Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12615 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28076-2019 proposto da:

DELMA DI D.L.M. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, D.L.M., in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAPOSILE, 10, presso lo studio

dell’avvocato ROMAGNINO DANILO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MEGNA GIOSUE’ DOMENICO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della pausa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 18 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla Delma di D.L.M. & C. s.a.s. e da D.L.M., in proprio quale socia accomandataria, contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2010, l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto costi recuperando a tassazione le maggiori imposte dovute.

La CTR, dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale in tema di deducibilità dei costi, così testualmente argomentava: “Orbene, avendo, nel caso in esame, il giudice di prime cure chiaramente illustrato le ragioni per le quali doveva ritenersi non provata la effettività del costo – requisito essenziale per la sua deducibilità, Cass. 7881/2016 – l’appello deve essere rigettato”.

Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente e la socia accomandataria D.L.M. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 24 Cost..

Va anzitutto rilevato che, rispetto al vizio dedotto, non è configurabile l’ipotesi di inammissibilità prevista dall’art. 360-bis c.p.c., n. 1, prospettata dall’Agenzia delle entrate. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha osservato che “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello” (Cass. n. 22022 del 2017). Analogamente, si è affermato che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli art. 36 e 61 d.leg. n. 546 del 1992, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15884 del 2017).

In detto vizio di motivazione per relationem meramente apparente incorre, certamente, la decisione della CTR, che, a fronte dei motivi di gravame articolati dalla società contribuente, riportati in ricorso con allegazione anche dell’atto di appello, si è limitata ad affermare che il giudice di primo grado aveva chiaramente illustrato le ragioni per le quali doveva ritenersi non provata la effettività del costo, senza in alcun modo esaminare e valutare le censure mosse da parte appellante nei confronti della decisione impugnata.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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