Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12613 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 134 A, presso lo studio dell’avvocato ZOFRE

ROSELLA STUDIO POLITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FALVO

FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TRASONE

8, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE ERCOLE, rappresentati e

difesi dall’avvocato VETERE VINCENZO;

– controricorrenti –

e contro

S.F., in proprio e nella qualità di procuratore dei

figli G., A.B., M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 567/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udite l’Avvocato FALVO Fabrizio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza M.C. e C.F. per sentire: accertare che era titolare del diritto di usufrutto sul terreno sito in (OMISSIS), loc. (OMISSIS) via (OMISSIS); condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni.

I convenuti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda e di essere autorizzati a chiamare in causa a scopo di garanzia S.F., S.M., S. A. e S.G., dai quali avevano acquistato il terreno de quo.

Con sentenza del 26 settembre 2005 il Tribunale condannava i convenuti al risarcimento dei danni liquidati nella misura di Euro 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria,per il mancato godimento del diritto di usufrutto.

Con sentenza dep. il 22 giugno 2007 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione impugnata ed in accoglimento dell’impugnazione proposta dai convenuti, determinava il risarcimento del danno sofferto dall’attore nel minore importo di Euro 2.500,00 euro; condannava i chiamati in causa a tenere manlevati i convenuti in relazione al pagamento della predetta somma.

Per quel che interessa nella presente sede la sentenza innanzitutto dichiarava inammissibile la domanda di condanna dei convenuti al rilascio del terreno de quo formulata in sede di conclusioni dall’appellato: posto che nella comparsa di costituzione depositata in sede di gravame non era stata formulata alcuna critica alla decisione di primo grado laddove aveva omesso di pronunciarsi su di essa doveva ritenersi che l’attore aveva fatto acquiescenza a tale statuizione.

Il danno veniva liquidato nel minore importo di Euro 2.500,00 in considerazione della limitata estensione del terreno oggetto di usufrutto coltivato ad ortaggi e per lunghi periodi rimasto abbandonato, con valutazione necessariamente equitativa, non potendo farsi luogo alla richiesta ctu per pervenirsi a un accertamento esatto, tenuto conto della disomogeneità delle poste di danno e della estrema variabilità della resa delle coltivazioni in agricoltura.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M. G. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il M. e la C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., artt. 324, 329, 342, 343, 346 cod. proc. civ., censura la decisione gravata laddove aveva erroneamente ritenuto che la domanda di riconsegna del terreno non aveva formato oggetto di critica nella comparsa di costituzione, tenuto conto che la parte vittoriosa non ha l’onere di proporre appello incidentale le domande ritenute assorbite o non esaminate, essendo al riguardo sufficiente la loro riproposizione in sede di gravame, come aveva fatto esso ricorrente che aveva interpretato la decisione come di implicito accoglimento anche della domanda di rilascio.

Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: “si chiede … se la Corte di appello nella sentenza impugnata, in relazione all’art. art. 360 c.p.c., n. 3, ha violato e falsamente applicato le previsioni degli artt. 2909 cod. civ., artt. 324, 329, 342, 343, 346 cod. proc. civ., considerando inammissibile in quanto coperta da giudicato la domanda dell’appellato di riconsegna del terreno oggetto della presente causa e sostenendo che lo stesso appellato avrebbe fatto acquiescenza avverso la detta parte di sentenza”.

Il motivo è inammissibile.

La formulazione non è conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, ratione temporis applicabile, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati,a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1), 2), 3), 4) Orbene, nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 1), 2), 3), 4), il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07): è necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare,secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si era proposto l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacche la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. In effettiva ratio ispiratrice dell’art. 366 bis cod. proc. civ., era quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per cassazione,che non è solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una corretta decisione di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili.

Nella specie, il motivo del ricorso, con cui si chiede se vi sia stata violazione delle norme indicate e se sia erronea la decisione con cui la sentenza aveva ritenuto formatasi l’acquiescenza alla decisione di primo grado in assenza di appello incidentale in ordine al rilascio del terreno, non pone alcuna questione di diritto, la cui soluzione dovrebbe consentire alla Corte di Cassazione la decisione della controversia e la enunciazione della regala iuris applicabile anche in casi analoghi, risolvendosi in una inammissibile istanza di verifica se vi siano state nella specie violazioni di norme che abbiano determinato un error in procedendo.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226, 1227, 2043, 2056 e 2059 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza impugnata che, nel riformare al riguardo la decisione di primo grado, aveva proceduto alla valutazione equitativa del danno liquidandolo nella misura di Euro 2.500,00 già rapportato all’attualità, senza indicare il criterio utilizzato ed in violazione dei principi in materia di liquidazione equitativa che non può risolversi nell’attribuzione di una somma irrisoria o simbolica.

Al riguardo, osservava che il M. era stato indebitamente privato del diritto di godere dell’usufrutto per lunghi anni:

l’importo liquidato doveva considerarsi inconsistente anche con riferimento al valore del terreno pari a L. 35.000.000 nel lontano 1984 tenuto conto delle modalità di calcolo del diritto di usufrutto che va compiuto alla stregua delle apposite tabelle d’altra parte, la Corte non aveva considerato la malafede dei convenuti che era emersa in maniera manifesta nel corso del giudizio; secondo quanto risultato dalla deposizione della teste R., il M., poco dopo l’acquisto del terreno, aveva offerto una somma di poco inferiore a quella che era stata poi riconosciuta al termine di un lunghissimo giudizio; l’attore, giunto alle soglie dei novanta anni, non aveva potuto godere dell’hobby relativo alla coltivazione; la Corte avrebbe dovuto liquidare sia il danno non patrimoniale sia quello di natura patrimoniale; pur avendo riconosciuto nelle premesse la natura in parte edificabile del terreno de quo, si era limitata a liquidare la risile somma ripristinatoria basata sulla limitata estensione del terreno e sulla estrema variabilità della resa delle coltivazioni in agricoltura senza peraltro che la laconica motivazione avesse preso in esame le molte considerazioni sollevate dalla difesa di esso ricorrente. Nel determinare l’importo commisurato alla perdita del bene e dei frutti naturali, i Giudici avevano incluso nella carente somma anche quegli ortaggi senza indicare quali e quanti potessero essere stati potenzialmente nei lunghi anni di spoglio.

Il motivo va disatteso.

Preliminarmente va rilevata l’ammissibilità del motivo, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., sono stati indicati il fatto controverso ed i vizi di motivazione con riferimento ai criteri e alle modalità della liquidazione equitativa del danno.

Nel pronunciare la condanna al risarcimento del danno determinato dal mancato godimento del diritto di usufrutto del terreno in oggetto perpetuatosi dal marzo 1994 nonchè al pagamento della somma dovuta relativamente ai frutti maturati e non percepiti, la Corte ha proceduto alla liquidazione equitativa, ritenendo che nelle specie ricorrevano i presupposti stabiliti dall’art. 1226 cod. civ., qualora la prova dell’effettivo ammontare del danno – il cui onere peraltro incombe all’attore che altrimenti deve dimostrarlo – sia impossibile o estremamente difficoltosa. Al riguardo, i Giudici hanno evidenziato non solo la limitata estensione del terreno ma che lo stesso, nel periodo in cui era stato nel possesso dell’attore (cioè dalla data di costituzione dell’usufrutto a quella dello spossessamento), era rimasto per alcuni periodi incolto: in considerazione della variabilità della resa delle coltivazioni, anche per l’incidenza dei fattori climatici, l’importo era quindi determinato nell’importo di Euro 2.500,00. Orbene, l’esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno, in via equitativa, nonchè l’accertamento del relativo presupposto, costituito dall’impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità quando la relativa decisione sia sorretta da motivazioni immuni da vizi logici o errori di diritto. E, nella specie la motivazione è congrua e corretta non soltanto per quanto riguarda la scelta del procedimento di liquidazione equitativa ma anche per quel che concerne la determinazione in concreto del pregiudizio.

Occorre considerare che, per quanto riguarda il danno non patrimoniale, di cui non vi è alcun riferimento nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre di avere formulato la relativa domanda sin dall’atto introduttivo del giudizio in modo da dimostrare di avere allegato le circostanze di fatto poste specificamente a fondamento di tale pretesa – che non può discendere dalla generica richiesta di risarcimento del danno – tenuto conto che la categoria del danno non patrimoniale è configurabile: a) nel caso del cosiddetto danno morale, derivante dalla sofferenza contingente e dal turbamento d’animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato: b) ovvero nell’ipotesi in cui, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen..

Per quanto concerne, poi, il danno patrimoniale, il ricorso difetta di autosufficienza laddove, pur facendo riferimento al mancato esame delle considerazioni formulate dalla difesa, non trascrive il testo di tali difese nè d’altra parte, indica quegli elementi probatori acquisiti al processo che obiettivamente avrebbero dovuto portare a una diversa determinazione del pregiudizio: pertanto, non consente al giudice di legittimità, che non ha diretto accesso agli atti processuali, di verificare la decisività di tali risultanze. In realtà, la doglianza, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, da cui – come si è detto – la sentenza è immune, si risolve nella censura dell’accertamento di fatto compiuto dai Giudici in ordine alla natura e all’entità del danno lamentato dall’attore, che è evidentemente oggetto dell’indagine riservata al giudice ed è incensurabile in sede di legittimità: il motivo sollecita un inammissibile (in sede di legittimità) riesame delle risultanze processuali. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciatale con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, non essendo compito del giudice di legittimità verificare l’esattezza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie: spetta alla Cassazione quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato attraverso l’esame del suo contenuto.

In considerazione della peculiarità della vicenda processuale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase fra le parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso rigetta il secondo Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA