Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12617 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. I, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28197/2015 proposto da:

S.R.T.M., e S.M.T.D.,

elettivamente domiciliate in Roma, Via Della Giuliana 44, presso lo

studio dell’avvocato Miglino Arnaldo, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Miglino Franco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune Chiaromonte, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Lombardia 30, presso lo studio

dell’avvocato Dattoli Lucia Caterina, rappresentato e difeso

dall’avvocato Carluccio Pasquale, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 180/2015 depositata il 28-4-2015, la Corte d’Appello di Potenza, pronunciando quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 21390/2011, sull’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., di S.R.T.M. e S.M.T.D., condannava il Comune di Chiaromonte al pagamento in favore di S.R.T.M. e S.M.T.D. delle somme di Euro 619,75, con riferimento al risarcimento dovuto per le particelle (OMISSIS), oltre interessi legali – sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT foi – dal 12.4.1986 sino alla data della sentenza, per un totale di Euro 2.805,19 ed ulteriori interessi legali, sul solo capitale rivalutato (pari a Euro 1.457,03), da tale ultima data sino al soddisfo; condannava altresì il Comune di Chiaromonte al pagamento in favore delle danneggiate della somma di Euro 333,11, in relazione al risarcimento spettante per le particelle (OMISSIS), oltre interessi legali – sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT foi – dal 28.3.1987 sino alla data della sentenza, per un totale di Euro 1.433,98, ed ulteriori interessi legali, sul solo capitale rivalutato (pari a Euro 753,83), da tale ultima data sino al soddisfo. La Corte d’appello, per quanto ancora di interesse, dopo aver indicato quali fossero le questioni di fatto e di diritto coperte dal giudicato (natura agricola dell’area occupata, estensione delle superfici ed individuazione delle particelle, date di irreversibile trasformazione dell’area), determinava, all’esito della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, il valore per ettaro pari a Lire 3.750.000 (Lire 375/mq.), quantificato facendo una media tra il valore di mercato massimo ipotizzabile (Lire 4.500.000 per ettaro) e quello minimo (Lire 3.000.000 per ettaro), mentre il valore medio agricolo per gli anni 1986 e 1987 era pari a Lire 2.200.000 per ettaro. La Corte territoriale, indicando gli elementi emersi dalla C.T.U. e rilevanti per la quantificazione, affermava che: a) i terreni occupati erano frustoli di più ampia proprietà, in parte attraversata dalle strade costruite dal Comune, per la cui realizzazione era stata avviata la procedura ablatoria; b) i terreni non occupati, limitrofi ai precedenti, versavano in stato di abbandono, essendo avvolti da rovi, vegetazione spontanea, boscaglia con alberi sparsi di quercia e robinia; c) i terreni, classificati come di natura agraria e incolto produttivo, avevano caratteristiche agronomiche alquanto scadenti, non erano coltivati all’epoca di occupazione e il fondo, non essendo irrigato, risultava inidoneo a colture pregiate; d) Chiaromonte era un paese di piccole dimensioni, ove non esisteva un mercato di siffatti terreni; e) l’indice di fabbricabilità delle aree in questione era di soli 0,03 mc/mq.; f) le danneggiate non avevano dedotto potenzialità para-edificatorie dei fondi, ossia la suscettibilità degli stessi di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, con utilizzazioni, ad esempio, per parcheggi, depositi, chioschi per vendita di prodotti. La Corte d’appello, infine, compensava per tre quarti le spese di tutti i gradi di giudizio, ponendo a carico del Comune il residuo quarto.

2. Avverso questa sentenza, S.R.T.M. e S.M.T.D. propongono ricorso affidato a otto motivi, resistito con controricorso dal Comune di Chiaromonte.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano “Violazione e falsa applicazione degli articoli: D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito con L. n. 359 del 1992; D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58; artt. 2043,2056,1223 e 1226 c.c.”. Ad avviso delle ricorrenti, la Corte d’appello erroneamente non ha tenuto in considerazione la sentenza n. 161/1980 del Tribunale di Lagonegro, passata in giudicato (all. n. 9 prodotto in primo grado), emessa in relazione al valore venale dello stesso fondo e per la realizzazione della stessa opera viaria per cui è causa. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti, erroneamente la Corte territoriale ha richiamato l’art. 5 bis citato, stante le pronunce di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze del Giudice della L. n. 369 del 1996 e L. n. 348 del 2007 e non ha considerato, nell’operazione di stima, atti di comparazione quali contratti e sentenze.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano “Violazione e falsa applicazione degli articoli: art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.”. Deducono che la valutazione effettuata dalla Corte territoriale del valore del terreno (Lire 375/mq.) è, in effetti, assimilabile al VAM di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, ed è, dunque, in contrasto con il giudicato interno, in virtù del quale deve essere risarcito il valore venale del suolo.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano “Violazione e falsa applicazione degli articoli: artt. 2043,2056,1223,1226 c.c. e dei conseguenti criteri relativi alla stima degli immobili”. Nel ribadire che erroneamente i Giudici del rinvio hanno ritenuto ininfluente la sentenza n. 161/1980 del Tribunale di Lagonegro, passata in giudicato, assumono che le risultanze di detta sentenza raggiungono il massimo grado di rappresentatività, poichè stabiliscono il valore venale dello stesso fondo per la stessa opera.

4. Con il quarto motivo lamentano “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Si dolgono della mancata indicazione, nell’ambito del metodo sintetico-comparativo, delle fonti di comparazione e, nel riportare nel testo del ricorso la risposta del C.T.U. alle osservazioni formulate dalle ricorrenti stesse, rilevano che non erano stati indicati gli operatori e professionisti consultati, sicchè la sentenza era rimasta priva di motivazione circa i criteri di liquidazione del quantum.

5. Con il quinto motivo lamentano “Violazione e falsa applicazione degli articoli: art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.”. Deducono che la sentenza di questa Corte n. 21390/2011 vincolava il giudice del rinvio non già ad effettuare una stima ancora più ridotta rispetto a quella effettuata dalla Corte d’appello n. 305/2004, ma solo a motivare la liquidazione, mentre, ad avviso delle ricorrenti, la motivazione del Giudice di rinvio è insussistente e il dictum della citata sentenza di questa Corte è stato violato.

6. Con il sesto motivo lamentano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 24 Cost.”. Assumono le ricorrenti di non aver indicato alcuna somma, nel radicare il giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Lagonegro, sicchè non ricorreva la soccombenza reciproca. Inoltre, poichè le ricorrenti dovrebbero sborsare per spese di difesa più di quanto ricevuto a titolo di risarcimento, la compensazione disposta dalla Corte d’appello ha vanificato la pratica utilità dell’azione risarcitoria proposta, in violazione dell’art. 24 Cost..

7.Con il settimo motivo lamentano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Ad avviso delle ricorrenti nulla ha disposto la sentenza impugnata circa le spese della C.T.U. espletata in primo grado e nel giudizio d’appello e le spese per indagini tecniche devono rimanere a carico totale del soccombente.

8.Con l’ottavo motivo lamentano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Si dolgono della mancata liquidazione in favore delle istanti delle spese della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione (Euro 14,63 e Euro 348), deducendo che non vi è motivo di escludere il rimborso di dette spese.

9. i primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto tutti concernenti, sotto distinti ma collegati profili, la determinazione del valore dei beni oggetto di causa, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

9.1. La Corte territoriale ha affermato che il valore venale dei terreni è assai modesto, motivando detto giudizio in base a plurimi profili valutativi, dei quali, in dettaglio, ha dato conto nella sentenza impugnata. In primo luogo la Corte d’appello non ha affatto applicato il valore agricolo medio (Lire 2.200.000/ettaro), attribuendo, invece, ai terreni quello superiore di Lire 3.750.000/ettaro, ottenuto calcolando la media tra il valore massimo e quello minimo di mercato ipotizzabile (pag. n. 7 della sentenza impugnata).

Il Giudice del rinvio ha compiutamente esaminato gli elementi emersi dalla C.T.U., disposta in sede di giudizio di rinvio, e rilevanti per la quantificazione, precisando che: (i) i terreni occupati erano frustoli di più ampia proprietà, in parte attraversata dalle strade costruite dal Comune, per la cui realizzazione era stata avviata la procedura ablatoria; (ii) i terreni non occupati, limitrofi ai precedenti, versavano in stato di abbandono, essendo avvolti da rovi, vegetazione spontanea, boscaglia con alberi sparsi di quercia e robinia; (iii) i terreni, classificati come di natura agraria e incolto produttivo, avevano caratteristiche agronomiche alquanto scadenti, non erano coltivati all’epoca di occupazione e in ogni caso il fondo, non essendo irrigato, non avrebbe potuto essere sfruttato per colture pregiate; (iiii) Chiaromonte era un paese di piccole dimensioni, ove non esisteva un mercato di siffatti terreni; (iiiii) le danneggiate non avevano dedotto potenzialità para-edificatorie dei fondi, ossia la suscettibilità degli stessi di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, con utilizzazioni, ad esempio, per parcheggi, depositi, chioschi per vendita di prodotti.

A fronte di detta puntuale motivazione, le deduzioni espresse dalle ricorrenti sull’asserito erroneo richiamo, da parte della Corte d’appello, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, non si confrontano con l’iter argomentativo di cui alla sentenza impugnata, nella quale è reiteratamente ribadito che la valutazione è stata effettuata individuando il valore venale dei terreni, nel caso di specie, incontrovertibilmente, di natura agricola. Occorre, altresì, rammentare, per quanto occorra, che il fondamentale criterio discretivo tra edificabilità ed inedificabilità dei beni in tema di loro valutazione in fattispecie di espropriazione per pubblica utilità, estensibili, se del caso, alle ipotesi di occupazione illegittima, usurpativa o appropriativa, non è venuto meno a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007.

Inammissibile è anche la censura che si riferisce alla sentenza n. 161/1980 del Tribunale di Lagonegro, reiteratamente richiamata dalle ricorrenti come “atto di comparazione ineludibile” (pag. n. 9 ricorso) ai fini della stima degli immobili. La Corte territoriale ha esaminato i dati emergenti da quella sentenza, concernente la stima di una porzione di terreno adiacente, e, motivatamente, ha ritenuto la stessa non utilizzabile, sia per la diversità dell’oggetto, sia per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo e di mercato rispetto al 1968.

Tramite la denuncia del vizio di violazione di legge (motivi primo, secondo e terzo), le ricorrenti sollecitano, inammissibilmente, una rivalutazione degli elementi probatori e del merito (tra le tante Cass. n. 18892/2016). Le doglianze si risolvono, quindi, in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

Neppure ricorre il vizio motivazionale denunciato con il quarto motivo, perchè i fatti allegati sono stati esaminati ed è adeguato il percorso argomentativo censurato, fondato su valutazioni probatorie, quale è anche la scelta di disporre la rinnovazione della consulenza d’ufficio, e accertamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità, senza che sia ravvisabile l’anomalia motivazionale come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014).

10. Il quinto motivo è infondato.

10.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di giudizio di rinvio, l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (Cass. n. 12102/2014; Cass. n. 1660/2017 e Cass. n. 22989/2018).

10.2. Nella fattispecie, con la sentenza n. 21390/2011 di questa Corte, è stato accolto il ricorso incidentale del Comune di Chiaromonte con cui detta parte denunciava il vizio motivazionale della sentenza impugnata, e al Giudice del rinvio è stato espressamente demandato di determinare “l’entità del risarcimento sulla base degli elementi acquisiti e disponendo, eventualmente, nuovi accertamenti peritali”. Alla Corte d’appello di Potenza, quale Giudice del rinvio, è stato, dunque, conferito ogni e più ampio potere di indagine e valutazione della prova, ai fini della determinazione di cui sopra, e non certamente solo il potere di “motivare” la liquidazione in precedenza effettuata dalla medesima Corte, come sostengono le ricorrenti.

11. I motivi sesto e settimo, da esaminarsi congiuntamente in quanto tutti attinenti al regime delle spese di lite e di C.T.U., sono infondati.

11.1. Non ha fondamento la censura sulla parziale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi disposta dalla Corte territoriale, che ha ravvisato sussistenti giusti motivi, integrati dal minimo accoglimento delle domande delle attuali ricorrenti, per compensare nella misura di tre quarti dette spese e porre a carico del Comune il residuo quarto.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22541/2006 in ordine all’applicazione dell’art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis – il giudizio di primo grado è iniziato nel 1994) ha affermato che in tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c., nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c., sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Questa corte ha inoltre precisato che il notevole ridimensionamento delle pretese azionate è giusto motivo di compensazione (Cass. n. 342/2016).

11.2. Del tutto infondata è anche la censura espressa con il settimo motivo, atteso che, contrariamente a quanto esposto in ricorso, la Corte d’appello ha espressamente riferito la regolazione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio anche a quella svolta in primo grado (pag. n. 10 sentenza).

12. L’ottavo motivo è inammissibile.

12.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, sebbene il giudice sia tenuto a liquidare le spese di lite alla parte vittoriosa anche in mancanza di nota specifica, qualora la nota non sia prodotta la liquidazione giudiziale è da presumere avvenuta con riferimento a quel che risulta dagli atti, quanto alla corrispondenza fra l’attività svolta dal difensore e la somma spettante a titolo di spese, diritti ed onorari. In questo caso, è onere della parte che lamenti l’erronea liquidazione dimostrare – attraverso la produzione in giudizio della nota specifica delle prestazioni svolte – che l’attività esposta sia stata effettivamente resa, nonchè quali singole voci non siano state incluse nella somma liquidata a compensazione, o siano state liquidate in violazione dei limiti tariffari, potendo il giudice, solo in forza di tale attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa, traendo anche argomento dalla mancata contestazione della controparte (Cass. n. 7654/2013).

12.2. Le ricorrenti, nel dolersi della mancata liquidazione delle spese di notifica e di iscrizione a ruolo relative al precedente giudizio di cassazione, non riportano nel ricorso la corrispondente nota spese.

La censura difetta, pertanto, di autosufficienza, non essendo consentito a questa Corte il controllo sulla corrispondenza delle richieste alle risultanze di causa.

13. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.415, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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