Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12616 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Emmetre s.s. – in persona del legale rappresentante sig. C.

M. – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avv. Torchia Maurizio del Foro di Torino e

dall’avv. Nicolò Paoletti, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Bamaba Tortolini, n. 34;

– ricorrente –

contro

M.L. – elettivamente domiciliato in Torino, alla via

Cernia, n. 44, presso l’avv. Marisa Mondo;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1496 del 27

settembre 2004 – notificata il 10 dicembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

marzo 2010 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito per la ricorrente l’avv. Nicolò Paletti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso per cassazione, premesso che l’impugnazione era proposta avverso la sentenza n. 1496 pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino in data 30 aprile-27 settembre 2004, ha enunciato in fatto che “per brevità espositiva non si procede a riassumere analiticamente tutte le fasi del procedimento di primo e secondo grado, bensì a richiamare i fatti che hanno determinato la presente causa, che a nostro avviso non emergono con sufficienza dalla lettura delle sentenze di 1^ e 2^ grado” e cioè: “A) L’iter delle pratiche edilizie che hanno interessato il manufatto per cui è causa e la legittimità del suo stato di consistenza”; “B) La successione nel tempo della normativa del Comune di Moncalieri in materia”.

Esplicitamente e consapevolmente l’atto si è dunque sottratto all’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, della sommaria esposizione dei fatti della causa, che costituisce uno dei requisiti necessari al rispetto del principio dell’autosufficienza del ricorso, in forza del quale in esso devono venire indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, per acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

Nè ad escludere l’inammissibilità del ricorso che ne deriva soccorro no le censure in cui si articola il ricorso, giacchè l’assenza in esse di specifici riferimenti ai fatti della causa non ne garantisce l’esatta comprensione, o la narrativa degli stessi contenuta nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., il 4 marzo 2010, atteso che, essendo funzione di detta memoria l’illustrazione delle difese già svolte, la sua lettura presuppone che il ricorso contenga all’atto della sua proposizione i requisiti essenziali alla sua validità.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue l’assorbimento dell’esame di tutti i motivi di ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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