Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12617 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13938/2010 proposto da:

A.S., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato PICCIONI DARIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BOTTIGLIERI Alessandro;

– ricorrenti –

nonchè

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 939/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

6/03/09, depositato il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Bottiglieri Alessandro, difensore dei ricorrenti che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura

speciale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- A.S. e le altre parti indicate in epigrafe ricorrono per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Genova del 6.4.2009 con il quale è stata parzialmente accolta la loro domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 nei confronti del Ministero della Giustizia formulando tre motivi.

Resiste con contro ricorso il Ministero intimato.

1.1.- La presente sentenza è redatta con “motivazione semplificata” ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011.

2. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 365 c.p.c., posto che il difensore dei ricorrenti non è munito di valida procura speciale.

Infatti, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso (nella specie, è richiamata la procura conferita in calce al ricorso proposto alla Corte di appello), stante il disposto tassativo dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma. Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d’ufficio, con consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall’eccezione della parte interessata (Sez. 3, Sentenza n. 823 del 18/01/2006).

La procura per il ricorso per cassazione – che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione – è valida solo se rilasciata in data successiva alla (già emessa) sentenza impugnata, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando altresì esclusa ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione (Sez. L, Sentenza n. 2444 del 04/03/2000).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare al Ministero resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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