Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12615 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12615
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Tuscolana 982, presso l’avv. Raffaele Luca Ponte, rappresentato e
difeso dall’avv. COSENZA Domenico per procura in atti;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VITERBO, in persona
del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Viterbo in data 13 maggio
2009, nel procedimento n. 1320/09 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 26 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:
“ritenuto che:
1. A.C.M., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 13 maggio 2009, con il quale il Giudice di pace di Viterbo ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 21 febbraio 2009 dal Prefetto di Viterbo;
1.1. la Prefettura di Viterbo non ha svolto difese;
osserva:
2. il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, appare inammissibile, in quanto con un unico motivo è stata dedotta genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652); inoltre il ricorrente non ha illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione sarebbe mancante o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di dette ragioni possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);
– il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in quanto il provvedimento di espulsione, sia quello notificato che quello depositato, è privo degli estremi della delega al Vice Prefetto Aggiunto e delle ragioni che attualizzano il potere sussidiario di detto Vice Prefetto Aggiunto, appare manifestamente infondato, in quanto il Giudice di Pace, con accertamento di fatto censurabile solo per vizio della motivazione, – vizio nella specie non dedotto sul punto – ha accertato che l’obbligo di rilascio di delega espressa è stato nella specie regolarmente adempiuto “come emerge per tabulas dall’ordinanza n. 6 del 2006, prot. n. 28354/9c- 1/Per, emessa in data 7 agosto 2006, ritualmente depositata in atti dall’amministrazione opposta”;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in atti;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011