamente esteso la propria cognizione ad un motivo di invalidità dell’atto impugnato non prospettato dal contribuente con il ricorso di primo grado, incorrendo nel vizio di ultrapetizione denunciato dal ricorrente.

Per completezza va poi rammentato che nel processo tributario d’appello si ha domanda nuova, come tale improponibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, comma 1, quando il contribuente introduca una causa petendi nuova e fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicchè risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine (Cass. n. 14860 del 2015; Cass. n. 16829 del 2007; nello stesso Cass. n. 13742 del 2015).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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