Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12614 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 09/06/2011), n.12614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso

d’Aquino 7, presso l’avv. CRASTA Alberto, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 25

maggio 2009, nel procedimento n. 91/09 R.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 26 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1 B.G., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 25 maggio 2009, che ha rigettato il gravame dal medesimo proposto contro la sentenza del Tribunale di Trieste n. 53/2009 del 27 gennaio 2009, che aveva respinto il ricorso proposto dal nominato B.G. per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, o in via subordinata la protezione sussidiaria o il diritto di asilo;

1.1. il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto difese;

osserva:

2. la Corte d’appello di Trieste ha rigettato il gravame, affermando che: – le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono prive di attendibilità, in quanto non può sostenersi di essere minacciato in patria perchè convertito si alla religione cattolica e ignorare tutto della religione medesima; in particolare, a fronte della contestazione specifica, mossagli dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, del motivo per il quale egli si fosse convertito alla religione cattolica, egli ha risposto che gli piacevano le costruzioni delle chiese e gli piaceva la religione cattolica, ma ha anche dimostrato, a precisa domanda, di non conoscere neppure la figura di Gesù; inoltre, il riferimento al notorio in ordine alla situazione complessiva del Kosovo, pur dopo la proclamata indipendenza nel febbraio 2008, non costituisce prova del fatto che egli sia oggetto di persecuzione nel proprio paese di origine per il credo professato; manca pertanto del tutto la necessaria, specifica, individuale e diretta riferibilità dei fatti contro la persona del ricorrente in termini di sua persecuzione o rischio attuale per la sua incolumità, nè una qualche verifica o accertamento da parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria apporterebbe nuovi elementi, rispetto a quelli già prodotti dal reclamante, e idonei all’accoglimento della domanda proposta;

– quanto alla domanda di protezione sussidiaria, il ricorrente ha menzionato vicende nelle quali non sono ravvisabili ipotesi di conflitto armato interno o internazionale, nè pericolo attuale di minaccia grave alla vita o alla persona di medesimo, nè che lo stesso possa essere destinatario di tortura o di altro trattamento disumano, qualora rientrasse nel suo paese d’origine;

– il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere al territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo per la durata della relativa istruttoria;

3. con il primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, deduce che le intimidazioni da lui subite a causa della sua appartenenza alla religione cattolica ben potevano inserirsi nel quadro dell’appartenenza ad un gruppo sociale nel quale era in conflitto e che comunque, quanto alla richiesta protezione sussidiaria, il Kosovo è ancora in grave stato di pericolo e di conflitto armato interno;

– con il secondo motivo, denunciandosi violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del Protocollo relativo allo status dei rifugiati di New York del 31 gennaio 1967 e della direttiva n. 1004/83/CE del 29 aprile 2004, si deduce che la Corte triestina erroneamente interpretato la normativa in materia di status di rifugiato in ordine all’onere della prova gravante sul richiedente;

– con il terzo motivo si afferma che la norma sul diritto d’asilo di cui all’art. 10 Cost., comma 3, ha carattere immediatamente precettivo e attribuisce un diritto soggettivo perfetto autonomamente azionabile, il cui contenuto è più ampio delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007 (status di rifugiato politico o riconoscimento della protezione sussidiaria);

– con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito omesso di esaminare la domanda subordinata di accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il ricorrente non ha concluso l’illustrazione dei motivi di censura – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – con la chiara indicazione, per quanto riguarda il primo motivo, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume illogica, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897); inoltre il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., si risolve nel mero interpello della Corte in ordine alla censura così come illustrata, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769;

208/24339); il quesito stesso fa altresì inammissibile riferimento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, alle “ragioni indicate nel ricorso introduttivo e nel reclamo”; anche il motivo è privo del requisito di autosufficienza, facendo riferimento alla sussistenza di “seri motivi di carattere umanitario o risultanti dagli obblighi costituzionali o internazionali adottati dallo Stato italiano ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6″, senza specificarne il contenuto con riferimento alla fattispecie concreta;

– il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello si è avvalsa dei suoi poteri di indagine e di informazione, utilizzando gli elementi conoscitivi risultanti dalla Commissione territoriale, non specificamente censurati dal ricorrente;

– il terzo motivo non sembra meritare accoglimento nel caso concreto, in quanto, se è vero che l’identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, quali situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali, deve essere affermata sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina interna vigente ed ha in particolare trovato espressa conferma nelle norme di attuazione delle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, di cui, rispettivamente, al D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008 (parzialmente modificato con il D.Lgs. n. 159 del 2008) (Cass. S.U. 2009/19393) (così dovendosi correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata) nel caso di specie l’istruttoria espletata ha escluso comunque la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’asilo, sulla base di argomentazioni non censurate o solo genericamente censurate dal ricorrente;

il quarto motivo appare inammissibile, in quanto il quesito di diritto non è attinente al decisum e neppure alle ragioni di doglianza svolte nel motivo; la censura appare comunque anche manifestamente infondata, essendosi la Corte d’appello pronunciata sul punto, affermando che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è di competenza dell’autorità amministrativa e non del giudice ordinario;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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