Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12614 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12614 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9224-2013 proposto da:
SIFIR – SOCIETA’ IMMOBILIARE FINANZIARIA ROMANA
SPA 03025630587, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed Amministratore Delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo
studio dell’avvocato SINIBALDI MICHELE, che lao rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GIUSEPPE “MIMMO” SIENI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
FRANCESCO TASSONE, FRANCESCO ANELLI, PAOLA
ANGOTTI, procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 05/06/2014

- controrkortente avverso l’ordinanza n. R.G. 59357/12 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata 1’01/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Michele Sinibaldi difensore della ricorrente che ha
chiesto raccoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Anelli Francesco (delega avvocato Palmieri) che si
riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 09224 sez. M1 – ud. 06-05-2014
-2-

06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

9224/2013

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel procedimento iscritto

“Nel provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, sul ricorso proposto ai sensi
dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ. volto ad ottenere la declaratoria d’inefficacia del
decreto ingiuntivo n.13533 del 2011, per omesso notifica, ha respinto il ricorso ed ha
affermato a sostegno della decisione assunta :
il decreto ingiuntivo in oggetto è stato emesso munito di clausola di provvisoria
esecutorietà;
su autorizzazione del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 482 cod. proc. civ. è
stato notificato unitamente al precetto ed all’atto di pignoramento;
nella copia dell’atto di pignoramento prodotta dal resistente si fa espresso riferimento
al d.ingiuntivo n. 113533 del 2011 e risulta che il titolo esecutivo (costituito dal d.i.) è
stato notificato unitamente al pignoramento;
dalla dichiarazione del terzo pignorato Banca Popolare di Roma, prodotta dal
resistente, si da del pari riferimento al pignoramento notificato unitamente al decreto
ingiuntivo in questione;
anche l’attestazione UNEP rilasciata in data 4 gennaio 2012, darebbe ulteriore
conferma dell’avvenuta notifica del decreto.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
la s.p.a. S.I.F.I.R, affidato ai seguenti motivi :
il provvedimento è ricorribile ex art. 111 Cost. in quanto dotato di efficacia decisoria
definitiva derivante dal fatto che oggetto della richiesta d’inefficacia non è un vizio
della notificazione del decreto ma l’inesistenza di essa. Tale profilo escludeva la
possibilità di una opposizione tardiva e rendeva necessaria come unico rimedio il
ricorso proposto.
Deve preliminarmente affrontarsi la questione preliminari relativa
all’ammissibilità del ricorso da escludersi. Secondo il consolidato orientamento di
questa Corte il provvedimento di rigetto emesso su ricorso ex art. 188 disp. att. cod.
proc. civ. non è ricorribile per cassazione per chè
“se pure incide sull’esercizio di diritti soggettivi, inerenti alla posizione del creditore il cui
diritto è stato riconosciuto in sede monitoria ed a quella del soggetto destinatario
dell’ingiunzione, è privo del requisito della definitività, concedendo la norma al debitore
la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di
inefficacia dell’ingiunzione stessa e, quindi, non è impugnabile con ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 12135 del 2006, 7976 del 2013).
L’inammissibilità non è collegata alla natura delvizio denunciato ma
esclusivamente all’oggetto della decisione, ritenendo la Corte che il rigetto non
pregiudichi un’azione a cognizione piena avente la stessa causa petendi e petitum.
L’inammissibilità della proposizione del ricorso per cassazione rende superfluo l’esame
dei motivi.
In conclusione, ove il Collegio condivida i predetti rilievi il ricorso deve essere ritenuto
inammissibile”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla presente relazione
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente procedimento che liquida in E 3000 per compensi; E 100 per
esborsi oltre accessori di legge.

al R.G. 9224 del 2013

9224/2013

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis, dello stesso art. 13.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2014

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