Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12616 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12616

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5508/2015 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 311/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r.;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.E., a seguito del decesso in servizio del padre Sovrintendente della Polizia di Stato – A. in data (OMISSIS), convenne in giudizio il Ministero dell’Interno per conseguirne la condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale o comunque da inadempimento di negotiorum gestio, per non averla messa in grado di avvalersi della polizza assicurativa – per conto di chi spetta o per conto altrui – pure da quello stipulata per i dipendenti ed in favore dei loro eredi, ma il tribunale di Venezia rigettò la domanda, con sentenza del 27/08/2010: sicchè l’attrice, che aveva agito non solo per la propria quota ma anche quale cessionaria della quota del fratello M. e quindi per complessivi due terzi del totale in origine spettante, interpose appello alla corte lagunare.

2. Questa, complessivamente rivalutata la complessiva condotta dell’Amministrazione dell’Interno, la ritenne invece gravemente carente e tale da avere impedito alla V., siccome già maggiorenne all’epoca in cui avevano avuto luogo le solo informali e frammentarie o parziali comunicazioni sull’esistenza e sul contenuto della polizza, di esercitare i diritti in suo favore nascenti da questa o di rendersi conto anche dell’incombenza dei termini prescrizionali, poi inesorabilmente elassi: sì da ritenere integrato (applicando i principi elaborati da Cass. 8670/09) il dedotto inadempimento degli obblighi contrattuali quale causa del danno consistente nella maturazione della prescrizione della prestazione assicurativa pure prima spettante alla beneficiaria.

3. Così, la corte di merito ritenne responsabile il Ministero del danno pari alla perdita, per intervenuta prescrizione, della quota di quella prestazione di spettanza dell’appellante, pari ad un terzo (per avere la madre e vedova del dipendente già conseguito in separato giudizio la propria) e precisamente ad Euro 34.430,46, oltre soli interessi legali dalla notifica della domanda, “trattandosi di interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio per responsabilità contrattuale”, con richiamo espresso a Cass. n. 26226/09; ma negò alla V. la stessa titolarità del credito alla quota del fratello, di ufficio rilevando la carenza di sottoscrizione sul documento che avrebbe provato la cessione dall’uno all’altra.

4. Per la cassazione di tale sentenza di appello, pubblicata il 6.2.14 col n. 311, ricorre oggi la V., affidandosi a sette motivi, mentre l’intimato Ministero non espleta attività difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del 27.4.17, la ricorrente deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno esaminati congiuntamente i primi cinque motivi di ricorso, coi quali la ricorrente denuncia, rispettivamente: “violazione e falsa applicazione delle norme codicistiche… (artt. 1260 e 1264 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)…”, “violazione del principio ne eat iudex ultra petita e conseguente error in procedendo… (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.)”, “omessa motivazione circa due fatti decisivi dell’esito della lite (nel senso della mancata rilevazione del raggiungimento della prova dell’efficace cessione del credito) consistenti nel silenzio serbato dal debitore ceduto sull’avvenuta cessione del credito azionato e nella mancata azione recuperatoria del creditore originario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, “violazione dell’art. 1264 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, “ulteriore violazione dell’art. 1264 c.c., per essersi ritenuta necessaria, ai fini della legittimazione in giudizio, la prova da parte del cessionario del credito dell’avvenuta cessione dello stesso in suo favore… (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; tutti motivi coi quali è censurata la decisione della corte lagunare di rigettare la domanda della V. di condanna della controparte a corrisponderle anche la quota del risarcimento spettante al fratello M., per essere stata ella ritenuta priva di titolarità del relativo credito in dipendenza della carenza di sottoscrizioni del cedente e del cessionario in calce al documento che avrebbe incorporato la cessione della quota stessa.

2. Detti motivi, appunto congiuntamente esaminati per la loro intima connessione, sono fondati, perchè erroneamente la corte territoriale esclude l’operatività della cessione nei confronti del debitore ceduto di un credito, quand’anche si tratti di credito risarcitorio verso la pubblica amministrazione, sulla base della pretesa inidoneità dei documenti addotti per non essere stati sottoscritti dal cedente, posti a base dell’allegato perfezionamento dell’incontro di volontà tra cedente e cessionario.

3. Infatti, tale incontro di volontà si deve qualificare di per sè solo sufficiente al perfezionamento del dedotto negozio di cessione, risultando necessaria solo per l’opponibilità al debitore ceduto la sua notificazione, da intendersi oltretutto in senso lato e cioè come manifestazione di concreta conoscenza, onde prevenirlo dal rischio di pagare irritualmente e di dovere pagare una seconda volta; e neppure rileverebbe la previsione di una forma particolare e solenne, ove applicabile in ragione del regime soggettivo privilegiato del debitore ceduto, perchè formulata nell’interesse di quest’ultima e, non essendosene essa avvalsa, la sua mancata adozione risulterebbe irrilevante ai fini dell’opponibilità e della piena efficacia del negozio.

4. Invero, già in linea di principio qualsiasi cessione di credito, a prescindere cioè dal fatto che essa abbia ad oggetto un credito verso la pubblica amministrazione e che quindi quest’ultima rivesta la qualità di debitrice ceduta, si perfeziona esclusivamente in virtù dell’accordo tra cedente e cessionario, in base al combinato disposto del generale principio consensualistico e dell’altrettanto generale principio della libertà delle forme: infatti, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva, (come nella specie) – pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. 05/11/2009, n. 23463; Cass. 13/07/2011, n. 15364).

5. Deve quindi concludersi che il consenso, addotto o predicato dal cessionario e non contestato dal cedente e soprattutto dal ceduto (cui il cedente bene avrebbe potuto rivolgersi nelle more o che, al contrario, proprio al cedente potrebbe chiedere conferma al fine di tutelarsi), che – come nella fattispecie in esame – sul punto specifico resti del tutto inerte, è normalmente di per sè solo sufficiente a prescindere da qualunque altra formalità, ove non ne siano prescritte altre da disposizioni particolari: e, sotto questo profilo, la corte territoriale ha quindi errato nel rilevare di ufficio una pretesa incompletezza degli elementi costitutivi della dedotta cessione.

6. Resta irrilevante, nella specie, ogni ulteriore approfondimento sulla forma, eccezionalmente solenne, delle cessioni dei crediti – o almeno di alcuni di essi – verso la pubblica amministrazioni: è ben vero che nei confronti di questa il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, prevede, ai suoi commi 1 e 3, che, con riferimento alle somme dovute dallo Stato, “le cessioni… debbono essere notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e “devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”; ma, in disparte che tale argomento la corte territoriale neppure ha speso, fermandosi al dato formale – invece, in quanto tale, come detto irrilevante – della carenza di sottoscrizione di un documento in atti versato, l’argomento è irrilevante nella fattispecie (e la relativa questione si lascia quindi impregiudicata, siccome inidonea ad influire sulla decisione), perchè si tratta comunque di una disciplina che, sia pure di indubbio favore per la pubblica amministrazione (Corte Cost. n. 131 del 2013), introduce un’ipotesi di inefficacia (oltretutto, limitata ai casi di responsabilità contrattuale e, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, soltanto ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione o la fornitura: Cass. 27/08/2014, n. 18339) posta nell’interesse esclusivo del debitore ceduto, il quale è il solo titolato a farla valere: sicchè il rilievo di ufficio della carenza di tali forme comporterebbe il vizio di ultra o extra petizione (Cass. 13 luglio 2004, n. 12901; Cass. 17/12/2010, n. 25562) e, nulla avendo addotto nella specie la convenuta amministrazione, ogni questione sul punto sarebbe preclusa.

7. Ammessa generalmente la cessione pure del credito risarcitorio verso la pubblica amministrazione (tra le più recenti, in materia di crediti ex lege n. 89 del 2001: T.A.R. Campania Napoli Sez. 4, Sent., 30/09/2016, n. 4510), le argomentazioni fin qui svolte, estese alla conclusione della legittimità della cessione a forma libera, suscettibile di prova anche sulla base della non contestazione in giudizio da parte del convenuto ceduto a cui essa sia stata resa nota pure solo con la citazione in giudizio, impongono allora di rilevare l’erroneità della conclusione della gravata sentenza, che non si è attenuta al seguente principio di diritto: “poichè la cessione del credito è normalmente un contratto a forma libera, non rileva, ai fini di escluderne la legittimazione, che il cessionario la provi producendo in giudizio un documento non sottoscritto dal cedente, a maggior ragione ove il debitore ceduto non contesti la cessione, neppure se il cessionario non abbia preventivamente notificato quest’ultima, nè ove essa abbia ad oggetto un credito risarcitorio – nella specie, per inadempimento contrattuale – verso una pubblica amministrazione dello Stato”.

8. Tanto comporta la cassazione, sul punto, della gravata sentenza: ma non è possibile pronunciare sul merito della pretesa, perchè nessuno dei fatti costitutivi è stato esaminato con specifico riguardo al cedente e, segnatamente, alla colpa della debitrice ceduta quanto alle condotte di informativa tenute dalla Amministrazione nei confronti della madre e qualificate parziali o inadeguate per l’altra erede, ma solo in quanto già maggiorenne, in riferimento alle condizioni personali ed all’età del cedente medesimo, non scrutinata dalla corte territoriale, che si è limitata ad escludere la legittimazione della cessionaria, senza esaminare nel merito tali decisivi profili e non potendovi procedere, per i limiti istituzionali imposti al giudizio di legittimità e mantenuti anche dall’eccezionale previsione dell’art. 384 c.p.c., sulla facoltà, per questa Corte, di decidere nel merito.

9. Ciò posto quanto ai primi cinque motivi, il sesto mezzo censura la sentenza di appello per “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4)” e “violazione in ogni caso degli artt. 1218 e 1223 c.c., in tema di risarcimento del danno (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”: ed una tale doglianza, complessivamente considerata come riferita ai principi invocati dalla stessa corte territoriale, è fondata, visto che i giudici del merito omettono di pronunciarsi sull’ammontare del risarcimento del danno da violazione di obblighi contrattuali non pecuniari, chiesto in primo grado e in appello (pag. 22 del ricorso), violando i principi affermati, da ultimo, da Cass. 27/06/2016, n. 13225 (a mente della quale “l’obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicchè deve essere quantificata tenendo conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione”; in precedenza, anche quanto alla cumulabilità della rivalutazione con gli interessi nel risarcimento del danno in ipotesi di responsabilità contrattuale, v. già Cass. 01/07/2002, n. 9517).

10. Preliminare alla disamina del settimo motivo, con il quale la ricorrente lamenta “violazione delle nuove tariffe forensi… ed omessa motivazione… ” sull’entità della liquidazione delle spese di lite da parte dei giudici di appello è peraltro la considerazione che l’accoglimento degli altri motivi di ricorso comporta necessariamente la cassazione della gravata sentenza in ordine al capo di rigetto della domanda di V.E. di condanna di controparte al pagamento in suo favore anche alla quota di spettanza di V.M. senza la possibilità di decidere nel merito per la necessità di procedere a compiuti accertamenti di fatto consistenti nella valutazione della sufficienza delle condotte dell’Amministrazione in ordine ai doveri ed obblighi di informazione specificamente nei confronti di lui: avendo la corte territoriale rivolto la sua attenzione esclusivamente alla valenza delle condotte nei confronti dell’odierna ricorrente in proprio, in quanto di essa sola ha accertato il conseguimento della maggiore età al momento delle condotte di parziale informativa da parte dell’Amministrazione.

11. Tanto comporta che il capo sulle spese della qui gravata sentenza è travolto a sua volta dalla cassazione con rinvio che si deve disporre e che il corrispondente settimo motivo di ricorso deve dirsi tecnicamente assorbito, tanto che il giudice del rinvio, che si identifica nella medesima corte di appello di Venezia, beninteso in diversa composizione, provvederà ad una complessiva rideterminazione delle spese tenendo conto anche dell’esito della domanda e liquiderà pure quelle del presente giudizio di legittimità; mentre la decisione sul sesto motivo, che riguarda – a stretto rigore – il solo capo (già in massima parte accolto) di domanda avanzato direttamente dalla V. in proprio (e cioè per la quota di sua originaria spettanza) e segnatamente gli accessori e la relativa decorrenza, potrà anch’essa essere rimessa al giudice del rinvio, onde rendere omogenee le due pronunzie, per il caso in cui anche quella sulla quota di spettanza originaria del coerede M. possa essere accolta.

12. Infine, la circostanza che il ricorso è tutt’altro che integralmente rigettato esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

Accoglie i primi sei motivi di ricorso, dichiarato assorbito il settimo. Cassa la gravata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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