Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12614 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASCIULLI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato DE MAJO GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MAJO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2003 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MTGLIUCCI;

udito l’Avvocato DE MAJO Giuseppe, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 10 maggio 1999 il Pretore di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da M.F., condannava S.L. a reintegrarlo nel possesso della servitù di passaggio dal medesimo esercitata sulla particella (OMISSIS) foglio (OMISSIS) N.C.T. di Pescara di proprietà della convenuta a vantaggio del fondo di proprietà dell’attore.

Con sentenza dep. il 29 dicembre 2003 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della decisione impugnata dalla resistente, rigettava la domanda proposta dal M..

I giudici di appello ritenevano che l’attore non aveva fornito la prova del possesso invocato, tenuto conto del contrasto fra quanto sostenuto dall’attore e quanto riferito dai testi C. e D. in ordine alla larghezza della stradina o ancora dello scarso significato che poteva attribuirsi alle dichiarazioni rese dallo stesso D. nonchè dai testi D.N., Mo. e Cr., mentre, d’altra parte, veniva considerato irrilevante che la stradina presentava un tracciato ben definito.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il M. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimata, che ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., comma 1, nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), deduce la nullità dell’appello con il quale la S. si era limitata a lamentare la disparità di trattamento applicata dal primo giudice ai due contrapposti gruppi testimoniali e la mancata considerazione dei documenti prodotti “ma non aveva detto che non doveva darsi credito ai testi di parte attrice: sembra … che l’appellante abbia voluto ima considerazione degli elementi probatori da essa offerti uguale a quella avuta dagli elementi probatori offerti dall’appellato … ma non dice in base a quali risultati il primo giudice avrebbe dovuto decidere o quanto meno non afferma la prevalenza del proprio materiale probatorio su quello avversario”; pertanto, erano omessi specifici motivi per fare valere l’ingiustizia della sentenza impugnata, nè l’impugnazione poteva essere supportata dal riferimento alle contraddizioni richiamate nella comparsa conclusionale (di primo grado) perchè queste si riferivano soltanto a tre delle cinque deposizioni di parte attrice e comunque la contraddittorietà non significava non credibilità.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza gravata che si era pronunciata su motivi non espressi e nemmeno accennati, riportando in proposito le affermazioni con cui la Corte aveva ritenuto di non dare rilevanza a quanto riferito dai testi D., D.N. e Mo..

I motivi – che, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente – sono infondati.

Va premesso che dall’esame dell’atto di appello, consentito dalla natura di vizio in procedendo della doglianza, è emerso che con i motivi di gravame la S. aveva dedotto le contraddizioni delle deposizioni richiamate con la comparsa conclusionale; che erano state considerate attendibili solo i testi di parte attrice nonostante le macro scopi che contraddizioni; che non erano state ritenute meritevoli di essere considerate le deposizioni di S.L. e S.E.G. per lo stretto legame di parentela; che si erano usati due pesi e due misure nella valutazione della prova testimoniale; non si erano esaminati i documenti prodotti dalla S..

Orbene i motivi, volti a censurare la valutazione del materiale probatorio compiuto dal primo Giudice (che aveva ritenuto dimostrata la situazione di possesso invocata dall’attore) alla stregua delle critiche formulate alle deposizioni escusse, erano sufficientemente specifici e necessariamente investivano il giudice di appello dell’esame della controversia in ordine alla prova del possesso, dovendo qui oltretutto considerarsi che il relativo giudizio deve essere necessariamente globale nel senso che l’esame deve essere esteso al complesso degli elementi probatori acquisiti che vanno analizzati nel loro insieme. Tenuto conto della natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello l’indagine, demandata a quest’ultimo in merito alla prova del possesso vantato dall’attore, comportava necessariamente la verifica della attendibilità delle circostanze riferite dai testimoni dal medesimo indicati.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2722, 2729 cod. civ., artt. 115, 257 c.p.c., comma 2, art. 356 cod. proc. civ., comma 1, nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), deduce che i fatti posti a sostegno della domanda dovevano ritenersi provati a stregua di quanto emerso dalle deposizioni rese dai testi C., D.N., Mo., Cr., M. (figlio dell’attore): il passaggio esercitato dall’attore un’ infinità di volte non era affatto occasionale; del resto l’esistenza del fabbricato dell’attore sul fondo a favore del quale era esercitato il passaggio e la presenza della stradina dimostravano la servitù di passaggio, atteso che anche gli sbarramenti eseguiti dalla convenuta e che avevano causato la domanda di reintegra de qua sarebbero stati inspiegabili ove si fosse trattato di passaggi occasionali.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione da cui la sentenza impugnata è immune,si risolve nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, in quanto è diretta a una ricostruzione dei fatti difforme da quella compiuta dai Giudici di merito; in sostanza, sollecita da parte della Corte di Cassazione il riesame degli elementi probatori acquisiti attraverso la rivalutazione, in particolare, delle circostanze emerse dalle deposizioni testimoniali il cui testo viene riportato ed analizzato al fine di dimostrare la fondatezza della tesi attorea.

Orbene, la ricostruzione del fatto è oggetto dell’indagine di riservata al giudice di merito, non essendo compito del giudice di legittimità, che non può esaminare gli atti, verificare l’esattezza della decisione impugnata alla stregua degli elementi probatori acquisiti al processo. Al riguardo, va ricordato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre la Corte di Cassazione ha il compito di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato attraverso l’esame del suo contenuto.

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA