Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12614 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25655/2019 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO,

29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERN. SIRACUSA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Caltanissetta confermò la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva disatteso la domanda di protezione avanzata da E.O.;

– il richiedente aveva narrato di essere espatriato dalla Nigeria (Edo State) perchè gli aderenti a una setta volevano affiliarlo, contro la sua volontà, al posto del fratello, già componente della setta, rimasto ucciso in uno scontro a fuoco;

– il Tribunale aveva giudicato la narrazione inattendibile per il convergere di una pluralità di ragioni (il richiedente, dopo aver dichiarato che il fratello era stato ucciso in un conflitto a fuoco fra bande rivali, aveva modificato la versione affermando che era stata la stessa setta ad averlo ucciso; asseriva che era stata presentata denunzia, per poi smentirlo; non era dato comprendere perchè mai gli affiliati si fossero limitati solo a minacciarlo, nè era comprensibile la scelta di un allontanamento dalla Nigeria, bastando spostarsi in uno degli stati nigeriani federati; ma, soprattutto, la cooptazione forzosa risultava manifestamente non credibile alla luce delle COI esaminate); veniva, inoltre, escluso il ricorrere dei presupposti della protezione umanitaria, poichè la partecipazione ai corsi d’apprendimento della lingua italiana, pur costituendo avvio di un percorso d’integrazione, alla luce della svolta comparazione, non integrava situazione di concreta vulnerabilità, non essendo stata anche solo esposta una personale condizione di deprivazione dei diritti umani;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre censure avverso il decreto e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che il Tribunale aveva violato i parametri normativi che sollevano il richiedente dall’onere della piena prova, parametri che la giurisprudenza traduce nella formula “onere della prova attenuato”, è inammissibile poichè privo di specifica attitudine censuratoria, essendosi il ricorrente limitato a riportare taluni dei principi regolanti la materia, senza, tuttavia, individuare quali siano state le concrete ricadute della dedotta violazione di legge;

che, peraltro, il Giudice del merito risulta aver deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

che piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Giudice tenuto conto della situazione del Paese, al fine del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria e il terzo motivo, con il quale allega violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, sempre avuto riguardo alla protezione umanitaria, per non essere stata comparata la situazione di estrema povertà nella zona di provenienza, con la condizione raggiunta in Italia, risultano del pari inammissibili:

– il complesso censuratorio non si confronta con la motivazione (il Tribunale, come si è detto, consultando le COI, ha escluso il sussistere di una situazione di violenza diffusa e incontrollata);

– rimasta non dimostrata la sussistenza di violenza indiscriminata, la pretesa, poi, di aver diritto alla protezione umanitaria, priva di allegazioni di specifiche e individuali ragioni di vulnerabilità (che, ovviamente, non possono coincidere con lo stato di povertà) non ha fondamento giuridico;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che la giurisprudenza della Corte è ormai costante nel ritenere che l’art. 366 c.p.c., n. 4, si applichi, specularmente, anche al controricorso (Cass. n. 12171/09 ed ivi richiamo a Cass. n. 5400/06; cfr. anche Cass. nn. 6222/12 e 3421/97); ciò, tuttavia non significa affatto pretendere, al fine di valutarne l’ammissibilità, che il controricorso debba contenere dei propri “motivi” specifici e speculari rispetto a quelli del ricorso, nè tanto meno che contrattacchi la decisione con altre autonome argomentazioni, ma semplicemente esigere che esso contenga una sia pur minima confutazione del ricorso, in qualunque modo articolata, purchè la sua giustapposizione alla vicenda oggetto di ricorso non sia affidata alla sola deduzione logica della Corte sulla sola base dell’indicazione dei dati di riferimento della causa (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata);

che, pertanto, specificato in punto di diritto che: “ove il controricorso (…), a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce, risulti privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo “di genere”, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso, non assolve al suo scopo”, deve reputarsi che il controricorso qui al vaglio sia estraneo al genus, e per esso non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese; considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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