Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12615 del 18/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12615 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 1305-2012 proposto da:
ESTATE OF TIMOTHY J KOPKE, in persona del legale
rappresentante DAVID A. KRUTZ, ST PAUL FIRE AND MARINE
INSURANCE COMPANY (gia’ UNITED STATES FIDELITY AND
GUARANTY COMPANY), in persona del legale
rappresentante MARYEVE HEATH, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO RANIERI, rappresentate
e difese dall’avvocato ETTORE MARIA NEGRO giuste
procure speciali notarili del Dott. NOTAIO ISABEL
MARSH in WISCONSIN, CONTEA DEL MILWAUKEE del

1

AA–

Data pubblicazione: 18/06/2015

10/02/2013;
– ricorrenti contro

ALLIANZ SPA 05032630963, FONDIARIA SAI SPA , REALE
MUTUA ASSICURAZIONI SPA , BINDA SPA IN LIQUIDAZIONE ;

Nonché da:
ALLIANZ SPA 05032630963, in persona dei procuratori
Dott.ssa ANNA GENOVESE e Dott. ANDREA CERRETTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

ESTATE OF TIMOTHY J KOPKE, in persona del legale
rappresentante DAVID A. KRUTZ, ST PAUL FIRE AND MARINE
INSURANCE COMPANY (gia’ UNITED STATES FIDELITY AND
GUARANTY COMPANY), in persona del legale
rappresentante MARYEVE HEATH, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO RANIERI, rappresentate
e difese dall’avvocato ETTORE MARIA NEGRO giuste
procure speciali notarili del Dott. NOTAIO ISABEL
MARSH in WISCONSIN, CONTEA DEL MILWAUKEE del
10/02/2013;

2

– intimati –

- controricorrenti all’incidentale nonchè contro

FONDIARIA SAI SPA , REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA ,
BINDA SPA IN LIQUIDAZIONE ;
– intimati –

di MILANO, depositata il 11/11/2010; R.G.N. 3454/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato ETTORE MARIA NEGRO;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso
principale assorbito il ricorso incidentale
condizionato.

3

avverso la sentenza n. 3055/2010 della CORTE D’APPELLO

R.G.N. 1305/12
Udienza del 10 marzo 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1997 la società Binda s.p.a. vendette e spedì un carico di carta negli
U.S.A., a mezzo container.
All’apertura del container a destinazione, un pallet (c.d. “bancale”) di merce
cadde dal supporto sul quale era stato sistemato all’interno del

container;

addetta alle operazioni di scarico, il sig. Timothy Kopke, cittadino
statunitense, provocandogli gravissime lesioni personali e rendendolo
tetraplegico.

2. Nel 1998 Timothy Kopke convenne in giudizio la Binda dinanzi al giudice
statunitense, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. La
convenuta chiamò in causa il proprio coassicuratore della r.c., la RAS s.p.a.
(che in seguito muterà ragione sociale in Allianz s.p.a., e come tale sarà
d’ora innanzi indicata).

3. Pendente tale giudizio, la Allianz convenne dinanzi al Tribunale di Milano
la Binda, chiedendo che fosse accertata l’insussistenza del proprio obbligo
indennitario, per non rientrare l’evento sopra descritto tra quelli oggetto di
copertura assicurativa.

4.

La Binda si costituì dinanzi al Tribunale di Milano e chiese in via

riconvenzionale che sia la Allianz, sia gli altri coassicuratori della propria
responsabilità civile (Reale Mutua Assicurazioni e Fondiaria-SAI s.p.a., che
provvide a chiamare in causa) fossero condannati a tenerla indenne dalle
pretese del danneggiato.

5.

Nelle more dei due giudizi (quello pendente dinanzi al giudice

statunitense e quello dinanzi al Tribunale di Milano) la Binda s.p.a. concluse
una transazione sia con Timothy Kopke che con la società Saint Paul Fire
and Marine Insurance Company (d’ora innanzi, per brevità, “la FMI”),
ovvero una delle società di assicurazioni (nella specie, del datore di lavoro

Pagina 3ht5

evt/

sospinse l’anta sinistra dell’apertura del container e schiacciò la persona

R.G.N. 1305/12
Udienza del 10 marzo 2015

della vittima) che aveva agito in surrogazione dinanzi al giudice statunitense
nei confronti della Binda.
Per effetto di questa transazione, la Binda cedette a Timothy Kopke ed alla
FMI i propri diritti di credito nei confronti della Allianz, scaturenti dal

6. In seguito alla stipula della suddetta transazione, Timothy Kopke e la FMI
intervennero volontariamente nel giudizio promosso dalla Allianz dinanzi al
Tribunale di Milano, coltivando la domanda riconvenzionale già proposta
dalla Binda.
Deceduto nelle more del giudizio Timothy Kopke, la sua domanda venne
coltivata dalla sua

Estate

(ovvero l’istituto di diritto nordamericano

assimilabile molto approssimativamente ad una eredità giacente).

7. Il Tribunale di Milano con sentenza 14.6.2007 dichiarò che il sinistro del
quale rimase vittima Timothy Kopke esulava da quelli per i quali la
responsabilità della Binda era coperta dalla polizza stipulata con la Allianz.
Tale polizza, infatti, escludeva l’indennizzabilità dei danni causati dai
prodotti dopo la consegna a terzi.

8. La sentenza del Tribunale venne appellata dall’Estate of Timothy Kopke e
dalla FMI.
La Corte d’appello di Milano con sentenza 11.11.2010 n. 3055 rigettò il
gravame, modificando tuttavia la motivazione adottata dal giudice di primo
grado. Ritenne la Corte d’appello, per quanto qui rileva, che:
(a) il sinistro (ovvero la responsabilità della Binda per il danno patito da
Timothy Kopke) era indennizzabile in base alla polizza stipulata con la
Allianz, in quanto l’esclusione della garanzia dopo la consegna della merce a
terzi valeva solo per la copertura della responsabilità derivante da prodotto
difettoso;
(b) la Allianz era incorsa in mala gesti°, e doveva perciò rispondere anche
oltre il massimale;

Pagina 4

contratto di assicurazione.

R.G.N. 1305/12
Udienza del 10 marzo 2015

(c) tuttavia la Estate di Timothy Kopke e la FMI non avevano provato né l’an,
né il quantum della responsabilità della Binda.

9. La sentenza d’appello è stata impugnata dalla Estate of Timothy Kopke e
dalla FMI, in base ad un solo motivo di ricorso.

controricorso unitario, ed hanno altresì proposto ricorso incidentale fondato
su due motivi.
La Fondiaria-SAI non si è difesa in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ordine delle questioni.
1.1. Secondo l’ordine logico di cui all’art. 276, comma 2, c.p.c., va
esaminato per primo il ricorso incidentale. E’ infatti evidente che la
fondatezza, di esso, escludendo l’obbligo indennitario a carico
dell’assicuratore, renderebbe irrilevante stabilire se il cessionario del diritti
dell’assicurato abbia o meno provato l’entità del danno.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale.
2.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la Allianz sostiene che la
sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi
all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1362 e ss. c.p.c.); sia
da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello, nell’interpretare il contratto di
assicurazione, e nel ritenerlo efficace rispetto al sinistro di cui è causa,
avrebbe violato l’art. 1362 c.c..
Questa la tesi prospettata dalla ricorrente:
(-) il contratto di assicurazione prevedeva una esclusione di garanzia, per i
danni avvenuti “dopo la consegna della cosa a terzi”;
(-) la Corte d’appello ha ritenuto tale esclusione valida solo per
l’assicurazione dei danni da prodotto, non della responsabilità civile;
(-) la Corte d’appello ha dunque adottato una interpretazione contraria al
senso letterale della clausola.

Pagina 5

Hanno resistito la Allianz e la Reale Mutua Assicurazioni, con un

R.G.N. 1305/12
Udienza del 10 marzo 2015

2.2. Il motivo è fondato.
La Binda e la Allianz hanno stipulato un contratto di assicurazione della
responsabilità civile.
In virtù di tale contratto, la Allianz si obbligò a tenere indenne la Binda per i
danni che questa avesse dovuto causare a terzi nell’esercizio della propria

Il contratto, come è d’uso, delimitava il rischio assicurato in vario modo.
Dal punto di vista causale, l’art. 5 delle condizioni generali di polizza
escludeva la copertura assicurativa per “i danni cagionati da prodotti e cose
in genere dopo la consegna a terzi”.
La Corte d’appello di Milano ha ritenuto che quella clausola non escludesse
nel nostro caso l’obbligo indennitario della Allianz, perché essa avrebbe
riguardato esclusivamente

“la specifica ipotesi della responsabilità da

prodotto”, ovvero scaturente da caratteristiche intrinseche del prodotto.

2.3. Così decidendo, la Corte d’appello è incorsa in ambedue i vizi
denunciati dalla Allianz.
La Corte d’appello ha, in primo luogo, violato l’art. 1362 c.c.. Il testo del
contratto, infatti, escludeva dalla copertura assicurativa la responsabilità
dell’assicurato per i danni causati, dopo la consegna a terzi, da “prodotti e
cose in genere”.
Il testo non sarebbe potuto essere più chiaro nel senso di escludere dalla
copertura assicurativa sia la responsabilità per danni da prodotto, sia quella
per danni da “cose in genere”, che ovviamente sono beni diversi dai
“prodotti”.
Con la sua decisione, per contro, la Corte d’appello ha inammissibilmente
amputato una parte del testo contrattuale: questo escludeva la copertura
della responsabilità per danni da prodotti e cose, e la Corte d’appello ha
limitato l’esclusione alla sola responsabilità per danni da prodotti.

2.4. La Corte d’appello ha, altresì, adottato una motivazione illogica.
Essa infatti parrebbe muovere dall’assunto che esistano due “tipi” di
assicurazione della responsabilità civile: la assicurazione della responsabilità

Pagina 6

attività d’impresa.

R.G.N. 1305/12
Udienza del 10 marzo 2015

civile “normale”, e quella “per i danni da prodotto”, e che una clausola di
esclusione del rischio per i danni “da cose in genere” sia coerente
unicamente con quest’ultimo tipo di assicurazione.
Va tuttavia osservato che l’assicurazione della responsabilità civile e quella
“per i danni da prodotto” non sono due tipi contrattuali diversi: anche la

rispondere dei danni causati a terzi dai suoi prodotti è un’assicurazione della
responsabilità civile. Rispetto alle altre ipotesi di assicurazione della
responsabilità civile cambia il tipo di rischio assicurato, non il tipo
contrattuale.
Dunque è illogico affermare che l’esclusione della garanzia, nell’ipotesi di
responsabilità per danni “cagionati da cose”, non si applica all’assicurazione
“responsabilità civile”, perché quell’esclusione varrebbe solo per
l’assicurazione “danni da prodotto”.
Il patto di esclusione della garanzia assicurativa nel caso di responsabilità
per i danni causati da cose può infatti accedere tanto ad una assicurazione
della responsabilità civile generale, quanto ad una assicurazione della
responsabilità civile per i danni da prodotto, e non vi è alcuna connessione
logica imprescindibile tra la clausola in esame e l’assicurazione della
responsabilità del produttore per i danni da prodotto.

3. La decisione nel merito.
3.1. Le rilevate mende della sentenza impugnata non ne impongono la
cassazione con rinvio.
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito.

3.2. Si è già rilevato come l’art. 5 del contratto di assicurazione stipulato
dalla Allianz escludesse l’efficacia della copertura assicurativa, nel caso di
responsabilità dell’assicurata per danni

“cagionati da prodotti e cose in

genere dopo la consegna a terzi”.
Nel caso di specie, è incontroverso che il danno del quale la Binda venne
chiamata a rispondere fu causato da tre cose (il pallet, la struttura sul quale

Pagina 7

polizza stipulata contro il rischio che il produttore possa essere chiamato a

R.G.N. 1305/12
Udienza del 10 marzo 2015

era impalcato all’interno del container, e l’anta di quest’ultimo); e che tale
danno si verificò dopo che la partita di merce venduta dalla Binda venne
consegnata al destinatario.
Ci troviamo dunque al cospetto di un evento di danno chiaramente escluso
dalla suddetta clausola.

Allianz e dagli altri coassicuratori, non rientrando il rischio verificatosi tra
quelli previsti dal contratto.
Ne consegue altresì che, non avendo la Binda credito alcuno nei confronti
della Allianz e degli altri coassicuratori, non poteva cedere alcun diritto
all’Estate of Timothy Kopke ed alla FMI, sicché la domanda di questi ultimi,
quali cessionari dei crediti della Binda, va rigettata.
Ovviamente, essendo il contratto di coassicurazione un contratto unitario,
l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Allianz e dalla Reale Mutua
spiegherà i propri effetti anche nei confronti della Fondiaria-SAI, in quanto
le domande proposte nei confronti dei tre coassicuratori, fondate sul
medesimo contratto, sono tra loro dipendenti ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

3. Il secondo motivo del ricorso incidentale.
3.1. Anche col secondo motivo del ricorso incidentale la Allianz sostiene che
la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai
sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1175, 1375, 1917
c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere
sussistente una mala gestio della Allianz, e quindi la sua responsabilità
ultramassimale; l’assicuratore infatti aveva sin da subito contestato non
senza fondamento (e dunque in buona fede) l’operatività della polizza: e
che non fosse in mala fede lo conferma l’accoglimento della sua eccezione
da parte del Tribunale.

3.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

4. Il ricorso principale.

Pagina 8

Ne consegue che la Binda non poteva pretendere alcun indennizzo dalla

R.G.N. 1305/12
Udienza del 10 marzo 2015

4.1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti principali sostengono che la
sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto inutilizzabile la
copiosa documentazione prodotta

dall’Estate

perché acquisita in un

partecipato. Soggiungono che tale motivazione è illogica, perché non
considera che in virtù del principio dell’atipicità della prova anche le prove
raccolte in altro giudizio possono essere valutate ai fini del decidere.

4.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale.

5. Spese.
5.1. Le spese dei gradi di merito, in considerazione dell’esito alterno di essi,
possono essere integralmente compensate.

5.2. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti
principali, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
– ) accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;
-) dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale ed il ricorso
principale;
– ) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta da Estate of Timothy Kopke e dalla Saint Paul Fire and Marine
Insurance Company nei confronti di Allianz s.p.a., Reale Mutua Assicurazioni
e Fondiaria-SAI s.p.a.;
– ) compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio di
merito;
– ) condanna la Estate of Timothy Kopke e la Saint Paul Fire and Marine
Insurance Company, in solido, alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. e
Reale Mutua Assicurazioni, in solido, delle spese del presente grado di

Pagina 9

cm

procedimento dinanzi al giudice statunitense, cui la Allianz non aveva

R.G.N. 1305/12
Udienza d& 10 marzo 2015

giudizio, che si liquidano nella somma di euro 22.000, di cui 300 per spese
vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.
10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 10 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA