Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12615 del 22/05/2013

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12615 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 23788-2010 proposto da:
A.A.
– ricorrente contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE;
– intimata avverso il provvedimento RG. 2414/2010 del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositato il 06/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Data pubblicazione: 22/05/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere
relatore ha riferito quanto segue:

uruguaiana, propone ricorso per cassazione, con tre motivi di censura,
avverso il provvedimento del Giudice di pace di Roma con cui
all’udienza del 6 settembre 2010 è stato convalidato il decreto del
Questore di Firenze, in data 2 settembre 2010, che disponeva il suo
trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione per
l’esecuzione del decreto di espulsione emesso in pari data del Prefetto
della stessa città.
2. — Con il primo motivo di ricorso, premesso che la ricorrente
conosce soltanto la lingua spagnola, si lamenta (a) che la medesima
non sia stata assisitita da un’interprete e che (b) il decreto di espulsione
non fosse stato tradotto nella predetta lingua. Si deduce, altresì, che (c)
la nomina di un interprete era necessaria anche al fine di tradurre la
ricevuta di prenotazione del volo aereo di ritorno in patria della
ricorrente per il 7 settembre 2010 e consentire così al Giudice di pace
di comprendere il contenuto di quel documento.
3. — Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione,
si deduce che la ricorrente era in possesso, come sopra eccennato, di
prenotazione del volo aereo di ritorno a Montevideo per il 7 settembre
2010, sicché trattenerla per eseguire il rimpatrio era (a) del tutto
illogico, oltre che (b) illegittimo mancando nel decreto del Prefetto la
concessione di un termine — normalmente di 15 giorni — per lasciare
l’Italia e nel decreto del Questore l’indicazione di un termine di 5
giorni al medesimo fine.
Ric. 2010 n. 23788 sez. M1 – ud. 14-12-2012
-2-

<<1. — La sig.ra A.A., cittadina 4. — Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’insussistenza di motivi di ordine pubblico a fondamento della sua espulsione. 5. — Detti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La censura sub (a) del primo motivo è infondata. Dal verbale conoscere la lingua italiana, e ciò dispensava il giudice dalla nomina di un interprete. Le censure di cui al primo motivo sub (b) e al terzo motivo sono inammissibili perché in sede di convalida non sono ammesse questioni relative alla legittimità del decreto di espulsione, ma soltanto alln esistenza ed efficacia del medesimo (Cass. 20869/2011, 24166/2010, 17575/2010). Le censure di cui al primo motivo sub (e) e al secondo motivo sub (a) sono inammissibili per novità, basandosi su rilievi in fatto che non risultano essere stati dedotti davanti al Giudice di pace. La censura di cui al secondo motivo sub (b), infine, è infondata perché, non essendo ancora scaduto, all’epoca dei fatti, il termine per dare esecuzione alla direttiva 2008/115/CE sui rimpatri (termine scaduto soltanto il 24 dicembre 2010), la quale esclude la legittimità dell’accompagnamento immediato alla frontiera come ordinaria modalità esecutiva del rimpatrio, tale modalità era legittima ai sensi degli artt. 13, comma 4, e 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.>>;
che detta relazione è stata notificata all’avvocato della parte
ricorrente e comunicata al P.M. ed essi non hanno presentato memorie
o conclusioni.
CONSIDERATO
che il collegio condivide la relazione sopra trascritta;
Ric. 2010 n. 23788 sez. M1 – ud. 14-12-2012
-3-

dell’udienza risulta infatti che la ricorrente aveva dichiarato di

che pertanto il ricorso va respinto;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Il Presidi’, te

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA