Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12616 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. I, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28044/2015 proposto da:

Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello

Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Kalan S.N.C. di L.G. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio del Sig. Gian Marco Grez,

rappresentata e difesa dagli avvocati Branca Carlo, Marotta

Alessandro, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Consorzio Regione Campania CO.RE.CA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale

G. Mazzini 142, presso lo studio dell’avvocato De Curtis Claudia,

rappresentato e difeso dagli avvocati Allodi Giovanni, Romano

Domenico, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente incidentale –

e contro

Kalan S.N.C. di L.G. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio del Sig. Gian Marco Grez,

rappresentata e difesa dagli avvocati Branca Carlo, Marotta

Alessandro, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3466/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3466/2015 depositata il 21-8-2015, la Corte d’Appello di Napoli, pronunciando quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 18453/2011, sull’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., della Kaplan s.n.c., condannava in solido la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consorzio Regione Campania CO.RE.CA. al pagamento a titolo risarcitorio, per le causali di cui alla motivazione della stessa sentenza, in favore della Kalan s.n.c. della somma di Euro 963.842, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 31-3-1987 alla data della sentenza ed interessi legali sul predetto importo, rivalutato anno per anno fino alla data della sentenza, nonchè della somma di Euro 60.334,25, a titolo di ristoro del danno per l’occupazione illegittima, oltre accessori come specificato nella sentenza impugnata. La Corte d’appello, per quanto ancora di interesse, rilevava che la questione della legittimazione passiva e della responsabilità solidale del concedente e del concessionario era coperta dal giudicato della sentenza di questa Corte n. 18453/2011. Riteneva di dover confermare la quantificazione operata dal C.T.U. nominato in primo grado in ordine alle singole voci di danno, causato dall’asservimento illecito e dall’occupazione illegittima, ivi accertate (danno derivante dalla inedificabilità delle aree ancora libere; danno per riduzione del numero di piani del fabbricato; deprezzamento del fabbricato per la riduzione delle caratteristiche ambientali – quali la qualificazione ambientale, luminosità, soleggiamento, rumorosità, inquinamento atmosferico; nuova progettazione, demolizione e nuove opere indotti dalla costruzione del viadotto; perdita dell’area su cui sorgevano i piloni e minore fruibilità delle aree scoperte). La Corte territoriale rilevava che il procedimento estimativo del valore suindicato non era stato contestato nel corso dei precedenti gradi di giudizio e, in particolare, il Consorzio CO.RE.CA., mediante l’originario appello incidentale, si era limitato a censurare la mancata applicazione dei criteri di valutazione dell’indennità di asservimento (legittimo) dettati dalla L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13, senza, invece, formulare specifiche censure in ordine al valore venale determinato dal C.T.U. nominato dal Giudice di primo grado.

2. Avverso questa sentenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzionario CIPE ex L. n. 219 del 1981 – (di seguito per brevità PCM) propone ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso da Kalan s.n.c. (di seguito per brevità Kalan) e dal Consorzio Regione Campania CO.RE.CA. (di seguito per brevità Consorzio), il quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente incidentale e la controricorrente Kalan hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso principale la PCM lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Ad avviso della ricorrente principale, la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto che non fosse stato contestato il valore venale del suolo indicato dal C.T.U. di primo grado. Deduce, riportando nel testo del ricorso la parte di interesse della comparsa di riposta del Consorzio depositata nel giudizio di rinvio, che il Consorzio e di seguito anche la PCM, nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, avevano evidenziato che gli importi determinati dal C.T.U. erano stati calcolati con riferimento al valore pieno degli immobili per cui è causa, anzichè a quello mediato di cui alla L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13, precisando ulteriormente che il valore venale indicato dal C.T.U. era assolutamente eccessivo rispetto a quello reale. Rileva la ricorrente principale di aver svolto espressamente anche nell’originario atto di appello la contestazione della quantificazione dei danni effettuata dal Tribunale, in quanto non era stata operata la diminuzione del valore venale del bene prevista dalla L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13.

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Lamenta che la Corte territoriale erroneamente non abbia tenuto conto, disponendo la condanna al risarcimento dei danni in favore della Kalan s.n.c., delle somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza procedere alla detrazione dell’importo pari a dette somme dal quantum liquidato.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Consorzio lamenta “Violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce di aver evidenziato, nel costituirsi nel giudizio di rinvio, che avrebbe potuto tutt’al più rispondere – in misura certamente di gran lunga inferiore rispetto all’Amministrazione Statale e giammai in via solidale per l’intero- esclusivamente dell’indennizzo relativo alla superficie espropriata irreversibilmente trasformata. Ad avviso del Consorzio, la responsabilità solidale sancita dalla sentenza di questa Corte n. 18453/2011 ha riverbero solo nei rapporti tra la Kalan s.n.c. e gli originari convenuti, ma non nei rapporti tra concedente e concessionario. Sostiene il Consorzio che non sia coperta da giudicato la diversa domanda diretta all’accertamento del riparto di responsabilità tra lo stesso e l’Amministrazione Statale e censura, di conseguenza, la sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia, ribadendo che al deducente Consorzio può imputarsi solo la trasformazione del bene, e non le altre voci di danno.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Consorzio denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Rileva di aver contestato il valore venale degli immobili indicato dal C.T.U. di primo grado sia nel giudizio di seconde cure con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, sia nel giudizio di rinvio. Deduce, riportando nel testo del ricorso la parte di interesse della comparsa di riposta del Consorzio depositata nel giudizio di rinvio, di aver evidenziato che gli importi determinati dal CTU erano stati calcolati con riferimento al valore pieno degli immobili per cui è causa anzichè a quello mediato di cui alla L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13, precisando ulteriormente che il valore venale indicato dal CTU era assolutamente eccessivo rispetto a quello reale.

5. Il primo motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto entrambi concernenti la determinazione del valore venale degli immobili oggetto di causa, sono infondati.

5.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019).

5.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione adeguata (Cass. S.U. n. 8053/2014), che il procedimento estimativo dei valori indicati dal C.T.U. di primo grado non fossero stati oggetto di contestazione nel corso dei precedenti gradi di giudizio (pag. n. 7 della sentenza impugnata). La stessa ricorrente principale espone che, in appello, la contestazione svolta sul quantum riguardava la diminuzione del valore venale del bene prevista dalla L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13, ossia proprio nel senso rimarcato dal Giudice del rinvio, e del medesimo tenore sono le contestazioni svolte dal Consorzio.

Sotto ulteriore profilo, peraltro, va osservato che sia la PCM, sia il Consorzio si limitano solo a dedurre, del tutto genericamente, che il valore determinato dal CTU sia eccessivo rispetto a quello reale, senza null’altro specificare, sicchè le censure difettano, anche, di sufficiente determinatezza, neppure consentendo la comprensione delle precise ragioni della critica svolta.

6. Anche il secondo motivo di ricorso principale è infondato.

6.1. Questa Corte ha chiarito che il deposito di somma a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 48 e 49, ha efficacia liberatoria, per l’espropriante debitore, soltanto nell’ambito di una procedura espropriativa perfezionatasi con l’emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea e non anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà conseguente ad un’occupazione appropriativa o usurpativa: in tal caso, infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente al danneggiato, con detrazione dall’importo dovuto delle sole somme eventualmente già incassate da quest’ultimo, potendo l’espropriante legittimamente chiedere la restituzione di quelle ancora giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti (Cass. n. 22923/2013).

La detrazione dell’indennità di espropriazione deve essere, pertanto, disposta solo se il corrispondente importo è stato incassato dalla parte danneggiata, ma la ricorrente principale non allega affatto l’incasso da parte della Kalan delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, sicchè nella specie nessuna detrazione doveva disporsi.

7. Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso incidentale, che è inammissibile.

7.1. Il Consorzio assume che la statuizione passata in giudicato sulla responsabilità solidale tra lo stesso e la PCM per il credito risarcitorio spettante alla Kaplan non riguardi la diversa questione dell’accertamento della gravità delle rispettive colpe dei condebitori o del regresso. Tuttavia il Consorzio neppure allega di aver ritualmente proposto queste domande, che non possono ricavarsi dalle eccezioni sollevate dal condebitore per escludere la sua responsabilità nel rapporto con il danneggiato, e si limita, genericamente, solo a richiamare il disposto dell’art. 2055 c.c.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, come nella specie, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili. In mancanza di rituale proposizione di dette domande nel pregresso giudizio di merito, non può assumere rilevanza l’asserito diseguale apporto causale delle condotte dei condebitori (Cass. n. 32930/2018).

Inoltre il Consorzio si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., ma, inammissibilmente, non indica quando, come e dove ha svolto le domande su cui lamenta omessa pronuncia, ed, anzi, come già evidenziato, neppure allega di averle proposte, difettando così la censura di autosufficienza. Infatti, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Cass. n. 5344/2013).

8. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

9. Le spese di lite del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale, da un lato, e la controricorrente Kalan, dall’altro, mentre possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza, nel rapporto processuale tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Consorzio Regione Campania, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019). Non sussiste analogo obbligo di versamento a carico della ricorrente principale, che è Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. S.U. n. 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Condanna in via solidale la ricorrente principale Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e il ricorrente incidentale Consorzio Regione Campania alla rifusione in favore di Kalan s.n.c. delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000 per compensi e in Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge. Compensa le spese di lite del presente giudizio tra la ricorrente principale Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e il ricorrente incidentale Consorzio Regione Campania.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Consorzio Regione Campania, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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